CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 29 maggio 2015, n. 11192

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29226-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. -((OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Delegato Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2965/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2011, R.G.N. 3218/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Pretore di Roma, l’ (OMISSIS) S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale, verificatosi il (OMISSIS), allorche’ il medesimo attore, nell’attraversare un passaggio pedonale, venne investito da un tram di proprieta’ della societa’ convenuta.

La domanda fu accolta e l’ (OMISSIS) S.p.A. condannata a risarcire il (OMISSIS) del danno patito, liquidato in lire 6.800.000, oltre rivalutazioni e interessi, nonche’ al pagamento delle spese di lite, quantificate in lire 4.500.000.

2. – Avverso tale sentenza proposero gravame il (OMISSIS) ed il suo difensore, avv. (OMISSIS), per contestare, rispettivamente, l’entita’ della somma liquidata a titolo di spese di lite, in quanto inferiore ai minimi tariffari, e l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado.

Nel costituirsi in giudizio l’ (OMISSIS), chiese il rigetto dell’appello principale e spiego’ appello incidentale per ottenere il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

2.1. – Con sentenza del novembre 2001, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello incidentale, riformava integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda risarcitoria del (OMISSIS), per carenza di prova e in considerazione della inapplicabilita’, al conducente del veicolo circolante su rotaia, della presunzione di colpa di cui all’articolo 2054 cod. civ.

Per l’effetto, il giudice del gravame condannava (OMISSIS) alla restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza del Pretore, pari a lire 14.500.000, oltre interessi, nonche’ al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e, in solido con l’avv. (OMISSIS), al pagamento delle spese del secondo grado.

3. – Contro tale decisione ricorsero per cassazione il (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi di impugnazione, resistiti con controricorso dall’ (OMISSIS)

3.1. – Con sentenza n. 2134 del 31 gennaio 2006, questa Corte rigetto’ il primo motivo di ricorso e accolse il secondo, terzo e quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto (sul regolamento delle spese di lite); casso’ la sentenza impugnata e rinvio’ la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Per quanto ancora rileva in questa sede, il secondo motivo, con il quale si lamentava vizio di motivazione, fu accolto per aver il giudice di appello desunto l’inattendibilita’ dell’unico testimone oculare. (OMISSIS), senza esaminare l’elaborato grafico che ne individuava la precisa posizione rispetto al luogo dell’impatto.

Il terzo mezzo, con cui era prospettata la violazione degli articoli 2043 e 2054 cod. civ., venne ritenuto fondato per aver la Corte territoriale assunto, erroneamente, che l’inapplicabilita’ delle presunzioni di cui all’articolo 2054 cod. civ., al mezzo circolante su rotaie, la esonerasse dall’obbligo di valutare la condotta di guida posta in atto dal tramviere, valutazione che, invero, sarebbe stato doveroso effettuare alla luce non solo di un’attenta e completa valutazione delle deposizioni in atti, ma anche in relazione alle dichiarazioni rese dal conducente del tram, il cui esame era stato erroneamente omesso dal secondo giudice.

Il quarto motivo, con il quale si adduceva la violazione degli articoli 61 e 191 cod. proc. civ., trovo’ accoglimento per aver la Corte capitolina disatteso, senza fornire motivazione del proprio dissenso, le conclusioni del c.t.u. che aveva accertato la sussistenza del nesso di causa tra l’evento dannoso e le lesioni subite dal (OMISSIS), limitandosi il giudice del merito, con una motivazione meramente apparente, ad affermare “essere inspiegabile il rapporto causale tra l’incidente, come descritto dal teste, e le lesioni in discorso”.

