SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 4 novembre 2014, n. 23432
Motivi della decisione
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 della Costituzione, 16 delle preleggi, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha trascurato che l’art.16 delle disposizioni della legge in generale è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona con la conseguenza che la tutela di diritti come quelli alla vita, all’incolumità ed alla salute deve essere assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone indipendentemente dalla cittadinanza italiana, comunitaria o meno.
Con la seconda doglianza, per violazione degli artt. 115, 167 cpc nonché per omessa ed insufficiente motivazione, parte ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui la Corte ha dedotto che ‘l’eccezione circa la necessaria dimostrazione della condizione di reciprocità sia stata a suo tempo sollevata dalla convenuta assicurazione nel giudizio di primo grado’.
Con la terza doglianza, per violazione dell’art.345 cpc ed omessa motivazione, parte ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare riguardo alla produzione dei documenti e della normativa straniera di riferimento, effettuata ai fini della prova della reciprocità.
Con la quarta doglianza, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 cc, parte ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di analizzare le doglianze in relazione alle circostanze di fatto relative al rapporto parentale di convivenza della vittima primaria con gli attori e di esaminare le doglianze dirette ad ottenere una liquidazione in forza delle tabelle di Milano prevedenti valori liquidativi superiori a quanto effettivamente domandato.
Con l’ultima doglianza per violazione dell’art.2043 i ricorrenti hanno infine censurato la sentenza nella parte in cui la Corte ha rigettato la domanda relativa alla richiesta di corresponsione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio penale ritenendo che l’ulteriore riconoscimento sarebbe una duplicazione di quanto già liquidato in primo grado dal giudice penale laddove nella citazione di primo grado era stata chiesta la refusione delle spese necessarie relative al consulente di parte.
La prima doglianza coglie nel segno. A riguardo, è sufficiente richiamare il principio, già affermato da Cass. n. 10504/09 e n. 4484/10 (e ribadito da Cass. n. 7049/12), precisato da Cass. n. 450/11 nei seguenti termini: ‘L’art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev’essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell’art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada’. (v. sul punto, ancor più recentemente, Cass. n. 8212/2013 in motivazione, v. anche Cass. n. 450/2011).
Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito ogni altro motivo di impugnazione. Il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo atteso. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito ogni altro; cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
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