cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 31 agosto 2015, n. 17294

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6973/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1555/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/01/2011, R.G.N. 984/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel gennaio 2008, l’avvocato (OMISSIS) convenne in giudizio il signor (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A., compagnia assicuratrice del convenuto, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, cagionato dall’incapacita’ di svolgere l’attivita’ professionale in termini equivalenti al periodo antecedente il sinistro, oltre che dei danni non patrimoniali. Sostenne l’avvocato (OMISSIS) di essere stato investito dal (OMISSIS) mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e conseguentemente di aver subito gravi lesioni. L’avvocato (OMISSIS) diede, anche, atto di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione, a seguito della visita medico-legale da parte di un fiduciario della stessa, versamenti per complessivi euro 60.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute fino a quel momento.

Si difesero i convenuti chiedendo il mutamento del rito ai sensi della legge 102/2006, nel merito il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Torino con sentenza del 26 maggio 2009, in considerazione dell’esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS), condanno’ i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del (OMISSIS) della somma di euro 102.735,00 dedotto quanto gia’ percepito, oltre interessi e rivalutazione.

2. La decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29 gennaio 2011 che ha disposto che gli interessi legali debbano essere a decorrere dal 18 dicembre 2006 e fino al 26 maggio 2009, sulla somma capitale stabilita nella sentenza appellata di euro 96.190,92 annualmente rivalutata.

3. Avverso tale decisione, (OMISSIS) propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo.

3.1. (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) non svolgono attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo ed unico motivo, il ricorrente deduce la “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, laddove la Corte di Appello, nel liquidare il lucro cessante, non ha tenuto conto dei redditi dell’associazione professionale ” (OMISSIS)” pur in presenza dei modelli 5 e delle dichiarazioni dei redditi per gli anni fiscali 2007, 2006, 2005 e 2004, nonche’ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, degli articoli 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c., articolo 116 c.p.c., comma 1, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3″.

Lamenta il ricorrente che la sentenza ha riconosciuto il lucro cessante determinandolo sulla base dei redditi professionali derivanti dalla attivita’ svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall’attivita’ svolti in forma associata.

5. Il motivo e’ fondato.

In tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi della Legge n. 39 del 1977, articolo 4. Nel caso di specie la sentenza impugnata per effettuare detto calcolo non ha considerato tutti i redditi del (OMISSIS). Infatti il lucro cessante riconosciuto al ricorrente e’ stato determinato sulla base dei soli redditi professionali derivanti dalla attivita’ svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall’attivita’ svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento.

6. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati e provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il motivo del ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

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