Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 novembre 2011 n. 25568. La cartella clinica fa fede fino a querela di falso solo per le attività espletate
Il testo integrale[1]
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 30 novembre 2011 n. 25568
Così deciso dalla terza sezione della Cassazione che con riferimento alla valore legale da attribuire alla documentazione ha chiarito che la natura di certificazione amministrativa delle attestazioni contenute nella cartella clinica redatta da una azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio pubblico – al pari di quelle dei certificati medici convenzionati – è affermazione giurisprudenziale praticamente costante.
Piuttosto l’attenzione degli interpreti si è incentrata sulla esatta delimitazione delle annotazioni coperte da fede privilegiata. E invero – prosegue la Suprema corte – l’applicazione dello speciale regime di cui agli articoli 2699 e segg. Cod. civ. è circoscritta alle sole trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre ne sono escluse le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute.
Sorrento, 2 dicembre 2011
Avv. Renato D’Isa
Sentenza correlata
Corte di cassazione, sezione V, sentenza 21 novembre 2011 n. 42917. Commette falso in atto pubblico il medico che aggiorna la cartella il giorno successivo alla visita
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