Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 3 ottobre 2013, n. 22593
Svolgimento del processo
Con atto notificato nel 1998 R.M. conveniva in giudizio, innanzi alla Pretura di Massa, sezione distaccata di Carrara, il Comune di Carrara per sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni personali e per i danni all’auto riportati nel sinistro avvenuto il 27 dicembre 1997 allorché, mentre percorreva, alla guida della sua auto, una strada sita nel territorio del detto Comune, si era spostato sulla destra per consentire il transito ad altra vettura proveniente in senso opposto e si era verificato un improvviso cedimento della sede stradale nel suo margine estremo destro.
Il convenuto si costituiva contestando la domanda ed in particolare negava l’insidia ovvero l’esistenza di un ostacolo imprevedibile ed invisibile e chiamava in causa la B.C. S.r.l., esecutrice dei lavori nel tratto di strada teatro del sinistro, al fine di essere dalla stessa garantito da eventuali pronunce pregiudizievoli.
La chiamata in causa si costituiva e rappresentava di essersi limitata ad asfaltare la strada sterrata in questione e provvedeva, a sua volta, a chiamare in causa la M.A. e R. S.p.a.; quest’ultima si costituiva, riportandosi alle difese della sua assicurata e contestando l’entità dei danni lamentati.
Il Tribunale di Carrara, cui la causa veniva rimessa dopo la soppressione degli Uffici di Pretura, con sentenza del 30 luglio 2003, rigettava la domanda.
Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello, cui resistevano tutti gli appellati; la M.A. e R. S.p.a. proponeva appello incidentale in tema di spese.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 3 giugno 2006, rigettava il gravame principale e quello incidentale.
Avverso la sentenza della Corte di merito R.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di Carrara e la D.U.O.A. S.p.a. (già M.A. e R. S.p.a.).
La B.C. Srl non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Comune di Carrara ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
All’udienza del 31 marzo 2013, risultando dalla relata di notifica dell’avviso di udienza il decesso del domiciliatario del ricorrente, la causa è stata rinviata a ruolo per le comunicazioni di rito cui si è provveduto.
Motivi della decisione
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. – inserita nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile, ai sensi del comma 2 dell’art. 27 del medesimo decreto legislativo, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore dello stesso (2 marzo 2006) e successivamente abrogata dall’art. 47, comma l, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (3 giugno 2006).
2. Con l’unico motivo, dolendosi dell’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, deduce il ricorrente che il Giudice del secondo grado, senza motivazione, avrebbe estrapolato frammenti di atti istruttori, tralasciando quelli che offrirebbero riscontro alla sua tesi, e avrebbe “emesso di valutare un fatto decisivo (quale la presenza di materiale ghiaioso sulla vegetazione posta ai margini della strada tanto da renderne indistinguibili i reali confini e la reale transitabilità)”.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, ad avviso del ricorrente, carente in quanto: 1) si fonderebbe su documenti che non rappresentano lo stato dei luoghi al momento dell’evento (foto prodotte dal Comune); ometterebbe di valutare fatti decisivi acquisiti alla causa documentalmente e con le prove orali (presenza di vegetazione sul margine estremo della carreggiata coperto da materiale “steso” dalla ditta appaltatrice dei lavori di asfaltatura, come dimostrato dai testi Z. e G.R. e dalla informativa dei VV.UU. di Carrara); 3) avrebbe dato per sussistenti allegazioni dell’attore mai dallo stesso formulate (l’attore non avrebbe mai sostenuto di essersi fermarsi sul margine della carreggiata ma avrebbe sempre riferito di aver effettuato una manovra di accostamento).
2.1. Il ricorrente individua, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il fatto controverso (v. ricorso p. 12) “nella presenza o meno dell’autovettura di R.M. sulla sede stradale quale appariva al momento del sinistro, ossia al momento dell’inizio del ribaltamento e quindi nel verificarsi o meno del cedimento della sede stradale in quel medesimo punto per la presenza di rovi coperti dal pietrisco di marmo utilizzato per la stabilizzazione del fondo stradale”.
Lamenta il ricorrente che il Giudice del merito non avrebbe fornito alcun elemento per ricostruire l’iter logico che lo avrebbe indotto ad escludere tale fatto che, se, invece, considerato, avrebbe potuto indurre la Corte di appello a ritenere sussistente un’insidia stradale e a condannare il Comune.
2.2. Il motivo – anche a prescindere dalla circostanza che nel caso all’esame, come pure eccepito dalla società assicuratrice controricorrente, il ricorrente non ha, come era suo onere (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 28 giugno 2006, n. 14973; Cass. 20 aprile 2007, n. 9493; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21224), riportato in ricorso integralmente l’informativa dei VV.UU. di Carrara e le testimonianze di Z.N. e di G.R. su cui basa le sue censure, ma si è limitato ad indicare solo stralci di tali risultanze istruttorie – è, comunque, infondato.
Ed invero, il Giudice del merito, con motivazione logica ed immune dai lamentati vizi logici, anche alla luce di quanto riferito dall’unico teste oculare, Z.N., e delle risultanze del rapporto dei VV.UU., ha ritenuto di disattendere la tesi del cedimento della sede stradale sotto il peso dell’autovettura, prospettata dal R., evidenziando che la stessa era stata smentita proprio da quanto riferito dal medesimo teste e non era stata confermata dal predetto rapporto ed ha affermato che dalle risultanze istruttorie risultava, invece, che l’auto dell’attuale ricorrente era finita fuori della sede stradale e che era, pertanto, irrilevante la circostanza che la scarpata al bordo della strada fosse ricoperta da rovi.
2.3. Inoltre, con il motivo all’esame – come pure eccepito dal Comune di Carrara – il R. tende ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede. Ed infatti, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”; la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi della norma citata, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 6 marzo 2006, n. 4766; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite; non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti della B.C. S.r.l., non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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