CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
Sentenza 29 gennaio 2014, n. 1985

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11387/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) S.P.A.) in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 112/2008 del GIUDICE DI PACE di NOCERA INFERIORE, depositata il 08/01/2008, R.G.N. 515/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di pace di Nocera inferiore, accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta da (OMISSIS) nei confronti della s.p.a. (OMISSIS), con sentenza dell’8 gennaio 2008 annullava la cartella esattoriale notificata il 12 agosto 2006 e relativa ad una contravvenzione per violazione di norme del codice della strada emessa dalla Polizia municipale di Napoli nel 2002.
Osservava il giudicante che la cartella esattoriale aveva ad oggetto la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa e, poiche’ essa minacciava l’esecuzione forzata, il rito ed il regime di impugnazione da applicare non era quello di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 22 e 23, bensi’ quello del giudizio civile ordinario.
Quanto al merito, il Giudice di pace rilevava che il verbale di contestazione dell’infrazione stradale non risultava essere stato notificato prima della notifica della cartella; ed inoltre, la notificazione di questa era avvenuta dopo il decorso del termine di prescrizione di cinque anni di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 28.
3. Contro la sentenza del Giudice di pace propone ricorso la s.p.a. (OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di economia processuale, conviene prendere le mosse dal secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, i quali sono da esaminare congiuntamente.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 209 C.d.S., e Legge n. 689 del 1981, articolo 28.
Poiche’, infatti, l’articolo 28 cit. stabilisce che il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate da quella legge si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violazione e’ stata commessa, e’ pacifico che, trattandosi di violazione commessa in data 25 febbraio 2002, per la quale la notifica della cartella e’ avvenuta il 22 agosto 2006, il termine quinquennale non era decorso.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 22.
Secondo la societa’ ricorrente, la sentenza avrebbe errato nel ritenere applicabile la procedura di cui all’articolo 615 c.p.c., in quanto l’opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento deve svolgersi col rito di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 22.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 12 e 25.
Osserva la societa’ ricorrente che la procedura di riscossione delle sanzioni amministrative si divide in due fasi: la prima, che prevede l’accertamento e la contestazione al contravventore, compete solo all’ente impositore, nella specie il Comune di Napoli; la seconda, di riscossione mediante ruolo, e’ meramente esecutiva, non potendo l’agente per la riscossione modificare il ruolo. Ne consegue che non puo’ essere richiesto alla societa’ (OMISSIS) di dimostrare l’avvenuta notifica della contravvenzione, poiche’ tale prova poteva essere fornita solo da un soggetto che non era parte del giudizio.
5. I tre motivi sono tutti fondati.
5.1. Fondato e’ palesemente il secondo, col quale si censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che il diritto a riscuotere la somma oggetto della cartella era prescritto per essere trascorsi i cinque anni previsti dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 28. In realta’, invece, e’ la stessa sentenza a dare atto che la violazione era avvenuta nel 2002 e che la cartella esattoriale era stata notificata il 12 agosto 2006, sicche’ e’ di tutta evidenza che i cinque anni non erano decorsi.
5.2. Fondato e’ il terzo motivo, col quale si lamenta l’erroneita’ nella scelta del mezzo di impugnazione.
Come questa Corte ha avuto modo di ribadire piu’ volte, se l’opposizione alla cartella esattoriale e’ finalizzata a recuperare “il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione”, ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento – com’e’ avvenuto nel caso oggi in esame – il procedimento da seguire non e’ quello dell’opposizione all’esecuzione, bensi’ quello previsto dalla Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio 2005, n. 3035).
Tale principio e’ stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l’opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, puo’ avere ad oggetto anche una cartella esattoriale “quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale e’ venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli”, sicche’ l’impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non e’ stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, “per nullita’ o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione” (v. anche la recente ordinanza 7 giugno 2013, n. 14496).
5.3. Fondato, infine, e’ anche il quarto motivo di ricorso.
L’attivita’ che compete al concessionario per la riscossione, nella specie la societa’ oggi ricorrente, si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e di conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. Il concessionario, in altri termini, e’ chiamato a svolgere il proprio compito di riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a verificare – come pretende erroneamente la sentenza oggi impugnata – ne’ “la probabile esistenza del credito”, ne’ “l’effettiva notificazione degli atti presupposti”. Cio’ in quanto l’attivita’ presupposta e’ di spettanza di un altro soggetto, ossia l’ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa (nel caso, il Comune di Napoli).
E’ per tale decisiva ragione che la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha percio’ interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella puo’ avere sul rapporto esattoriale (cosi’ l’ordinanza 21 maggio 2013, n. 12385, con ampi richiami di precedenti).
Quello che rileva in modo decisivo ai fini dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso, dunque, e’ che nessun addebito puo’ essere mosso al concessionario alla riscossione – che e’ oggi l’unica parte in causa, giacche’ il contraddittorio non e’ stato esteso al Comune di Napoli – per il fatto di non aver verificato la precedente regolarita’ della notifica del verbale di accertamento.
6. Alla luce di quanto detto fin qui, e’ pacifico che la sentenza impugnata deve essere cassata, essendo fondati i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso. A tale conclusione consegue l’assorbimento del primo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e dell’articolo 2938 c.c., per avere la sentenza impugnata rilevato l’intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto della cartella esattoriale senza che tale profilo sia stato sottoposto al suo giudizio.
7. La Corte dovrebbe, a questo punto, procedere al rinvio del giudizio per consentire un nuovo esame della vicenda, da compiere in contraddittorio con l’ente impositore, ossia il Comune di Napoli (v. ancora la citata ordinanza n. 12385 del 2013).
Dalla lettura della sentenza impugnata, pero’, emerge che il giudizio di opposizione all’esecuzione era finalizzato ad accertare, in effetti, “l’illegittimita’ della cartella esattoriale (…) per intervenuta prescrizione del credito”. Ed e’ probabilmente anche per questa ragione che la (OMISSIS) ha ritenuto di utilizzare lo strumento dell’opposizione all’esecuzione; questa Corte, infatti, ha affermato che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come, nella specie, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione), ha la possibilita’ di proporre opposizione all’esecuzione secondo le regole generali di cui all’articolo 615 c.p.c., comma 1, con applicazione del rito ordinario (sentenze 7 marzo 2006, n. 4891, e 17 novembre 2009, n. 24215). In altre parole, l’unica censura che era stata proposta in termini sostanziali riguardava la presunta prescrizione del diritto di procedere all’esazione della somma portata dalla cartella, prescrizione che – come si e’ visto in precedenza – non era affatto decorsa.
8. Da tanto consegue che questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo’ decidere la causa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, nel senso di rigettare l’opposizione all’esecuzione proposta da (OMISSIS) nei confronti della s.p.a. (OMISSIS).
A tale esito segue la condanna della (OMISSIS) al pagamento delle spese sia del giudizio di merito che di quello di legittimita’, la cui liquidazione conferma per il giudizio di merito quella a suo tempo disposta dal Giudice di pace, ed assume come parametro per il giudizio di legittimita’ i soli parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da (OMISSIS). Condanna la medesima al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 500,00, nonche’ delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00, per spese, oltre accessori di legge.

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