La massima

Se il giudice, in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso, utilizza il criterio di capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, deve tenere in considerazione l’aumento della vita media e la diminuzione del tasso di interesse legale e deve “attualizzare” il criterio adottato, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 5 giugno 2012, n. 8985

 

Svolgimento del processo

 

P.C. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha rigettato l’appello incidentale da essa proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli con la quale, sulla domanda risarcitoria da lei proposta nei confronti di I.M., di F.R., di T.A. e della S.p.A. Clinica Mediterranea, per trattamenti sanitari subiti nell’anno 1996 nella Clinica, lo I., il F. e la Clinica erano stati condannati in solido, per quanto qui interessa, a pagarle la complessiva somma di Euro 130.840,00.

Resiste con controricorso, proponendo tre motivi di ricorso incidentale, I.M.

La Clinica Mediterranea S.p.A. pure resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, fondato su un motivo.

Resistono anche con distinti controricorsi l’Allianz S.p.A., già RAS, assicuratrice della Clinica, e l’UGF Assicurazioni S.p.A., incorporante la Unipol, assicuratrice dello I..

Si costituiscono per replicare ai ricorsi incidentali V. L., V.A. e V.V., rispettivamente marito e figli della P., intervenuti volontariamente in primo grado ad adiuvandum dell’attrice.

Anche P.C. resiste con controricorso ai ricorsi incidentali.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi incidentali proposti in seno a quello principale iscritto al R.G. n. 15133 del 2010 vanno decisi unitamente a quest’ultimo.

2.- Con il primo motivo P.C., sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole della liquidazione del danno da lucro cessante da invalidità permanente, assumendo:

che il R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, utilizzato dal giudice di merito per i coefficienti di capitalizzazione, fondato su dati dell’inizio del secolo scorso, deve ritenersi ormai abrogato o, quantomeno, di prossima abrogazione;

che la vita media, per le donne, è attualmente di circa 85 anni e che dunque l’attesa di vita per essa ricorrente, di anni 41 all’epoca dell’evento, era di circa 44 anni;

che, considerato il tempo di circa tredici anni trascorso tra l’evento e la liquidazione, la Corte avrebbe dovuto liquidare il danno patrimoniale passato e considerare danno futuro solo quello basato sulla durata media della vita dell’attrice alla data della decisione, assumendo come coefficiente di capitalizzazione quello corrispondente all’età che la stessa aveva a tale data.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile quanto alla affermata necessità di una separata liquidazione per il tempo trascorso sino alla decisione, dimostrando la completa trascrizione del motivo di appello incidentale della attuale ricorrente principale che la questione non era stata sottoposta al giudice di merito.

2.2.- E’ parzialmente fondato quanto alle modalità di utilizzazione del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403.

Premesso che la normativa indicata è attualmente in vigore e che dunque legittimamente è stata utilizzata dal giudice di merito, deve considerarsi che questa Corte ha affermato che, in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione dei danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, deve “attualizzare” lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass. 2 luglio 2010 n. 15738).

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole comunque della liquidazione equitativa de danno patrimoniale.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile per la mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis, applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 4/5/2009.

4.- Con il terzo motivo la ricorrente principale, sotto il profilo della nullità della sentenza, e, con il quarto motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, si duole della mancata rivalutazione sino al soddisfo delle somme dovute, pur espressamente richiesta.

4.1.- Il terzo e quarto motivo sono fondati.

La svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve infatti essere accertata e liquidata da giudice d’appello anche d’ufficio, trattandosi di debito di valore (tra le tante, Cass. 6 marzo 2009 n. 5567), ed a maggior ragione quando la rivalutazione sia stata espressamente richiesta dalla parte.

5.- Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale I. M., sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, si duole del fatto che il Tribunale, prima, e la Corte, dopo, abbiano ritenuto provato che egli abbia dichiarato alla P. che avrebbe eseguito personalmente l’intervento, nonostante il contenuto del suo interrogatorio formale ed il disposto dell’art. 2734 cod. civ.

5.1.- Il mezzo è inammissibile. Anche a prescindere dall’astrattezza del quesito di diritto, privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, è assorbente il rilievo che la violazione dell’art. 2734 cod. civ. non risulta prospettata al giudice di appello.

6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale lo I. lamenta la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1228 cod. civ. e la conseguente nullità della sentenza, deducendo l’insussistenza di un rapporto di “preposizione” tra lui e il F.

6.1.- Il secondo motivo è inammissibile per inadeguatezza de quesito di diritto, incentrato sull’interpretazione dell’art. 1228 cod. civ. senza alcun riferimento alla fattispecie concreta.

7.- Con il terzo motivo, condizionato all’accoglimento del ricorso della P., I.M. propone ricorso incidentale nei confronti della UGL, succeduta alla UNIPOL.

7.1.- Il terzo motivo è inammissibile, per la mancanza del quesito di diritto.

8.- Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato, la Clinica Mediterranea S.p.A., sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole del rigetto del secondo motivo di appello incidentale, con il quale lamentava la omessa pronuncia del Tribunale riguardo alla domanda di accertamento e determinazione del diverso grado di responsabilità dei soggetti convenuti e condannati in solido.

8.1.- Il mezzo è fondato. Contrariamente all’assunto della Corte di Appello, la domanda tendeva infatti ad ottenere una pronuncia da valere esclusivamente nel rapporto interno tra i responsabili, ferma la solidarietà nei confronti del danneggiato, mentre d’altro canto l’art. 2055 cod. civ., comma 3 può essere utilizzato esclusivamente quando non vi sia una domanda giudiziale di accertamento delle singole colpe ovvero quando il giudice non ritenga – il che non risulta nel caso di specie – di avere elementi sufficienti per diversificarle.

9.- Accolti dunque, per quanto di ragione, il primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale e l’incidentale della Clinica Mediterranea S.p.A. e rigettato l’incidentale di D. I., la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati sub 2.2., 4.1. e 8.1.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie per quanto di ragione il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale e l’incidentale della Clinica Mediterranea S.p.A.; rigetta il secondo motivo del principale e l’incidentale dello I.; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

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