cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 26 marzo 2015, n. 6095

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16293-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS)) (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale Responsabile Direz. Leg. Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2222/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2010 R.G.N. 749/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) convenne in giudizio la s.p.a. (OMISSIS) per sentirla condannare al risarcimento dei danni che aveva subito in data 3.9.92 quando, mentre percorreva l’autostrada (OMISSIS) alla guida della propria autovettura, era stato raggiunto da sassi lanciati da ignoti da un cavalcavia, riportando lesioni personali.

Il Tribunale di Nola accolse la domanda (come pure quella proposta nella causa – riunita – promossa da (OMISSIS)).

La Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza, escludendo la responsabilita’ della societa’ (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) (dichiarando -invece- inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del (OMISSIS)).

Ricorre per cassazione il (OMISSIS) affidandosi a due motivi; resiste, a mezzo di controricorso, la societa’ (OMISSIS), mentre gli altri intimati non svolgono attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Qualificata la domanda come proposta ai sensi dell’articolo 2051 c.c., la Corte di Appello ha rilevato che il fatto si verifico’ “a causa l’esclusiva del lancio di sassi dal cavalcavia ad opera di ignoti delinquenti, cui ha fatto seguito, nell’immediatezza, l’incidente” ed ha ritenuto che “l’assoluta contestualita’ del lancio e dell’incidente non ha lasciato al gestore alcun margine di intervento” e che “gli atti intenzionali estemporanei degli ignoti delinquenti non sono stati in alcun modo agevolati da comportamenti del gestore”; ha escluso, in particolare, che potesse riconoscersi valenza causale agli “squarci eventuali” nella trama della rete di recinzione poiche’ essa, “siccome facilmente scavalcabile, non aveva la capacita’ di ostacolare il lancio di pietre”.

2. Col primo motivo (“violazione o falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c.” e ogni possibile vizio motivazionale) , il (OMISSIS) censura la sentenza per non aver considerato che “lo stato della rete di recinzione, che presentava grossi squarci attraverso i quali erano stati lanciati i sassi e la mancata manutenzione da parte della societa’ concessionaria costituivano comportamenti colposi” che giustificavano l’affermazione della responsabilita’ della convenuta; evidenzia, altresi’, come la valutazione della irrilevanza causale degli squarci risulti “contraddittoria rispetto agli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza … scaturenti dalla responsabilita’ da custodia ex articolo 2051 Col secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. ed ogni possibile vizio motivazionale), il ricorrente sviluppa le precedenti censure rilevando che la societa’ convenuta non aveva assolto “l’onere della prova circa la riconducibilita’ dell’evento dannoso al caso fortuito” e che la Corte non aveva adeguatamente valutato punti decisivi (segnatamente, la presenza degli squarci nella rete).

3. I motivi -da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione- sono infondati.

Atteso che il (OMISSIS) ha invocato una responsabilita’ extracontrattuale ex articolo 2051 c.c., non risulta pertinente il richiamo alla violazione di obblighi di vigilanza e manutenzione, giacche’ il dato rilevante ai fini dell’affermazione della responsabilita’ non va rinvenuto nell’eventuale condotta colposa della concessionaria, ma esclusivamente nel rapporto causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso, cosi’ come -per converso- la prova liberatoria puo’ essere fornita soltanto con la dimostrazione del caso fortuito, ossia di un elemento idoneo ad escludere il nesso causale.

Cio’ premesso, deve rilevarsi come la Corte abbia correttamente individuato tale fortuito nella condotta estemporanea degli ignoti che ebbero a lanciare i sassi, ossia in un fattore del tutto estraneo al dinamismo interno alla cosa (vale a dire alla rete viaria e alle sue pertinenze) , escludendo -invece- la rilevanza causale degli squarci sulla rete metallica, in quanto privi -di per se’- di efficienza causale.

Va sottolineato, al riguardo, che proprio il

rapporto di “immediatezza” ed “assoluta contestualita’” tra il lancio e l’incidente permette di escludere che si fosse consolidata (trascorso il tempo ragionevolmente necessario al gestore per la rimozione dei sassi dalla carreggiata) una situazione di pericolo immanente alla cosa -ossia un modo di essere o una caratteristica pericolosa della strada- tale da escludere il fortuito e da consentire di affermare l’esistenza di un rapporto causale fra la condizione assunta dalla carreggiata (seppure per il fatto del terzo) ed il sinistro.

4. I giusti motivi di compensazione rilevati dal giudice di appello per compensare le spese processuali -che non sono stati oggetto di impugnazione- permangono e consentono di compensare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite

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