Il commento in originale
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 settembre 2012 n. 14930. La ratio dell’articolo 1294 del c.c. è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’articolo 1292 del cc della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 settembre 2012 n. 14930[1]
La ratio dell’articolo 1294 del codice civile (solidarietà tra condebitori) è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’articolo 1292 del cc (Nozione della solidarietà), della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione.
Sorrento 7 settembre 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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