La massima
Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido nei confronti di colui che ha emesso un assegno anche nel caso in cui tale titolo sia stato offerto solamente a garanzia.
Quando il convenuto dimostra, per il pagamento di un debito, di aver corrisposto una somma idonea alla estinzione, spetta infatti al creditore, che sostiene che il pagamento è imputabile ad altro debito, l’onere della prova con l’allegazione e dimostrazione della esistenza di quest’ultimo. (Nel caso in esame erano stati emessi tre assegni bancari di cui due sono pagati e uno no, per cui spettava al debitore l’onere di dimostrare che con il pagamento dei due assegni si era provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo del 5 luglio 1999 il Presidente del Tribunale di Vicenza intimava ad B.A. di corrispondere a P. M.T. la somma di L. 45.375.000, oltre accessori, in pagamento dell’assegno bancario di L. 30.000.000 emesso dalla intimata in favore dell’ingiungente il 31 dicembre 1992.
Proponeva opposizione B.A. assumendo che: a) l’assegno azionato dalla P. era stato consegnato da essa opponente a garanzia del pagamento del proprio debito di L. 30.000.000 che doveva essere pagato in due rate di pari importo scadenti il 15 dicembre 1992 e il 30 dicembre 1992; b) che tali scadenze erano state rispettate mediante la consegna di due assegni tratti sulla Cassa di Risparmio di VR VI BL su un conto del marito di cui aveva la disponibilità di firma; c) che era errato il calcolo degli interessi.
P.M.T. negava che l’assegno fosse stato consegnato in garanzia e riconosceva di aver ricevuto i due assegni in pagamento di altre obbligazioni, diverse da quelle fatte valere in via monitoria.
Con sentenza del 12 giugno 2003 il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Secondo il Tribunale spettava al creditore dimostrare l’esistenza di altre obbligazioni, diverse da quella azionata, che sarebbero state estinte con la consegna dei due assegni; in mancanza di detta prova, che la P. non aveva fornito, doveva considerarsi riuscita la prova della B. di aver estinto il debito azionato in via monitoria.
P.M.T. impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia chiedendo che, in riforma dell’impugnata decisione, l’opposizione a decreto ingiuntivo venisse rigettata e il decreto fosse dichiarato esecutivo.
La B., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma della pronuncia di primo grado.
La Corte d’Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza n. 1065/2003 del Tribunale di Vicenza, rigettava l’opposizione proposta da B.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 474/99 emesso dal Presidente del Tribunale di Vicenza, confermando integralmente il decreto.
Osservava la Corte che l’eccezione di genericità dei motivi d’appello era infondata; che il principio enunciato dal Tribunale circa l’onere del creditore di provare che l’imputazione di un pagamento a suo favore riguardava un credito diverso da quello al quale il debitore ha riferito l’imputazione medesima non era, nella specie, applicabile, trattandosi di distinti debiti cartolari ed essendo onere del debitore dimostrare che il titolo di credito azionato fosse da ritenere collegato o, comunque, novazione di altro pregresso credito.
Propone ricorso per cassazione B.A. con quattro motivi.
Resiste con controricorso P.M.T.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso B.A. denuncia “Violazione dell’art. 360, sub 3 in relazione all’art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità delle doglianze”.
Secondo parte ricorrente l’eccezione di “mancanza di specificità delle doglianze” dell’atto di citazione in appello è stata erroneamente valutata dalla Corte territoriale.
Sostiene la B. che le censure mosse alla sentenza di primo grado si incentrerebbero su fatti e argomenti non oggetto di causa e quindi di esame, di valutazione e decisione da parte del primo giudice per cui non costituirebbero censura della sentenza ma richiesta di riforma per nuove, diverse e autonome argomentazioni.
Il motivo è infondato.
Per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall’art. 342 c.p.c., occorre infatti indicare nell’atto di appello, anche mediante una esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Sul punto l’impugnata sentenza ha sostenuto che i motivi di impugnazione sono stati esposti nell’atto introduttivo in modo tale da assolvere compiutamente la funzione attribuita al criterio della specificità, individuando le parti della sentenza impugnata rispetto alla quale la soccombente richiedeva il riesame.
Con il secondo motivo si denuncia: 2) “Violazione dell’art. 360 sub 3 in relazione all’art. 345 avendo pronunciato la Corte Veneta su fatti, domande e doglianze nuove”.
Secondo parte ricorrente nel giudizio di primo grado non sono mai entrati nè le problematiche dell’art. 1193 c.c., nè i principi sull’onere della prova per cui la causa d’appello è diversa e nuova con violazione del diritto di difesa, divenendo per l’effetto la sentenza nulla ed essendo inammissibile l’appello ex art. 345 c.p.c.
Il motivo è inammissibile perchè generico e non rispetta il principio dell’autosufficienza; in ogni caso si tratta di questione di fatto relativa all’interpretazione della domanda.
Con il terzo motivo si denuncia “Violazione dell’art. 360 sub 3 in relazione all’art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra ed extra petita”.
Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha pronunciato ultra petita sul presupposto che la postdatazione dell’assegno azionato con il decreto monitorio doveva indurre a ritenere che il titolo confermava l’esistenza del debito alla data degli altri due assegni.
Il motivo è infondato.
Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’uria o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.
Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 19 marzo 2007, n. 6361).
Senza, peraltro, considerare che per quanto riguarda l’assegno postdatato la ricorrente introduce un tema nuovo e comunque doveva provare che il debito pregresso era lo stesso di cui ai due precedenti assegni.
Con il quarto motivo si denuncia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., sub 3 per violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in relazione agli artt. 1193 e 2697 c.c.; e art. 360 c.p.c., sub 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2729 e 1988 c.c.”.
Secondo parte ricorrente la Corte ha interpretato male la sentenza della Cassazione n. 3457/2007 per non aver dato rilevanza alla cosiddetta postdatazione.
Il motivo deve essere rigettato.
Costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 20134/2005; Cass., n. 6155/1978) che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione dell’assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.
Nel caso in esame sono stati emessi tre assegni bancari di cui due sono stati pagati e uno no, per cui spettava al debitore l’onere di dimostrare che con il pagamento dei due assegni si è provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che tale prova non è stata fornita.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
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