Il commento in originale

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 settembre 2012 n. 14930. La ratio dell’articolo 1294 del c.c. è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’articolo 1292 del cc della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 settembre 2012 n. 14930[1]

La ratio dell’articolo 1294 del codice civile (solidarietà tra condebitori) è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’articolo 1292 del cc (Nozione della solidarietà), della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione.

Sorrento 7 settembre 2012.

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/09/solidarieta-esecuzione-unica-per-il-creditore.html

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