Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 3 dicembre 2015, n. 24621
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3863/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 558/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/09/2012, R.G.N. 725/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente controversia trae origine da una transazione sottoscritta nel gennaio 2002 da due coniugi, (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle more del giudizio d’appello della separazione.
Era infatti accaduto che nel 1999 lo stesso tribunale di Ancona aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, provvedendo anche per le attribuzioni patrimoniali richieste dalle parti. Impugnata la decisione per il dissenso in ordine a queste ultime, nel corso del giudizio di appello le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, mettendo a punto un dettagliato piano di assegnazioni di beni. Il giudizio di appello era stato quindi abbandonato.
Nel 2005, la (OMISSIS) convenne in giudizio l’ex marito per far dichiarare la risoluzione dell’accordo transattivo concluso tra le parti per inadempimento e colpa esclusiva del (OMISSIS).
Si difese il convenuto chiedendo il rigetto della pretesa avversaria ed in via riconvenzionale che fosse pronunciata la proprieta’ esclusiva su beni indicati in comparsa e il risarcimento di tutti danni conseguenti alla trascrizione della citazione pregiudizievole ed impeditiva di ogni possibile esercizio dei suoi diritti, oltre il danno esistenziale. In via riconvenzionale subordinata chiese la condanna dell’attrice alla restituzione di tutte le somme erogate dallo stesso in esecuzione della scrittura privata ed il riconoscimento della proprieta’ della meta’ dell’immobile sito in (OMISSIS).
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1117 del 9 giugno 2006 accolse la domanda dell’attrice, dichiaro’ la risoluzione del contratto transattivo fra le parti per esclusivo inadempimento, di notevole importanza, in capo al convenuto e lo condanno’ alle spese.
2. La decisione e’ stata riformata dalla Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 558 del 25 settembre 2012. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione dell’accordo transattivo proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi della (OMISSIS) nelle more deceduta.
Ha osservato la corte che l’accordo tra le parti in materia di regolamentazione delle condizioni di separazione dei coniugi rimane senza effetto se non trasfuso in un atto sottoposto al giudice per l’omologazione. Non avendo le parti nella specie portato la transazione al vaglio della corte d’appello adita, si e’ determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a seguito dell’estinzione del giudizio di appello per inattivita’ delle parti, e la preclusione della domanda di risoluzione.
3. Avverso tale decisione, (OMISSIS) propone ricorso in Cassazione sulla base di cinque motivi.
3.1 Resiste con controricorso (OMISSIS), illustrato da memoria.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 1322, 158 e 160 c.c., ed agli articoli 710 e 711 c.p.c.”.
4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 1362, 1363, 1367 c.c., nonche’ violazione e falsa applicazione di norme di diritto, articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 1322, 158 e 160 c.c., ed agli articoli710 e 711 c.p.c., e/o in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Lamenta il (OMISSIS) con i due motivi che la sentenza dei giudici del merito e’ errata laddove ha applicato principi di questa Corte riferibili a pattuizioni tra coniugi precedenti o contemporanei alle separazioni consensuali ed ha, conseguentemente, ritenuto non validi gli accordi sottoscritti dai coniugi con la scrittura del 2002 perche’ non riversati nelle conclusioni del giudizio d’Appello.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “nullita’ della sentenza della Corte d’Appello di Ancona o del procedimento per extrapetizione o ultrapetizione ex articolo 112 c.p.c. (articolo 160 c.p.c., n. 4), nonche’ violazione dell’articolo 100 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) per erronea interpretazione delle domande ed eccezioni che conduce il giudice ad andare oltre i limiti delle stesse, come nella sostanza e volonta’ proposte e contro l’interesse del rispettivo deducente e violazione articolo 1421 c.c.”.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha errato perche’ non ha mai chiesto che la scrittura fosse dichiarata nulla o invalida ma l’esatto contrario, come si evince anche dalla domanda riconvenzionale principale autonoma fondata proprio sulla validita’ della scrittura privata. Denuncia altresi’ che la Corte d’Appello, in conseguenza dell’accoglimento del motivo di inammissibilita’ ha ritenuto assorbite le altre censure.
4.4. Con il quarto motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 1242 c.c., e articolo112 c.p.c..
4.5. Con il quinto motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1242 c.c., e articoli 112 e 115 c.p.c., articolo 94 d.a.c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omesso esame di un fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., n. 5)”:
Con gli ultimi due motivi si lamenta che la Corte d’Appello abbia in relazione alla richiesta di restituzioni di certi importi effettuato delle compensazioni in assenza di domanda o di eccezione. Per quanto riguarda poi la restituzione dei canoni dell’immobile locato a farmacia ha ritenuto che “nulla e’ dato conoscere dell’immobile o del relativo canone”. Cio’ nonostante li stessi fossero stati identificati, dal ricorrente, con l’atto di appello.
