Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 agosto 2015, n. 17191

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 27073/03 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione all’esecuzione proposta da C. S.p.A., in qualità di gestore pro-tempore del F.G.V.S., avverso l’esecuzione per pignoramento presso terzi intrapresa nei suoi confronti da S. Z., L. C., L. Z., A. Z. e S. Z., in forza di sentenza del Tribunale di Siracusa n. 110 del 6 febbraio 1997, che aveva condannato in solido gli eredi G., R. G., l’A. Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., la SIDA Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e la Gestione Autonoma del F.G.V.S. al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.
2.- La sentenza venne appellata dalla C. S.p.A., deducendo, col primo motivo, che il Tribunale aveva mal interpretato il titolo esecutivo, in quanto non aveva riscontrato il contrasto tra dispositivo (contenente la condanna della Gestione Autonoma del F.G.V.S.) e motivazione (dalla quale emergeva che la Gestione Autonoma, all’epoca rappresentata dall’INA e poi dalla C. S.p.A., non era mai stata evocata nel giudizio in cui il titolo si era formato né vi aveva partecipato) e che quindi la sentenza del Tribunale di Siracusa, posta a fondamento dell’atto di pignoramento presso terzi, non costituiva titolo esecutivo nei suoi confronti; col secondo motivo, che il giudice di primo grado aveva implicitamente escluso il rapporto di pregiudizialità, invece esistente ex art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio di opposizione di terzo (intrapreso da C. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, ritenuta idonea a pregiudicare i suoi interessi in qualità di terzo estraneo al processo) e quello di opposizione all’esecuzione; col terzo motivo, che vi era stata un’omessa pronuncia sull’eccezione di non opponibilità della sentenza del Tribunale di Siracusa resa contro il Fondo, patrimonio autonomo, nei confronti della società concessionaria; col quarto motivo, che vi era stata un’altra omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione dell’obbligazione a seguito del versamento del massimale di legge.
I creditori pignoranti si costituirono in appello e chiesero il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, deducendo, in particolare, che le questioni inerenti la formazione del titolo esecutivo, poste con l’appello, erano oramai coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa e che le altre eccezioni, ribadite in appello, erano nuove e tardive rispetto alle preclusioni maturate in primo grado.
2.1.- La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 18 ottobre 2012, ha accolto l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’opposizione proposta dall’appellante ed ha dichiarato l’inesistenza del diritto degli appellati di procedere esecutivamente e l’inefficacia del precetto e di tutti gli atti esecutivi successivamente compiuti. Ha compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
La Corte d’Appello ha dato atto che, nelle more del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1231 dell’8 ottobre 2011, aveva accolto l’opposizione di terzo proposta da C. S.p.A. ai sensi dell’art. 404, comma 1°, cod. proc. civ. ed aveva annullato la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 110/97, costituente titolo esecutivo, nella parte in cui aveva condannato il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; ha perciò ritenuto che il titolo esecutivo dovesse considerarsi venuto meno, anche se avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania era stata proposto ricorso per cassazione, all’epoca ancora pendente.
3.- Contro questa sentenza L. C., A. Z., L. Z., tutti in proprio e nella qualità di eredi di S. Z., nonché S. Z., propongono ricorso affidato a tre motivi.
C.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. si difende con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Il Collegio, riservata la decisione all’udienza del 15 dicembre 2014, ha deciso a seguito di riconvocazione in data 8 luglio 2015.

Motivo della decisione

1.- Preliminare è l’esame del secondo motivo, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., travisamento dei fatti, omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia.
Secondo i ricorrenti sarebbe decisivo il fatto che, nelle more del presente giudizio di opposizione, la procedura esecutiva si sia conclusa con l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. Lamentano pertanto un vizio di motivazione, laddove la Corte d’Appello non ne ha tenuto conto. 1.1.- Il motivo è inammissibile per la parte in cui censura sotto il profilo dell’omessa motivazione un vizio della sentenza che è, invece, illustrato come riconducibile ad una violazione di legge, per avere la Corte d’Appello accolto l’opposizione all’esecuzione malgrado il processo esecutivo si fosse già concluso.
