Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 29 settembre 2014, n. 40193

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/10/2012 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale SPINACI Sante, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/10/2012, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 04/11/2008 del Tribunale di Torre Annunziata con la quale i sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati dichiarati colpevoli dei reati di cui all’articolo 110 cod. pen., Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), (capo A); articolo 110 cod. pen., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93, 94 e 95 (capo B), articolo 110 cod. pen., Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1-bis, (capo C); articoli 110 e 349 cpv. cod. pen. (capo D) e, ritenuti gli stessi avvinti da un unico disegno criminoso, ritenuto piu’ grave quello di cui al capo D della rubrica, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all’articolo 349 cpv. cod. pen., erano stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa in favore della sola sig.ra (OMISSIS), di dieci mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno, oltre interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno. Con la stessa sentenza era stata ordinata la remissione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive, se non gia’ eseguita, oltre la restituzione delle cose in sequestro.La vicenda riguarda l’ampliamento di un manufatto abusivo preesistente, gia’ sottoposto a sequestro, esteso circa mq. 45, chiuso su tutti i lati e dotato di solaio impermeabilizzato; realizzazione portata avanti dalla sig.ra (OMISSIS), fino all’apposizione degli infissi ed alla sua pitturazione, interna ed esterna, nonostante i provvedimenti di sequestro intervenuti durante le varie fasi della lavorazione ((OMISSIS)) e sistematicamente violati.
Quanto al concorso del marito, la Corte territoriale ha valorizzato i seguenti aspetti:
1) il rapporto di coniugio e di convivenza con l’imputata;
2) il fatto che egli fosse custode giudiziario del manufatto preesistente (il cui ampliamento abusivo aveva comportato la violazione del relativi sigilli);
3) la mancanza, da parte della sig.ra (OMISSIS) (casalinga), di redditi propri con i quali far fronte alla realizzazione dell’ampliamento abusivo.
2. Ricorrono per Cassazione, personalmente e con distinti ricorsi, la sig.ra (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS).
2.1. Entrambi gli imputati denunziano mancanza o illogicita’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all’articolo 133 cod. pen.. Lamentano, in particolare, che la motivazione della sentenza e’ carente nella parte in cui, nel determinare la pena, fa generico riferimento all’articolo 133 cod. pen., senza ulteriormente specificare i criteri utilizzati per la quantificazione della pena.
2.2. Il sig. (OMISSIS) lamenta anche la mancata motivazione (o illogicita’ della stessa) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per la parte in cui ha confermato anche la sua responsabilita’ a titolo concorsuale con la moglie.
Osserva il ricorrente che, al piu’, la propria condotta avrebbe potuto configurare un’ipotesi di connivenza non punibile, ma non di concorso nel reato, essendogli egli sempre opposto alla realizzazione del manufatto, tanto piu’ che di cio’ da atto la stessa Corte distrettuale. Non sarebbe sufficiente, prosegue, il solo rapporto di coniugio a fondare la propria responsabilita’.
Del tutto apodittici, contraddittori ed illogici sono gli argomenti addotti dalla Corte territoriale che non considerano che la sig.ra (OMISSIS) era comunque proprietaria di un appezzamento di terreno e dunque dotata di una capacita’ reddituale non scandagliata dalla pubblica accusa, con conseguente illegittima inversione dell’onere della prova a suo danno; illogica la deduzione del concorso dalla pregressa condanna per reati edilizi risalenti al 2002; apodittico lo svilimento della deduzione difensiva secondo la quale egli si era opposto alla realizzazione dell’opera, contraddittorio rispetto alla considerazione che egli era stato condannato nel 2002 (fatto che, invece, avrebbe dovuto piuttosto rafforzare la sua credibilita’ circa la sua opposizione alla realizzazione dell’opera).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile perche’ palesemente infondato.
4. Per motivi di ordine logico va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso proposto dal (OMISSIS).
4.1. Osserva al riguardo la Corte che nella fase di merito un risultato puo’ dirsi acquisito aldila’ di ogni ragionevole dubbio quando le prove oggetto di valutazione siano tali da poter costruire il percorso che conduce dal fatto contestato a quello accertato, senza che possano intravedersi, lungo di esso, possibili deviazioni verso approdi diversi ed altrettanto ragionevolmente accettabili (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javaid, Rv. 251507).
