Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 maggio 2013 n. 19093[1]
Nel valutare l’idoneità della condotta a produrre l’equivoco sull’origine dei prodotto […] occorre tenere conto delle modalità correnti nella scelta e nell’acquisto del prodotto medesimo da parte del consumatore medio che potrebbe non essere a conoscenza di normative specifiche.
L’obbligo di non ingannevolezza sulla zona di origine del prodotto prescinde dalla concomitante presenza nella medesima area geografica di prodotti specificamente protetti assolvendo all’obbligo di una corretta informazione per il consumatore.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.
Si deve dunque ritenere che l’obbligo di indicazione del luogo di origine sorga ogniqualvolta sia possibile una confusione sul punto
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