4. – A seguito di riassunzione del giudizio, la Corte di appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 5 luglio 2011, rigettava l’appello principale proposto dal (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), accoglieva l’appello incidentale proposto dall’ (OMISSIS), e, per l’effetto, condannava (OMISSIS) alla restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 7.488,62 euro (gia’ lire 14.500.000), oltre interessi decorrenti dalla domanda del 20 marzo 2000, nonche’ al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e, in solido con l’avv. (OMISSIS), al pagamento delle spese del secondo grado e del giudizio di rinvio; condannava, infine, l’ (OMISSIS) S.p.A. al pagamento, in favore del (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS), delle spese di lite relative al giudizio tenutosi dinanzi a questa Corte di legittimita’.

5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ (OMISSIS) S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resistono con congiunto controricorso (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), spiegando, altresi, ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – E’ logicamente prioritario l’esame del ricorso incidentale, che verte anche sull’an della pretesa azionata, rispetto all’impugnazione principale, che attiene unicamente al capo di sentenza sulle spese.

2. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 115, 116, 324, 383, 384 e 394 cod. proc. civ., nonche’ denunciato vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In accoglimento del secondo motivo di impugnazione della sentenza di appello, la sentenza rescindente n. 2134 del 2006 aveva rilevato un vizio di insufficiente motivazione della decisione impugnata in sede di legittimita’, per aver la Corte di appello desunto incongruamente l’inattendibilita’ dell’unico testimone oculare, (OMISSIS) (che aveva riferito “di aver notato che il semaforo emetteva luce verde per i pedoni, e quindi per il (OMISSIS), e luce rossa per il veicolo”), senza previamente esaminare l’elaborato grafico dei Vigili urbani, che ne individuava la corretta posizione rispetto al luogo dell’impatto.

Il giudice del rinvio, nel rigettare nuovamente la domanda risarcitoria del (OMISSIS), avrebbe erroneamente valutato l’inattendibilita’ del teste, disattendendo, sotto diversi profili, il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e valicando i presupposti di fatto e di diritto su cui esso fondava.

In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe illogicamente valutato l’inattendibilita’ del teste sulla base della circostanza che dal verbale dei Vigili urbani risultasse l’assenza di testimoni oculari in loco, la’ dove i verbalizzanti erano, pero’, intervenuti sul luogo dell’incidente solo successivamente alla sua verificazione e si erano limitati ad attestare che, al loro arrivo, “nessun teste oculare si dichiarava” loro, con cio’ non potendosi, quindi, escludere che, in precedenza, fossero comunque presenti testimoni che avevano assistito al verificarsi del sinistro.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe “valicato il limite costituito dal giudicato sui presupposti di fatto (presenza in loco del teste, visibilita’ del sinistro da parte del teste) posti a fondamento del principio affermato”, a tal riguardo “utilizzando, a comparazione, dichiarazioni non ottenute nel contraddittorio delle parti”, ossia quelle rese dal conducente del tram (OMISSIS) al P.M., nonche’ quelle contenute nella relazione di servizio del tramviere.

Sicche’, la Corte territoriale avrebbe incongruamente valutato l’attendibilita’ del teste di parte attrice sulla base di un’errata considerazione della valenza probatoria delle risultanze istruttorie, nonche’ utilizzando illegittimamente dichiarazioni rese stragiudizialmente, in palese violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., giungendo a deduzioni non supportate dal materiale probatorio e, segnatamente, dalle circostanze diversamente desumibili dall’elaborato grafico degli agenti di polizia, dal referto del Pronto Soccorso e dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa.

2.1. – Il motivo e’ infondato.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio assumono connotazioni diverse a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilita’ di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo puo’ valutare liberamente i fatti gia’ accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze gia’ verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, puo’ comportare la valutazione ex novo dei fatti gia’ acquisiti, nonche’ la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimita’ (tra le tante, Cass., 7 agosto 2014, n. 17790).