5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
Com’e’ noto, nell’accordo tra le parti, in sede di separazione e di divorzio, si ravvisa un contenuto necessario (attinente all’affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente piu’ debole) ed uno eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi). Tradizionalmente gli accordi “negoziali” in materia familiare, erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti, e l’elemento patrimoniale, ancorche’ presente, era strettamente collegato e subordinato a quello personale. Oggi, escludendosi in genere che l’interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti, si ammette sempre piu’ frequentemente un’ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, la’ dove essa non contrasti con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti piu’ deboli, si afferma con maggior convinzione.
Questa Corte da tempo ritiene che la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, come nella specie, sulla base di conclusioni uniformi, e’ valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta (tra le prime pronunce al riguardo, Cass. 11 novembre 1992, n.12110 e, ancora recentemente, Cass. n. 2263 del 2014), cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell’obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell’altro (tra le altre, Cass. 17 giugno 1992 n. 7470). Va altresi’ precisato che gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra i coniugi. Si potrebbero ipotizzare (e nella prassi cio’ accade frequentemente) accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell’atto pubblico. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte e’ variamente intervenuta, con particolare riferimento agli accordi extragiudiziali, in occasione della separazione, attraverso una complessa evoluzione verso una piu’ ampia autonomia negoziale dei coniugi. Dapprima si affermava che tutti i patti intercorsi tra i coniugi, in vista della separazione, anteriori, coevi o successivi, indipendentemente dal loro contenuto, dovevano essere sottoposti al controllo del giudice che, con il suo decreto di omologa, conferiva ad essi valore ed efficacia giuridica. Successivamente si comincio’ ad effettuare distinzione sul contenuto necessario ed eventuale delle separazioni consensuali, sui rapporti tra i genitori e figli, riservati al controllo del giudice, e tra coniugi, che, almeno tendenzialmente, rimanevano nell’ambito della loro discrezionale ed autonoma determinazione, in base alla valutazione delle rispettive convenienze, fino a sostenere successivamente l’autonomia negoziale dei genitori, anche nel rapporto con i figli, purche’ si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (tra le altre, Cass. n. 657/1994; Cass. n. 23801/2006).
Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte e’ rimasta, per lungo tempo, tradizionalmente orientata a ritenere gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in vista del futuro divorzio, nulli per illiceita’ della causa, perche’ in contrasto con i principi di indisponibilita’ degli status e dello stesso assegno di divorzio (tra le altre Cass. n. 6857/1992). Giurisprudenza piu’ recente ha sostenuto che tali accordi non sarebbero di per se’ contrari all’ordine pubblico.
Come si e’ detto, l’accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora da vita ad un vero e proprio contratto (Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n. 23713/2012). Ma, anche se esso non si configurasse come contratto, all’accordo stesso sarebbero sicuramente applicabili alcuni principi generali dell’ordinamento come quelli attinenti alla nullita’ dell’atto o alla capacita’ delle parti, ma pure alcuni piu’ specifici (ad es. relativi ai vizi di volonta’).
La corte territoriale, facendo proprio un principio applicabile pero’ alla ipotesi di separazione consensuale (Cass. 9 aprile 2008 n. 9174), ha dunque errato nel ritenere che le parti non potessero validamente regolamentare interessi di carattere patrimoniale ai margini del giudizio di separazione, pendente appunto in grado di appello e proprio in relazione alla composizione del relativo contrasto; e che quindi fosse privo di effetti l’accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio stesso, abbandonato a seguito di questo.
6. Il ricorso va quindi accolto in relazione ai primi due motivi, restando assorbiti gli altri, compreso il terzo, a prescindere dalle peraltro significative censure di extrapetizione in relazione ad una invalidita’ mai rilevata dalle parti.
La corte d’appello avrebbe dovuto, provvedendovi ora in sede di rinvio, esaminare nel merito le doglianze proposte dal (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado con riferimento all’accordo transattivo utilmente raggiunto tra le parti in corso di causa e idoneo a produrre autonomi effetti obbligatoli.
6.1. Il giudice di rinvio provvedera’ inoltre in ordine alle spese dell’intero giudizio, comprese quelle di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso per quanto di ragione, ritiene assorbiti gli altri, rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
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