Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2012 n. 33546[1]
Per la Cassazione le telefonate erotiche, e cioè “semplici prestazioni vocali”, sia pure effettuate al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono “equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene” e, dunque, anche se a pagamento non integrano il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione da parte di chi le organizza.
Difatti non era la ragazza a compiere atti sessuali, né su stessa né su diverse persone, ma era il cliente, autonomamente, a compierli su se stesso sulla scorta delle conversazioni erotiche. Veniva così meno, dunque, la componente lesiva della dignità della prostituta, che ha spinto il legislatore a punirne lo sfruttamento, consistente nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente.
Sorrento 31 agosto 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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