SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 26 settembre 2011, n. 34761

Svolgimento del processo

Il Tribunale collegiale di Lecce, con sentenza del 10.3.2006:

a) aveva affermato la responsabilità penale:

– di M.R. (amministratore di fatto della s.r.l. “Romar”, committente di lavori di trasformazione territoriale di un fondo sito in (OMISSIS) – località (OMISSIS)), C.D. (dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS)) e S.F. (sindaco pro tempore di quel Comune) in ordine al reato di cui:

– agli artt. 110 e 323 c.p., in relazione all’autorizzata esecuzione, in data 2.4.1998, (senza il rilascio della necessaria concessione edilizia ed in assenza dei prescritti titoli abilitativi ambientali) di sbancamenti, interri, rimozione di macchia mediterranea e demolizione di muretti a secco;

– dello stesso S.F. anche in ordine al reato di cui:

– all’art. 479 c.p., in relazione all’inoltro alla Soprintendenza archeologica, in data 29.4.1998, di una falsa attestazione circa l’entità delle opere in concreto realizzate dalla società del M. e la loro non-incidenza su un’area di interesse archeologico e aveva condannato ciascun imputato alle pene rispettivamente ritenute di giustizia (condizionalmente sospese);

b) aveva dichiarato non doversi procedere, nei confronti del M. e del S., per intervenuta prescrizione, in ordine alle contravvenzioni di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c);

D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163; D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 118 e 119 del (esecuzione di lavori edilizi – in zona sottoposta a vincoli paesaggistico, archeologico, idrogeologico ed a servitù militare – previo rilascio di un’illegittima “autorizzazione” comunale ed in assenza dei prescritti titoli abilitativi connessi alla tutela paesaggistica ed a quella archeologica);

c) aveva condannato M. e S. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti della costituita parte civile “Legambiente”, considerando quale “fatto illecito produttivo di danno civile risarcibile” il delitto di abuso di ufficio da essi perpetrato.

La Corte di appello di Lecce – con sentenza del 30.5.2008 – in riforma dell’anzìdetta decisione del Tribunale – dichiarava non doversi procedere nei confronti del M., del C. e del S., per intervenuta prescrizione, anche in ordine ai delitti per i quali essi avevano riportato condanna in primo grado.

Confermava le statuizioni civili, osservando che la costituita “Legambiente” “è pur sempre danneggiata dai falsi e dall’abuso, che hanno consentito che non si fermasse in tempo la devastazione ambientale”.

Avverso tale sentenza gl’imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

Il difensore di S. e C. ha eccepito che erroneamente te sentenze di merito hanno ritenuto “Legambieute” danneggiata dai reati, laddove invece le associazioni ambientaliste “possono solo esercitare l’azione sostitutiva di cui all’art. 81 c.p.p., e segg., peraltro a condizione che vi sia stato il consenso della persona offesa”. Un eventuale danno risarcibile si sarebbe potuto configurare solo quale discendente in maniera immediata e diretta dalle contravvenzioni in materia di urbanistica e paesaggio (dichiarate però prescritte in primo grado), non potendosi condividere, invece, l’assunto dei giudici del mento secondo il quale anche dai reati di abuso e di falso potrebbe derivare, in via indiretta, danno per l’ambiente.

Il difensore di M. ha lamentato, a sua volta:

– (con doglianza del tutto generica) la insufficienza delle “considerazioni spese dai giudici di secondo grado per confermare la decisione del Tribunale quanto alle statuizioni civili”;

– la insussistenza del delitto di concorso in abuso di ufficio, in quanto i giudici del merito non potevano tenere conto delle dichiarazioni testimoniali del geometra B. (incaricato dal M. di curare le pratiche relative all’esecuzione dei lavori), che, avendo preso parte all’attività incriminata, avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p..

Il M. (che ha cittadinanza americana e risiede abitualmente all’estero) non aveva posto in essere alcuna “pressione” sui pubblici ufficiali e si era disinteressato di ogni adempimento amministrativo, essendosi limitato a dare incarico al B. di redigere un’istanza finalizzata ad ottenere dal Comune l’autorizzazione per ripulire il terreno dalle sterpaglie e ricostruire un muretto semidistrutto: nei suoi confronti, dunque, non poteva configurai, in ogni caso, quanto meno la sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatriqe.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto nell’interesse del C. – riferito esclusivamente ai profili risarcitori della sentenza impugnata – è inammissibile, perchè il C. non è stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. I ricorsi proposti nell’interesse degli altri ricorrenti, a loro volta, devono essere rigettati, perchè infondati.

3. La impossibilità – enunciata dalla Corte territoriale – di pervenire, nei confronti del M., alla pronuncia di una formula assolutoria più ampia rispetto al proscioglimento per intervenuta prescrizione non risulta esclusivamente fondata sulla deposizione del teste B. (di cui, nei motivi di gravame, si prospetta la inammissibilità).

Essa si fonda essenzialmente, al contrario, sulla consulenza tecnica dell’ingegnere V., sulla indiscutibile posizione di unico beneficiario dell’attività illegittima posta in essere dai soggetti pubblici e non correlata all’interesse generale della cittadinanza, sulla indimostrata inconsapevolezza dell’attività di stravolgimento dell’assetto territoriale che veniva realizzata nel fondo di propria pertinenza.