4.2. In sede di legittimita’, il giudizio di coerenza e non manifesta illogicita’ della motivazione non puo’ fondarsi su un inammissibile e rinnovato esame del compendio probatorio gia’ utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni; a meno che tale compendio non sia frutto del travisamento della prova (dal ricorrente non denunciato e sempre che tale travisamento sia davvero e concretamente in grado di disarticolare il ragionamento posto a fondamento della condanna e condurlo verso approdi alternativi altrettanto validi – cfr., sul punto, Sez. 6, n. 15054, del 24/03/2006, Strazzanti, Rv. 233454), la Corte di Cassazione non puo’ sovrapporre la propria logica a quella dei giudici di merito (nel che sta il requisito della manifesta illogicita’ quale limite al sindacato di legittimita’), dovendosi limitare a verificare che il ragionamento seguito nelle precedenti fasi di giudizio sia intrinsecamente coerente e non manifestamente illogico (cfr, da ultimo, in motivazione, Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, Palumbo, Rv. 258525; nello stesso senso, Sez. U, n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani, secondo la quale “e’ normativamente preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in se’ compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimita’ e’ limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in se’ e per se’ considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa e’ “geneticamente” informata, ancorche’ questi siano ipoteticamente sostituibili da altri”; cfr., anche, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 e Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, secondo le quali, “l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali”).
4.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ragionamento utilizzato dalla Corte di appello per affermare la responsabilita’ dell’imputato a titolo concorsuale con la moglie e’ chiaro e lineare, non appare viziato da manifesta illogicita’, non fonda su alcuna inversione dell’onere della prova, ne’ presuppone la sussistenza di alcuna responsabilita’ oggettiva.
4.4. La critica che le muove il ricorrente fonda su una visione parcellizzata e non unitaria del coacervo di elementi indiziari valorizzati dalla Corte territoriale quale prova del suo reale ed effettivo dominio finalistico dell’azione (il rapporto di coniugio, la convivenza coniugale, l’assenza di potenzialita’ economiche della moglie, casalinga e priva di reddito); critica non superata dalla generica, quanto apodittica affermazione di essersi opposto alla decisione della moglie di proseguire i lavori per i quali lui aveva in precedenza riportato condanna e dalla non decisiva deduzione che quest’ultima fosse proprietaria di un non modesto appezzamento di terreno.
4.5. L’accusa non puo’ essere onerata della prova di un fatto negativo (il mancato possesso, cioe’, di redditi o comunque di disponibilita’ liquide proprie del committente formale dei lavori) per dimostrare il concorso del coniuge convivente quando il committente dell’opera abusiva non abbia redditi sufficienti allo scopo e dell’opera stessa si giovi l’intero nucleo familiare all’interno del quale solo uno dei due coniugi abbia la disponibilita’ dei danari necessari e sufficienti alla realizzazione dei lavori.
4.6. In questi casi, peraltro, non solo non e’ irragionevole, ma e’ lecito presumere, anche in base a quanto prevede l’articolo 144 cod. civ., che la decisione di destinare non irrilevanti risorse economiche alla realizzazione della residenza familiare sia stata assunta dai coniugi di comune accordo tra loro.
4.7. Non si tratta, concludendo sul punto, come sostiene il ricorrente, dell’affermazione di una responsabilita’ oggettiva a titolo concorsuale fondata sul mero rapporto di coniugio.
4.8. Diversamente, inoltre, da quanto da egli sostenuto, la Corte di appello non ha mai dato atto che si fosse opposto alla realizzazione del manufatto, avendo invece solo affermato che egli si fosse difeso in tal modo.
4.9. Il ricorso e’, quindi, palesemente infondato in parte qua.
5. Palesemente infondati sono anche i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio.
5.1. Sul punto la Corte territoriale ha cosi’ motivato: “va altresi’ condiviso il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice apparendo la pena congrua alla gravita’ dei fatti, alle modalita’ della sua commissione ed alla personalita’ degli imputati evidenziata dalla personalita’ degli imputati”.
5.2. E’ falso, dunque, che la Corte d’appello, nel rigettare le impugnazioni in parte qua, si sia limitata a richiamare l’articolo 133 cod. pen., nemmeno citato nel corpo della motivazione.
5.3. La Corte ha, invece, con motivazione sufficiente e adeguata ai rilievi mossi alla sentenza di primo grado, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di tener fermo il trattamento sanzionatorio riservato dal giudice di prime dure.
6. Non potendosi escludere la colpa dei ricorrenti, alla dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna per gli stessi al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si stima equo fissare in euro 1.000,00 per ciascuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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