Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 26 giugno 2015, n. 27072
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5069/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO, del 04/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Carolino Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP presso il Tribunale di Como, con sentenza del 4.4.2014, applicava ex articolo 444 c.p.p., e ss. a (OMISSIS) la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e disponeva e a (OMISSIS) la pena di mesi dieci di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, oltre alla confisca di tutti i beni in sequestro, ex articolo 322 ter c.p..
Per (OMISSIS) la pena era cosi’ calcolata: previa esclusione della recidiva contestata, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sent. del Tribunale di Milano, in composizione collegiale del 22.10.2013, irrevocabile il 14.11.2013: pena base, anni 1 mesi 6 di reclusione, diminuita ex articolo 444 c.p.p. ad anni 1 di reclusione, in aumento alla pena inflitta con la predetta sentenza, e cosi’ specificata: aumento cosi’ determinato: 1) quattro mesi per il capo A); 2) un mese per il capo Z); 3) un mese per il capo AA); 4) un mese per il capo BB); 5) un mese per il capo CC); 6) un mese per il capo DD): 7) un mese per il capo EE); 8) un mese per il capo FF); 9) un mese per il capo ZZ), per una pena complessiva di 3 anni e mesi.
(OMISSIS) era imputato:
A) del reato p. e p. dall’articolo 416 c.p., commi 1, 2 e 3, con il ruolo di promotore, quale amministratore di fatto delle societa’ del gruppo (OMISSIS) (associazione per delinquere allo scopo di commettere piu’ delitti, in particolare violativi della Legge n. 74 del 2000).
In (OMISSIS) (sede delle societa’ del gruppo (OMISSIS)) nella seconda meta’ dell’anno 2008, ivi operante sino alla prima meta’ dell’anno 2009 ed in seguito operante anche in altri luoghi quali (OMISSIS):
Z) articolo 81 cpv e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (indicazione fraudolenta nelle dichiarazioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi euro 4.557.250,00 ai fini delle imposte ed euro 911.450 a fini IVA (anno 2008), a complessivi euro 6.727.700 ai fini delle imposte ed euro 1.345.540,00 ai fini IVA (anno 2009).
In (OMISSIS) (dichiarazione 2008)- (OMISSIS) (dichiarazione 2009).
AA) articolo 81 cpv e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (indicazione fraudolenta nelle dichiarazioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi euro 2.965.046 ai fini delle imposte ed euro 593.009 a fini IVA (anno 2008), a complessivi euro 5.250.730,00 ai fini delle imposte ed euro 1.050.046,00 ai fini IVA (anno 2009).
In (OMISSIS) (dichiarazione 2008) e (OMISSIS) (dichiarazione 2009).
BB) articoli 81 cpv e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (indicazione fraudolenta nelle dichiarazioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi euro 3.546.300,00 ai fini delle imposte ed euro 709.206,00 a fini IVA (anno 2008), a complessivi euro 5.253.150,00 ai fini delle imposte ed euro 1.104.630,00 ai fini IVA (anno 2009).
In (OMISSIS) (dichiarazione 2008) – (OMISSIS) (dichiarazione 2009);
CC) articolo 81 cpv e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (indicazione fraudolenta nelle dichiarazioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi euro 203.500,00 ai fini delle imposte ed euro 40.700,00 a fini IVA (anno 2008), a complessivi euro 1.461.530,00 ai fini delle imposte ed euro 292.306,00 ai fini IVA (anno 2009).
In (OMISSIS) (dichiarazione 2008) e (OMISSIS) (dichiarazione 2009);
DD) articoli 81 cpv e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (indicazione fraudolenta nella dichiarazione 2009 di elementi passive fittizi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi euro 2.251.750,00 ai fini delle imposte ed euro 450.350 ai fini IVA (anno 2009).
In (OMISSIS) (dichiarazione 2009);
EE) articoli 81 cpv e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, 2 (indicazione fraudolenta nella dichiarazione 2009 di elementi passive fittizi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi euro 3.830.702,30 ai fini delle imposte ed euro 796.276,90 ai fini IVA (anno 2009).