Il giudice del rinvio si e’ mantenuto dentro il perimetro cosi delineato, procedendo a rivalutare compiutamente l’attendibilita’ dell’unico testimone oculare, la condotta del conducente del “mezzo investitore” e il profilo del nesso causale tra lesioni ed evento dannoso. Cio’, proprio in base al vincolo imposto dalla sentenza rescindente che atteneva alla necessita’ di rinnovare l’accertamento di fatto sulle circostanze anzidetto e che, dunque, non avrebbe potuto determinare alcun giudicato sui medesimi presupposti, rispetto ai quali, anzi, il giudice del rinvio era chiamato nuovamente ad esprimersi.

In tale prospettiva e’ orientata, quindi, la valutazione della Corte territoriale, che non e’ scalfita dalle ulteriori censure di parte ricorrente, la’ dove, peraltro, queste si prestino effettivamente ad essere delibate come ammissibili (e, quindi, nell’alveo del paradigma della denuncia del vizio di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5) e non gia’ surrettiziamente volte a prospettare una diversa, e non consentita, lettura delle risultanze probatorie, cosi da surrogarsi ad un potere riservato esclusivamente al giudice del merito.

In tal senso, e’, dunque, assorbente rilevare la sufficienza, logicita’ e plausibilita’ della motivazione resa dal giudice di appello anzitutto sulla attendibilita’ del testimone oculare (OMISSIS), esclusa in base alla valutazione del grafico redatto dalla polizia municipale e delle ulteriori risultanze processuali (come richiesto, per l’appunto, dalla sentenza rescindente di questa Corte), dando rilievo alla mancata indicazione di detto teste nello “schizzo grafico” proprio per la “assenza, per tutta la durata degli accertamenti tecnici, di testimoni oculari” ed alle intrinseche contraddizioni desumibili dalla medesima deposizione quanto: alla posizione del teste rispetto al teatro del sinistro (tale da non consentire affatto allo stesso di poter assistere all’urto tra il mezzo e il pedone); alla mancata presentazione del medesimo testimone a rendere dichiarazioni nella immediatezza del fatto (tale da meritare una delibazione particolarmente prudente della deposizione); alla condotta tenuta dal (OMISSIS) (in contraddizione anche con la versione dell’attore); all’esistenza di una ferita alla testa subita dal (OMISSIS) medesimo (non riscontrata in sede di referto di P.S.): cfr. pp. 5/7 della sentenza impugnata.

Si tratta, peraltro, di motivazione non confliggente con l’articolo 115 cod. proc. civ., giacche’ le inferenze desunte dalla ricostruzione in fatto (e, segnatamente, sulla “poco verosimile” circostanza che il (OMISSIS), proprio perche’ asseritamente posizionato “sul lato opposto della strada”, avesse potuto “vedere distintamente l’urto tra il veicolo ed il (OMISSIS)”) sono pianamente riconducibili nell’alveo delle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; ne’, tantomeno, e’ da apprezzare una violazione dell’articolo 116 cod. proc. civ., venendo in rilievo, come detto, un argomentato apprezzamento degli elementi probatori di pertinenza dello stesso giudice del merito.

Quanto, poi, alla censura relativa al presunto utilizzo illegittimo di dichiarazioni stragiudiziali rese dal conducente del tram, al fine, sempre, di valutare l’attendibilita’ del teste, e’ sufficiente rammentare che si trattava di elemento probatorio su cui il prudente apprezzamento del giudice del merito (come tale effettuato: cfr. p. 7 della sentenza impugnata) era stato sollecitato proprio dalla sentenza rescindente. Cio’ unitamente alla valutazione della compatibilita’ delle lesioni a carico del (OMISSIS), siccome accertate in sede di c.t.u. medico-legale, con la dinamica del sinistro, su cui la Corte territoriale si e’ soffermata con motivazione articolata e plausibile, reputando che dette lesioni (contusione al capo e alla spalla destra) fossero compatibili con la dinamica del sinistro desumibile proprio dalle dichiarazioni del conducente del tram (cfr. p. 7 della sentenza impugnata).

3. – Con il secondo mezzo del ricorso incidentale e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1.

