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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 marzo 2013 n. 5385[1]

L’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.

Qualora il coniuge ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell’articolo 170 del Cc, della illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e provare che il debito per cui sia stata iscritta l’ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza.

Tali oneri sussistono anche in relazione all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973.

In sede di giudizio di cassazione contro una sentenza di merito che abbia rigettato la domanda ritenendo non soggetta all’articolo 170 l’iscrizione di ipoteca, la Corte di cassazione, qualora constati che i detti oneri risultano inadempiuti, deve rigettare il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/03/equitalia-ipoteca-revocabile-se-il-debito-e-estraneo-ai-bisogni-della-famiglia.html

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