In (OMISSIS) (dichiarazione 2009);
FF) articoli 81 cpv e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (indicazione fraudolenta nella dichiarazione 2009 di elementi passive fittizi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) pari a complessivi euro 4.184.736,70 ai fini delle imposte ed euro 836.947,34 ai fini IVA (anno 2009).
In (OMISSIS) (dichiarazione 2009) ZZ) articolo 110 c.p., articolo 2632 c.c. (aumento fittizio del capitale societario).
In (OMISSIS). Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex articolo 99 c.p., comma 4.
Per (OMISSIS):
Pena base per il reato piu’ grave (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, capo 2 ): anni 1 e mesi 6 di reclusione ridotta di un terzo per le attenuanti generiche: anni 1 di reclusione; aumentato per la continuazione ad anni 1 e mesi 3 di reclusione; diminuita per il rito e pena finale: mesi 10 di reclusione, con sospensione condizionale della pena cui era stata subordinata la richiesta.
La (OMISSIS) era imputata:
M) del reato previsto e punito dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8, perche’ (OMISSIS) (nei cui confronti si procede separatamente) quale amministratore di diritto per il periodo dal 23.12.06 al 24.11.08, (OMISSIS), amministratore di diritto, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), amministratori di fatto della (OMISSIS) SRL, quali concorrenti materiali nel reato, ex articolo 110 c.p., in concorso tra loro e con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel corso dei periodi d’imposta 2008 e 2009 emettevano una pluralita’ di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo (imponibile ed iva) di euro 13.971.660,00 nei confronti dei soggetti e per gli importi indicati nella tabella per un imponibile di euro 6.608.050,00 pari ad IVA per euro 1.321610.
In (OMISSIS) o altro luogo da (OMISSIS).
N) reato previsto e punito dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8, perche’ (OMISSIS), quale socio accomandatario e amministratore, (OMISSIS) e (OMISSIS) quali amministratori di fatto della AZIENDE (OMISSIS) SAS, in concorso tra loro e con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel corso dei periodi d’imposta 2008 e 2009, emettevano una pluralita’ di fatture per operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo (imponibile ed iva) di euro 6.867.704,64 nei confronti dei soggetti e per gli importi indicati nella tabella.
In (OMISSIS) o altro ottobre 2008 a dicembre 2009.
II) reato previsto e punito dagli articoli 81 e 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2, perche’ (OMISSIS), quale socio accomandatario e amministratore dal 30.12.2008 al 26.07.2010, (OMISSIS), quale socio accomandatario e liquidatore dal 26.07.2010, (OMISSIS) quale amministratore di fatto della AZIENDE (OMISSIS) SAS, in concorso tra loro e con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano fraudolentemente nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2008 e 2009 elementi passivi fittizi utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse per gli importi dalle societa’ indicate in imputazione. In (OMISSIS) (dichiarazione 2008) e (OMISSIS) (dichiarazione 2009).
OO) reato previsto e punito dall’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5, perche’ (OMISSIS), quale amministratore di diritto, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali amministratori di fatto della (OMISSIS) SRL perche’ in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentavano, essendovi obbligati, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l’anno 2008 evadendo le imposte per importi superiori ad euro 74.468,53. In particolare, a fronte di elementi attivi pari ad euro 20.642.271 per l’anno 2008 non presentavano la dichiarazione ai fini IRES evadendo l’imposta relativa per euro 5.676.625 e non presentavano la dichiarazione IVA evadendo l’imposta per euro 1.638.438; In (OMISSIS) (dichiarazione 2009).
PP) Reato previsto e punito dall’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4, perche’ nelle loro qualita’ indicate nel capo che precede, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nella dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l’anno 2009 elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo e, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60 ed evadevano cosi’ le imposte per un ammontare complessivo superiore ad euro 103.291,38. In particolare omettevano di indicare nella predetta dichiarazione elementi attivi pari ad euro 7.976.035,22 (imposta IRES pari ad euro 2.193.409,69) ed IVA pari ad euro 1.595.207,04. In (OMISSIS) (dichiarazione 2009).