Peraltro, anche se esaminato sotto questo differente profilo, il motivo non sarebbe meritevole di accoglimento, in quanto manifestamente infondato, come rileva anche la parte resistente.
Non vi è dubbio che, una volta proposta l’opposizione all’esecuzione dopo l’inizio del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., se il giudice dell’esecuzione non lo sospende, il processo ben può giungere al suo esito fisiologico -nel caso di pignoramento presso terzi, l’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. La pronuncia di questa ordinanza non può comportare, come sembrano sostenere i ricorrenti, la cessazione della materia del contendere o comunque il venir meno dell’interesse dell’opponente a coltivare il giudizio di opposizione all’esecuzione. Ed invero, l’accoglimento dell’opposizione con l’affermazione dell’inesistenza del diritto del creditore opposto di procedere esecutivamente comporta l’insorgenza, in capo a quest’ultimo, e nei confronti del debitore esecutato, di un’obbligazione restitutoria di quanto indebitamente percepito in sede esecutiva.
Facendo seguito a quanto già affermato da questa Corte in un caso simile (Cass. n.18350/14), va ribadito che persiste la materia del contendere e l’interesse alla decisione sul merito in capo all’esecutato opponente in un’opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni attinenti all’esistenza e/o all’opponibilità del titolo esecutivo quando, successivamente all’opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. Il secondo motivo di ricorso va perciò rigettato.
2.- Va invece accolto il terzo motivo, nei limiti e per le ragioni di cui appresso, che comportano altresì l’assorbimento del primo motivo.
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 615, comma 2, cod. proc. civ. e del combinato disposto degli artt. 2909 cod. civ., 324 e 474 cod. proc. civ..
Nella prima parte dell’illustrazione del motivo, i ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello di Roma avrebbe sovrapposto la propria attività interpretativa del titolo esecutivo al giudicato venutosi a formare sulla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 110/97; vi sarebbe perciò la violazione del giudicato esterno di condanna del F.G.V.S., nonché la violazione dell’art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., che non consente al giudice dell’opposizione il riesame della res iudicata.
Nella seconda parte dell’illustrazione, i ricorrenti evidenziano come la Corte d’Appello abbia errato nel fondare la propria decisione sulla “erronea” sentenza n. 1231/2011 della Corte d’Appello di Catania, censurata in Cassazione, e perciò non ancora definitiva, quindi suscettibile di riforma da parte del giudice di legittimità.
Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., i ricorrenti danno atto che, con sentenza di questa Corte n. 19530/13, pronunciata nel giudizio n. 343/12 R.G., è stata cassata senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1231/11 dell’8 ottobre 2011, con la quale, in accoglimento dell’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. proposta da C. S.p.A., era stata riformata la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 110/97, annullandola nella parte in cui condannava il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Sostengono quindi che la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha fondato la propria decisione sulla sentenza annullata senza rinvio da questa Corte di legittimità andrebbe cassata (a sua volta, senza rinvio). 2.1.- Il terzo motivo, nella sua prima parte, contiene rilievi che, come osservato dalla resistente, appaiono eccentrici rispetto al decisum.
Essi, infatti, sembrano attribuire al giudice d’appello un superamento dei limiti insiti a quell’attività di interpretazione del titolo esecutivo che, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma non ha compiuto, perché non è entrata nel merito dei motivi di gravame. Il giudice d’appello, infatti, si è limitato a constatare l’intervenuto annullamento della sentenza costituente titolo esecutivo, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania n. 1231/11, ed ha ritenuto che, essendo stato caducato il titolo esecutivo nei suoi confronti, l’opposizione all’esecuzione di C. S.p.A. dovesse essere accolta.
2.2.- La seconda parte del motivo censura l’affermazione della Corte di merito concernente la caducazione del titolo esecutivo, laddove i ricorrenti lamentano che la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione di terzo, in quanto non ancora passata in giudicato, non potesse essere posta a base dell’invalidazione dell’intera procedura esecutiva. Per questo aspetto il motivo è fondato.
3.- Il Collegio ritiene che, considerata la peculiarità della vicenda processuale portata all’esame di questa Corte, si possa prescindere dall’approfondire la questione, pur sottesa alla decisione impugnata, dell’efficacia da riconoscersi alla sentenza che abbia deciso sull’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, comma primo, cod. proc. civ., prima del suo passaggio in giudicato.
