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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 9576 del 28 febbraio 2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa il 03/05/2012 – provvedendo sull’appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., proposto dal PM presso il Tribunale di Trieste avverso l’ordinanza del Gip del predetto Tribunale, in data 05/04/2012, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo del beni di proprietà della srl “S.”, di cui C. T. era rappresentante legale — disponeva, in accoglimento del gravame, il sequestro dei beni della citata “S.” srl (come specificati nell’atto di Appello) fino alla concorrenza della somma di € 1.370.722,00.

2. L’interessato, in proprio e quale rappresentante legale della srl “S.”, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. 2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto richiesti per la legittimità del sequestro de quo. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

1.1. C. T. è indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 74/2000, per avere, quale amministratore della srl “S.” omesso di versare, entro i termini prescritti, le ritenute operate sulle retribuzioni del personale dipendente nel corso degli anni 2008, 2009, 2010: nonché quanto dovuto a titolo di IVA, relativamente ai medesimi anni. In riferimento a detti reati è stato già disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni dell’indagato C. T. sino alla concorrenza di € 639.334,00; il tutto come precisato in atti. Successivamente, il PM presso il Tribunale di Trieste ha chiesto il sequestro preventivo per equivalente, sino alla concorrenza di C 1.370.722,oo, dei beni della srl “S.”, che si era avvantaggiata della condotta omissiva posta in essere dal T., quale rappresentante legale della stessa. Il Gip del Tribunale dl Trieste, con il provvedimento del 05/04/2012, respingeva la richiesta di sequestro avanzata dal PM, che proponeva appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen. Il Tribunale dl Trieste con ordinanza emessa il 03/05/2012, in accoglimento dell’appello del PM, disponeva il sequestro preventivo per equivalente dei beni della srl S. – come meglio specificato in atti – sino alla concorrenza di € 1.370.722,00. C. T. in proprio e quale amministratore della srl “S.” proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

2. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si evidenzia che il Tribunale dl Trieste ha disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni della srl “S.” in base a due assunti principali ed ossia: a) Il sequestro dei beni appartenenti alla srl “S.” è legittimo, poiché le condotte poste in essere dal T., quale amministratore della Società, erano state realizzate nell’interesse ed a vantaggio della società (vedi ordinanza impugnata pag. 3). b) Il T., quale amministratore della srl S., aveva, comunque, la piena disponibilità del patrimonio della società, nonché dei vantaggi che l’omissione costituente reato aveva determinato nel patrimonio della società (vedi ordinanza impugnata pag. 3).

2.1.0rbene, il primo assunto è errato in diritto, poiché la srl “S.” – pur non potendosi escludere che le condotte omissive poste in essere dal T. quale rappresentante legale della medesima siano state realizzate a vantaggio e nell’interesse della stessa – non può essere chiamata a rispondere per tali reati, poiché nessuna fonte di legislazione primaria prevede tale responsabilità [vedi in particolare sez. III sent. n. 1256 del 10/01/2013 che ha trattato esaustivamente la materia de qua; indirizzo giurisprudenziale condiviso da questo collegio].

2.2. Quanto al secondo assunto [punto b)] il Tribunale di Trieste si è limitato ad affermare che il T. aveva la piena disponibilità dei beni della srl S. – la quale essendo persona giuridica ha un patrimonio giuridico distinto dal suo amministratore – senza, però, argomentare in modo specifico e preciso sul punto medesimo, il tutto anche in relazione dei singoli beni da sottoporre a sequestro. Trattasi, pertanto, di motivazione apparente, per cui si rende necessario un rinvio al Tribunale di Trieste per un nuovo esame attinente alla asserita disponibilità del T. in ordine ai beni appartenenti alla srl “S.”. L’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati preclude, allo stato, l’esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso ed attinenti alla carenza del “periculum in mora” ed alla esatta individuazione dei beni oggetto del sequestro.

 

P.Q.M.

 

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste, Così deciso Il 17 Gennaio 2013.

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