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto separati ricorsi per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dal l’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
– (OMISSIS) (che ricorre oltre che contro la sentenza contro l’ordinanza del 13.3.2014 con cui il GUP ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale):
a. articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione agli articolo 8, 9 e 10 c.p.p..
Il ricorrente deduce che in data 13 marzo 2014, in occasione della prima udienza preliminare, la difesa eccepiva tempestivamente l’incompetenza territoriale del Giudice di Como, in favore dell’autorita’ giudiziaria di Milano.
Ricordato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. Unite, n. 4419 del 25 gennaio 2005, Gioia, rv 229982) hanno evidenziato, in tema d’istanza di applicazione pena, ex articolo 444 c.p.p., che deve emergere l’interesse della parte a sostenere in sede di ricorso l’incompetenza territoriale, dal momento che la decisione del Giudice ratifica un accordo proposto dalla parte stessa, il difensore ricorrente assume che nella fattispecie in esame, nonostante l’accoglimento della richiesta di patteggiamento dell’imputato (OMISSIS), vi e’ comunque un interesse all’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata, poiche’ la stessa era stata proposta proprio in previsione di un patteggiamento definitivo, che comprendesse anche eventuali questioni fallimentare in capo al gruppo (OMISSIS).
Le condotte contestate nel presente procedimento, infatti, correrebbero il rischio di essere nuovamente contestate quali corollario di un procedimento per bancarotta.
La questione dell’incompetenza territoriale era fondata -si sostiene- poiche’ la sede legale della societa’ (OMISSIS) Spa era in (OMISSIS)), mentre la sede legale di (OMISSIS) Srl era a (OMISSIS) (MI). Entrambe le societa’ sono fallite, come da sentenza dichiarativa di fallimento, emesse proprio dal Tribunale di Milano, acquisita agli atti. Nel corso delle indagini preliminari la competenza territoriale in capo all’autorita’ giudiziaria di Como non era stata individuata in ragione del radicamento dell’associazione a delinquere, ex articolo 416 c.p., presso il circondario di Como. Nessun elemento poteva far emergere un interesse particolare per il gruppo al magazzino di (OMISSIS) e neppure e’ vero, secondo quanto si sostiene in ricorso, come rilevato dal Gip, che gli incontri nella fase di acquisto delle societa’ avvenissero in (OMISSIS).
Si sostiene che i magazzini delle (OMISSIS) si trovavano anche altrove, presso (OMISSIS) per esempio.
L’autorita’ giudiziaria di Como e’, dunque, la prima Procura della Repubblica che ha indagato sulla vicenda, ma, come noto, la prima iscrizione nel registro delle notizie di reato deve essere un criterio residuale per l’individuazione della competenza territoriale. Nel caso di specie vi erano, ad avviso del ricorrente, tutti gli elementi per individuare il luogo di commissione del reato.
L’associazione a delinquere, secondo la stessa prospettazione accusatoria, era finalizzata alla commissione di una serie di reati tributari; in particolare l’eva-sione IVA proprio in capo al gruppo (OMISSIS).
Il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, a cui era finalizzata l’associazione, e’ stato dunque commesso, ex Decreto Legislativo, articolo 18, presso il domicilio fiscale delle societa’ e, quindi, in (OMISSIS).
L’individuazione dell’Autorita’ Giudiziaria di Milano avrebbe assolto anche a ragioni di economia processuale, poiche’ a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento il procedimento, gia’ in essere, per il reato di bancarotta fraudolenta sara’ ivi celebrato.
b. articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione alla confisca disposta dal Giudice ed in particolare in merito all’errata applicazione dell’articolo 322 ter c.p..