Quanto alla pretesa incompatibilità dei geometra B. con l’ufficio di testimone ed alla addotta necessità di osservare le disposizioni dell’art. 63 c.p.p., comma 2 va comunque rilevato che l’esistenza di indizi di reità, a carico della persona da escutere in qualità di teste, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico.

La questione relativa alla sussistenza di indizi di reità costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità e, nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato l’insussistenza di elementi idonei a giustificare la prospettazione di un concorso del teste nei reati.

4. Infondate sono altresì le doglianze rivolte a contestare la legittimità della condanna generica al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile “Legambiente”. 4.1 La L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 (istitutiva del Ministero dell’ambiente) ha introdotto nel nostro ordinamento, quale forma particolare di tutela, l’obbligo di risarcire il dormo cagionato all’ambiente (alterazione, deterioramento o distruzione anche parziale) a seguito di una qualsiasi attività, dolosa o colposa, compiuta in violazione di un dispositivo di legge o di un provvedimento adottato in base a legge.

E’ stata così prevista una peculiare responsabilità di tipo extracontrattuale (aquiliana) connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno “ingiusto” all’ambiente, dove l’ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione di legge e dove il soggetto titolare del risarcimento è stato individuato nello Stato.

La L. n. 349 del 1986, art. 18 prescriveva che l’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonchè dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo (comma 3).

La strada risarcitoria restava aperta ai privati solo ove essi lamentassero la lesione di un bene individuale compromesso dal degrado ambientale, sia esso la salute che il diritto di proprietà o altro diritto reale.

4.2 Il D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 318) ha espressamente abrogato (ad eccezione del comma 5, che riconosce alte associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale) la L. n. 349 del 1986, art. 18 e, nell’art. 500 (commi 1 e 2), ha definito la nozione di “danno ambientale” con riferimento a quella posta, in ambito comunitario, dalla direttiva 2004/35/CE. Il cit. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311 riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell’ambiente e detta tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale.

Ai sensi del successivo art. 313, comma 7, comunque, “resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di damo ambientale, nella loro salute o nei beni di toro proprietà, di agire in giudizio mi confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”. 4.3. La normativa speciale dal “danno ambientale” dianzi descritta si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sicchè le associazioni ambientaliste – pure dopo l’abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9, comma 3, Abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 318) – sono legittimate alla costituzione di parte civile “iure proprio”, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all’ambiente, per il risarcimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale (vedi Cass., sez. 3: 3.10.2006, n. 36514, Censi; 11.2.2010, n. 14828, De Flamtnineis).

Le associazioni ambientaliste, dunque, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l’interesse all’ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato (vedi Cass., sez. 3, 25.1.2011, Polloni ed altri).

Ritiene il Collegio al riguardo (consapevole delle non convergenti posizioni espresse da questa 3 Sezione nelle sentenze n. 14828/20010 e n. 41015/2010, contenente quest’ultima il riferimento ai solo “danni patrimoniali”) che il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all’attività concretamente svolta dall’associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutasene economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall’ente per l’espletamento dell’attività di tutela.

La possibilità di risarcimento in favore dell’associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all’ambito patrimoniale di cui all’art. 2043 c.c., poichè l’art. 185 c.p., comma 2 – che costituisce l’ipotesi più importante “determinata dalla legge” per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. – dispone che ogni reato, che abbia cagionato un damo patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo.

5. Nella fattispecie in esame viene contestato, nei ricorsi, che un danno affatto possa discendere dai delitti di abuso e di falso dichiarati prescritti dalia Corte di merito.

La Corte territoriale, però, ha evidenziato che le condotte di abuso di ufficio e di falso tenute in concreto dagli imputati “hanno consentito che non si fermasse in tempo la devastazione ambientale” ed in proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:

– ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, ma è sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (vedi Cass. pen.: Sez. 1, 18.3.1992, a 3220; Sez. 4, 15.6.1994, n. 7008; Sez. 6, 26.8.1994, n. 9266);

– la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall’art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall’art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l’estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall’imputato (vedi Cass. pen., Sez. 4, 26.1.1999, n. 1045);

– la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fiuto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nei giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (vedi Cass. civ., Sez. 3, 11.1.2001, n. 329).

Applicando alla vicenda in esame gli anzidetti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi legittimo l’effettuato accertamento di fatti potenzialmente produttivi di conseguenze dannose, ben potendo tuttavia il giudice civile, in sede di liquidazione del quantum, pervenire eventualmente anche alla esclusione dell’esistenza stessa di un danno eziologicamente connesso con il fatto illecito.

6. Per tutti i ricorresti segue singolarmente la condanna al pagamento delle spese processuali e per il solo C. – non potendosi escludere che la declaratoria di inammissibilità sia ascrivibile a colpa di esso ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – anche quella al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dai C. e rigetta quelli proposti dagli altri imputati.

Condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed il C. altresì al pagamento di Euro 1.000,00 il favore della Cassa delle ammende.

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