Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 novembre 2011 n. 44065

L’utilizzo di un programma di “file sharing[2]” a contenuto pedopornografico, non è, in assenza di altri elementi sufficiente a provare la volontà di diffondere le immagini.

La Corte di cassazione con la sentenza 44065, ribalta i verdetti dei giudici di merito, che erano stati concordi nell’affermare la responsabilità in merito al reato di cessione di materiale pornografico del ricorrente.

Gli ermellini aderiscono alle risultanze della difesa secondo cui la diffusione di una sola immagine dal contenuto illecito avrebbe potuto essere avvenuta nella fase di semplice dawnload. Senza ulteriori elementi a carico non può dunque essere provata la consapevolezza necessaria a configurare il reato.

Sorrento, 30 novembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al diritto

[2] In informatica e telecomunicazioni il file sharing è la condivisione di file all’interno di una rete di calcolatori comuni. Può avvenire attraverso una rete con architettura client-server (cliente-servente) oppure peer-to-peer (pari a pari).

Le più famose reti di peer-to-peer sono: Gnutella, OpenNap, Bittorrent, eDonkey, Kademlia. Non vanno confuse con reti che costituiscono un filesystem distribuito, come Freenet.

Queste reti possono permettere di ricercare un file in particolare per mezzo di un URI (Universal Resource Identifier), di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di hash crittografici, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente, di riprendere lo scaricamento del file dopo un’interruzione.

 

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