Il ricorrente evidenzia che il giudice ha disposto la confisca di quanto sequestrato in ragione del disposto dell’articolo 322 ter c.p..
L’incredibile mole di beni, quindi, e’ stata confiscata quale equivalente del profitto derivante dalle violazioni tributarie.
Una confisca di tale importanza, pero’, necessitava di un approfondimento maggiore.
Il profitto, infatti, e’ stato individuato, non quale conseguenza di un effettivo avviso di accertamento dell’Agenzia Tributaria, l’unico organo competente a cristallizzare una pretesa tributaria, bensi’ in ragione di una relazione degli operanti che hanno seguito le indagini.
Il profitto dovrebbe essere individuato eventualmente nel risparmio fiscale, che non puo’ in alcun modo identificarsi nella somma di oltre 20 milioni scelta dal giudice.
Alla cifra sopra indicata si giunge attraverso la somma dell’IVA indicata nelle false fatture, da cui la contestazione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8.
Si evidenzia, tuttavia, che non solo a (OMISSIS) non e’ stato contestato questo reato, ma l’IVA cosi’ indicata non puo’ certo costituire il risparmio fiscale e quindi il profitto del reato, poiche’ e’ un’IVA “fittizia” indicata nelle fatture al solo fine di aumentare un’IVA effettiva, che sara’ poi dedotta.
Non vi sarebbe stata, in altri termini, alcuna indagine tecnica che potesse quantificare l’effettiva imposta evasa oltre al valore dei beni sottoposti a sequestro.
Sono stati confiscati beni riconducibili a societa’, vedasi (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl che, come da sentenza, non hanno avuto in alcun modo a che fare con i reati contestati.
Si deduce che il patrimonio immobiliare delle due societa’ di cui sopra era detenuto da molto piu’ tempo rispetto all’ipotesi di reato contestate.
I beni immobili appartenenti a (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl, inoltre, non erano certo il profitto “diretto” degli illeciti, come erroneamente sostenuto in sentenza; il decreto aveva stabilito che potessero costituire l’equivalente del profitto ed aveva evidenziato che gli stessi fossero nella disponibilita’ di (OMISSIS) stesso e per questa ragione confiscabili.
Il giudice – ci si duole – cita in sentenza la decisione delle Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/2008, secondo cui “di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente”. Sulla base di questo orientamento giurisprudenziale dovrebbero essere confiscati, a parere del giudice, tutti i beni sottoposti a sequestro, a tutti gli indagati, a prescindere dall’effettivo apporto personale all’illecito tributario.
A prescindere dalla condivisione di questa conclusione, si dimentica in sentenza che la confisca e’ stata disposta sulla base dei reati tributari contestati, ex articolo 322 ter c.p., contrariamente a quanto ricostruito dal giudice in sentenza. E anche qualora si volesse indentificare una responsabilita’ piu’ risoggettiva, in ragione di un concorso ex articolo 110 c.p., a (OMISSIS) non sono stati contestati tutti i capi d’imputazione, bensi’ esclusivamente gli illeciti, quale amministratore di fatto, di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 per quanto attiene alle societa’ del gruppo (OMISSIS).
Tali reati sono stati contestati in concorso con altri soggetti e su tali illeciti andava, tutt’al piu’, disposta la confisca ex articolo 322 ter c.p. e non su reati che non gli sono stati neppure imputati (vedasi per esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8).
Proprio l’orientamento giurisprudenziale indicato dal Giudice, quello definito “solo apparentemente contrastante” avrebbe dovuto dettare il criterio per identificare i beni confiscabili: “in caso di pluralita’ di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non puo’ eccedere per ciascun dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile” (Cass. Sez. 6, 23/06/2006 n. 25877; sez. 6, 5/6/2007 n. 31690; sez. 6, 14/06/2007 n. 30966).
(OMISSIS):
a. Mancanza di motivazione relativamente al rapporto di valore tra i beni confiscati per equivalente ed il credito dello stato alla cui soddisfazione la confisca di tali beni e’ stata destinata.