Il giudice del rinvio avrebbe, anzitutto, violato le norme sul giudicato interno, in quanto la sentenza rescindente aveva cassato la decisione impugnata per mancata applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1, la’ dove e’ stabilita la presunzione di responsabilita’ del conducente di un automezzo che investa un pedone.

Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare l’articolo 134 C.d.S., comma 4, non tenendo conto del fatto che il danneggiato, all’atto di investimento, attraversava la strada sull’apposito passaggio pedonale, avendo, pertanto, la precedenza rispetto al mezzo di trasporto pubblico, il cui conducente e’ tenuto ad una condotta particolarmente prudente.

4. – Con il terzo mezzo del ricorso incidentale e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1, e articolo 2967 cod. civ.

La Corte di appello avrebbe errato a ritenere che il mancato superamento della presunzione di colpa gravante sul conducente del mezzo di trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 1, fosse irrilevante ai fini della imputazione della responsabilita’ esclusiva in capo al pedone (OMISSIS).

Sicche’, in difetto di prova da parte dell’ (OMISSIS) S.p.A. e a fronte di una prova testimoniale che aveva confermato la ricostruzione dei fatti cosi’ come descritti dal (OMISSIS) e, comunque, escluso ogni addebito di colpa al pedone, il giudice del gravame avrebbe dovuto ascrivere al conducente del tram l’esclusiva responsabilita’ nella causazione del sinistro.

4.1.- I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.

Con la sentenza rescindente n. 2134 del 2006, questa Corte aveva escluso, in linea con i propri precedenti e con la chiara lettera della norma, l’applicabilita’ della presunzione stabilita dall’articolo 2054 cod. civ., comma 1 ai fini della delibazione di responsabilita’ del conducente di mezzo circolante su rotaia, disponendo, pero’, che il giudice del merito valutasse in concreto, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., la condotta di guida del conducente del tram, tenuto anch’esso al rispetto delle norme del codice della strada e di comune prudenza.

Di qui, la palese incongruenza delle censure le quali, erroneamente, fanno leva, direttamente o indirettamente, sull’esistenza di un giudicato interno, a seguito della sentenza rescindente di questa Corte, sull’applicabilita’ alla fattispecie della presunzione anzidetta, di cui all’articolo 2054 cod. civ., comma 1.

Pertanto, i motivi di ricorso in esame non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, in conformita’ alle indicazioni fornite dalla decisione rescindente, ha indagato sulla responsabilita’ del conducente del tram in base al paradigma della norma dell’articolo 2043 cod. civ., correttamente facendo gravare sull’attore danneggiato il relativo onere di prova, ritenuto, tuttavia, non assolto, in forza di motivazione non censurabile (come gia’ evidenziato in forza dello scrutinio sui motivi precedenti).

5. – Con il quarto mezzo del ricorso incidentale e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 cod. proc. civ.

In violazione del principio della soccombenza, di cui all’articolo 91 cod. proc. civ., il giudice del rinvio avrebbe errato a condannare l’avv. (OMISSIS), in solido con il (OMISSIS), al pagamento delle spese di lite ritenendola parte processuale, mentre tale veste ella aveva solo in riferimento all’impugnazione della omessa pronuncia sulla distrazione delle spese di lite, in qualita’ di procuratrice antistataria.

5.1. – Il motivo e’ fondato.

Deve trovare applicazione nella specie il seguente principio di diritto: “e’ illegittima la statuizione con cui il giudice di appello condanni alle spese del grado il difensore che abbia proposto appello, in proprio, per ottenere la riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui aveva omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese ex articolo 93 cod. proc. civ., atteso che il difensore non assume in tale giudizio – a meno che esso non investa la sussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese – la qualita’ di parte, sicche’ non puo’ considerarsi soccombente in ragione dell’assorbimento della domanda di distrazione per il rigetto delle pretese della parte da lui assistita” (Cass., 4 novembre 2014, n. 23444).

