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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 giugno 2013 n. 14027[1]

La Suprema corte ha infatti richiamato l’indagine dell’Agcm secondo cui lo scambio di informazioni fra le compagnie assicuratrici è andato ben oltre le finalità – lecite e fisiologiche per le imprese del settore – di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale.

Un comportamento che ha permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni nel corso del 1999. Ogni impresa era infatti in grado di verificare che i concorrenti si conformassero alle proprie iniziative incrementative, il che consentiva, dopo un periodo di riallineamento, di assumere un’ulteriore, analoga iniziativa.

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/responsabilita/sentenzeDelGiorno/2013/06/si-al-risarcimento-dellautomobilista-se-il-premio-sale-per-lintesa-collusiva.html

 

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