La ricorrente lamenta che il GUP del Tribunale di Como, nell’impugnata sentenza, abbia deciso di confiscare interamente i beni gia’ posti sotto sequestro preventivo senza tuttavia specificare e verificare il valore effettivo degli stessi; conseguentemente senza verificare se il valore medesimo fosse o meno superiore al credito dello Stato che la confisca doveva soddisfare.
Sul punto il GUP ci si duole che il GIP si limiti a motivare il proprio operato (si veda l’ultimo paragrafo della pagina 4 dell’impugnata sentenza) come segue: “Stante la rilevantissima entita’ del profitto dei reati, nel caso di specie appare corretto disporre la confisca di tutti i beni sequestrati ad ognuno degli imputati ed alle societa’ utilizzate ai fini della frode, quali quelle del gruppo (OMISSIS), societa’ risultanti nella sostanziale disponibilita’ degli imputati ex articolo 416 c.p. (in particolare di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) dopo la loro acquisizione dapprima tramite la societa’ (OMISSIS) Srl e poi tramite la (OMISSIS) Srl appositamente dagli stessi costituite; beni il cui valore (calcolato quanto ai fabbricati e terreni intestati a persone fisiche secondo i valori correnti di mercato riportati dalla Banca Dati di quotazione immobiliare istituita presso l’Agenzia del Territorio e per quelli intestati alle persone giuridiche rispetto al costo storico indicato nei bilanci d’esercizio) non supera di certo il suddetto profitto cosi’ come calcolato in relazione all’imposta evasa per i reati rispettivamente a ciascuno ascritti. Cio’ vale anche per (OMISSIS), il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equivalente, non supera l’importo del profitto costituito dall’imposta evasa (cosi’ come calcolata nell’annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza – Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 del faldone 13) dalle societa’ Aziende (OMISSIS) e (OMISSIS) di cui era amministratore di diritto in relazione ai reati alla stessa contestati”.
In buona sostanza il GUP, secondo la ricorrente, a tutto voler concedere, presume dei valori ma non li possiede nella loro effettivita’, non li verifica oggettivamente e si limita, a spanne, a dire che, a occhio, valgono meno del profitto illecito (da dove lo capisce, per esempio, si duole ancora la ricorrente, che gli immobili sequestrati a (OMISSIS) valgono meno del presunto profitto?).
Oltretutto, nel caso della (OMISSIS), si assume non soltanto che i beni della stessa andrebbero valorizzati in modo specifico per comprendere se valgano meno o di piu’ dell’illecito profitto ma andrebbero valorizzati in modo specifico – in aggiunta ai suoi – anche i beni sequestrati e confiscati ai soggetti che con lei avrebbero concorso ai fatti di reato di cui ai capi m), n), ii), oo) e pp); cio’ per il corretto principio della solidarieta’ tra concorrenti nel reato che comporta, proprio per i capi di imputazione relativi alle citate Aziende (OMISSIS) e (OMISSIS), che tutti i beni di tutti i concorrenti in quei capi d1 imputazione debbano essere destinati a riparare per equivalente l’illecito profitto. E la ricorrente sottolinea che, vista la mole dei beni sequestrati proprio a quei concorrenti ed alla (OMISSIS), il rapporto tra l’illecito profitto di cui ai capi m), n), ii), oo) e pp) ed il valore dei beni confiscati per equivalente non e’ affatto scontato che penda a svantaggio del valore dei beni confiscati.;
Chiede, quindi, che questa Corte, se non riterra’ di procedere direttamente, rinvii ad altro GUP affinche’ la determinazione dei valori che giustificano la confisca venga effettivamente svolta e motivata; con una quantificazione del rapporto tra i valori che potra’, si ritiene, condurre ad una limitazione della confisca stessa solamente al valore corrispondente all’illecito profitto ( evitando anche duplicazioni tra i concorrenti).
b. Erronea applicazione di legge e contraddittorieta’ della motivazione sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p..