Nella specie, l’avv. (OMISSIS) ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado limitatamente all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, ne’ essendo oggetto dell’impugnazione i presupposti per poter disporre la distrazione.

Il giudice del rinvio, pertanto, ha erroneamente posto a carico del procuratore distrattario le spese processuali del grado di appello e quelle del giudizio di rinvio, ravvisandone la soccombenza in conseguenza del rigetto della domanda del (OMISSIS), risultato totalmente soccombente all’esito finale del giudizio.

6. – Con l’unico mezzo del ricorso principale dell’ (OMISSIS) S.p.A. e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 394 cod. proc. civ.

La Corte territoriale avrebbe errato a porre a carico dell’ (OMISSIS), quale parte totalmente vittoriosa all’esito della lite, le spese di lite del giudizio di legittimita’, in violazione dell’articolo 91 cod. proc. civ.

6.1 – Il motivo e’ fondato.

E’ principio consolidato quello secondo cui la regolamentazione delle spese in un processo, articolato per gradi e fasi o procedimenti incidentali, va sempre operata in relazione all’esito complessivo della lite (tra le tante, Cass., 17 gennaio 2007, n. 974; Cass., 20 marzo 2014, n. 6522); sicche’, viola il principio di cui all’articolo 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e vincitrice in un altro (Cass., 18 marzo 2014, n. 6259); con la precisazione, sebbene ovvia, che detto principio trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio venga definito in sede di rinvio, a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che, infine, sia rimasta soccombente (Cass., 7 febbraio 2007, n. 2634).

Ne consegue che e’ illegittima la decisione della Corte capitolina nella parte in cui, in violazione del principio della soccombenza, ha condannato l’ (OMISSIS) S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in fase rescindente, essendo tale parte processuale risultata totalmente vittoriosa all’esito complessivo della lite, cosi come decisa in sede di rinvio, ove, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla stessa (OMISSIS), la sentenza di primo grado veniva integralmente riformata, con rigetto delle domande attoree.

7. – Va, quindi, accolto il ricorso principale dell'(OMISSIS) S.p.A., mentre vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso incidentale ed accolto il quarto motivo del medesimo ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 cod. proc. civ.

7.1. – La condanna alle spese di lite del secondo grado di giudizio e del giudizio di rinvio, come liquidate nella sentenza impugnata, vanno poste a carico del solo (OMISSIS) (e non gia’ solidamente gravanti anche sull’avv. (OMISSIS)).

Le spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte e conclusosi con la sentenza n. 2134 del 2006 vanno poste a carico di (OMISSIS) e liquidate in favore dell'(OMISSIS) nella stessa misura gia’ indicata nella sentenza impugnata (euro 210,00 per esborsi, euro 815,00 per diritti ed euro 1.280,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge).

8. – Il ricorrente incidentale soccombente (OMISSIS) va condannato al pagamento, in favore dell'(OMISSIS) S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle anzidette spese tra l'(OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), posto che, in ogni caso, quest’ultima ha colpevolmente concorso a dare causa al presente giudizio, giacche’ non avrebbe dovuto impugnare la sentenza che ha omesso di provvedere sull’istanza di distrazione delle spese, ma richiederne soltanto la correzione con il procedimento di cui agli articoli 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037).

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso principale dell’ (OMISSIS) S.p.A.;

rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale ed accoglie il quarto motivo dello stesso ricorso;

cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito: condanna il solo (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio e del giudizio di rinvio, come liquidate nella sentenza impugnata in questa sede; condanna, altresi’, il medesimo (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte e conclusosi con la sentenza n. 2134 del 2006, che liquida, in favore dell’ (OMISSIS) S.p.A., in euro 210,00 per esborsi, euro 815,00 per diritti ed euro 1.280,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

condanna lo stesso (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’ (OMISSIS) S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

compensa integralmente tra l’ (OMISSIS) S.p.A. e l’avv. (OMISSIS) le spese del presente giudizio di legittimita’.

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