Ed invero stabilire se la sentenza di appello resa sull’opposizione ordinaria dalla Corte catanese avesse avuto l’effetto immediato di caducare il titolo esecutivo, è questione che non avrebbe potuto avere alcuna incidenza in relazione ad un processo esecutivo in atto, poiché -per come è incontestato tra le parti- all’epoca della pronuncia della sentenza sull’opposizione di terzo n.1231 dell’8 ottobre 2011, l’esecuzione si era da tempo conclusa con l’emissione di ordinanza di assegnazione in favore degli odierni ricorrenti.
Quanto al giudizio di opposizione all’esecuzione, la situazione, come pure nota la resistente, sarebbe stata riconducibile all’art. 337, secondo comma, c.p.c. essendo stata la sentenza di opposizione di terzo impugnata in Cassazione e, dunque, la Corte romana avrebbe avuto due possibilità: a) ritenere che la problematica dell’estensione del titolo esecutivo alla C., perché contemplata nel titolo, fosse da risolvere sulla base della riconosciuta posizione di terzo ai sensi del 404 c.p.c; b) sospendere il giudizio di appello, appunto ai sensi del secondo comma dell’art. 337 c.p.c.
In sede di ricorso al nostro esame la seconda censura del terzo motivo -che attacca proprio la decisione con la quale la Corte di merito ha sostanzialmente ritenuto l’autorità e, dunque, l’efficacia della sentenza catanese di accoglimento dell’opposizione di terzo, ancorché essa non fosse passata in giudicato- non può non essere valutata se non tenendo conto della sorte della sentenza della Corte d’Appello di Catania che, a torto od a ragione, la Corte d’Appello di Roma ha posto a fondamento della sua decisione.
Come sottolineato nella memoria dei ricorrenti, è infatti intervenuta, a conclusione del giudizio di opposizione di terzo, la sentenza di cassazione n. 19530/2013, che ha determinato la formazione della cosa giudicata sulla negazione alla C. della qualità di terzo legittimato ai sensi dell’art. 404, comma primo, c.p.c.
Questo giudicato, avendo fatto venire meno la decisione sulla quale la Corte d’Appello ha ritenuto fondata l’opposizione di C., comporta l’accoglimento della censura del terzo motivo che appare logicamente preliminare, con conseguente cassazione della sentenza. Resta, di conseguenza, assorbito il primo motivo di ricorso, col quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per non essere stato sospeso il giudizio d’appello in attesa della definizione del giudizio sull’opposizione di terzo. 4.- La cassazione va fatta con rinvio.
Essendo venuto l’annullamento del titolo esecutivo azionato contro la resistente C. S.p.A. (sentenza del Tribunale di Siracusa n. 110/97), occorre verificare se esso sia o meno opponibile nei confronti di quest’ultima, dipendendo la risposta dalla posizione processuale che si intenda riconoscere al F.G.V.S. (rappresentato da C. S.p.A.), nel giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato. La portata e la direzione soggettiva del titolo esecutivo in parola, avuto riguardo a detta posizione processuale, sono le questioni poste dall’appello, su cui la sentenza impugnata non si è pronunciata perché -per le ragioni ampiamente esposte- la Corte d’Appello ha ritenuto di non entrare nel merito del gravame.
Le questioni sono state ritenute assorbite dalla Corte d’Appello.
La resistente C. S.p.A., in quanto vittoriosa in appello, non avrebbe dovuto avanzare ricorso incidentale per riproporre la ragione di opposizione all’esecuzione concernente la negazione della sua soggezione diretta al titolo esecutivo, essendo sufficiente che abbia riproposto la questione illustrandola nel controricorso (cfr. Cass. n. 2087/05, ord. n. 23548/12, n.4130/14).
Si tratta dell’attività interpretativa del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 110/97, che spetta al giudice del merito (cfr. Cass. n. 17482/07, n. 15852/10, n. 26890/14 ed altre).
La sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che, tenuto conto dei motivi d’appello, dovrà delibare l’interpretazione del titolo esecutivo svolta dal Tribunale e procedervi a sua volta.
Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il primo, accoglie il terzo motivo del ricorso, per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

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