Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 agosto 2013 n. 19871[1]
Il patteggiamento unito alla sola deposizione testimoniale della moglie del ricorrente, “non poteva integrare gli estremi di una prova sufficiente, tanto più che la documentazione prodotta dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’entità dei danni asseritamente subiti era successiva di circa quattro anni rispetto ai fatti di causa”.
“Ne consegue che l’impugnata sentenza, avendo compiuto una valutazione globale delle prove esistenti, è anche rispettosa del principio affermato da questa Corte secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre un’ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare”.
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