Si rileva che la ricorrente (OMISSIS) si trovava nelle medesime condizioni del coimputato (OMISSIS); era cioe’, come lui, un’evidente testa di legno che era stata posta a fare l’amministratore di diritto delle societa’ comandate, di fatto, dagli associati per delinquere. A (OMISSIS), tuttavia, e’ stata concessa l’attenuante di cui all’articolo 114 c.p., mentre alla (OMISSIS) no.
Al di la’ dell’ingiustizia – ci si duole – la cosa risulta piu’ altisonante perche’ la motivazione, oltretutto, contraddice l’esito del dispositivo.
Viene sul punto richiamato il passo della sentenza dove si legge: “Cio’ vale anche per (OMISSIS), il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equivalente, non supera l’importo del profitto costituito dall’imposta evasa (cosi’ come calcolata nell’annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza – Nucleo P. T. di Como in atti a foglio 105 del faldone 13) dalle societa’ Aziende (OMISSIS) e (OMISSIS) di cui era amministratore di diritto in relazione ai reati alla stessa contestati”.
Il GUP, cioe’, riconosce che il ruolo della (OMISSIS) era esclusivamente quello di amministratore di diritto (tanto che, infatti, concorrevano nel reato con lei i veri amministratori) e quindi di “testa di legno” ma, contrariamente al trattamento riservato al coimputato (OMISSIS) (nella stessa condizione), alla medesima non e’ stata applicata l’attenuante di cui all’articolo 114 c.p..
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ordina la confisca dei beni immobili sequestrati a (OMISSIS) con eventuale rinvio al primo giudice per le determinazioni conseguenti all’annullamento sul punto; riformare l’impugnata sentenza concedendo alla sig.ra (OMISSIS) l’attenuante di cui all’articolo 114 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati, fatta eccezione per il dedotto vizio motivazionale in ordine alla confisca, per cui la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Como.
2. Del tutto infondato e’ il motivo proposto nell’interesse della ricorrente (OMISSIS) in relazione alla mancata valutazione a favore della stessa della circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p..
Il difensore della ricorrente, infatti, sembra dimenticare che siamo di fronte ad una sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. e ss. e l’applicabilita’ al caso de quo della circostanza in questione – differentemente che per le applicate generiche – non e’ mai stata posta per la (OMISSIS) all’attenzione del GUP, non risultando avere fatto parte del patto.
Infondata, poi. e’ la doglianza proposta dal (OMISSIS) circa la competenza territoriale, che si palesa assolutamente generica e inattuale.
Proprio la richiamata pronuncia delle SS.UU di questa Corte n. 4419/2005 evidenzia che, in ogni caso, l’interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualita’. In altri termini, con il proposto gravame l’impugnante deve mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato.
E tale, evidentemente, non e’ l’astratta ed ipotetica possibilita’ che i medesimi fatti, in futuro, possano essere valutati ai fini di un’imputazione per bancarotta fraudolente.
3. Fondata, invece, e’ la doglianza proposta in punto di motivazione relativamente alla confisca.
Scrive il GUP che i beni immobili di proprieta’ degli imputati e delle societa’ indicate nei capi d’imputazione e riportati in dispositivo, in quanto relativi a societa’ utilizzate nell’attivita’ delittuosa (del gruppo (OMISSIS)) o, come nel caso degli immobili acquistati delle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. poiche’ costituenti diretto profitto dei reati come dimostrato dalle analitiche indagini della Guardia di Finanza-Nucleo P.T. di Como, oggetto di sequestro preventivo e meglio indicati in dispositivo, sono passibili di doverosa confisca ai sensi dell’articolo 322 ter c.p. come richiamato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, per i reati tributari ivi considerati e commessi dopo (OMISSIS), data di entrata in vigore della predetta disposizione normativa (c.d. confisca per equivalente su qualsiasi bene o denaro di proprieta’ o comunque nella disponibilita’ degli indagati fino alla concorrenza del prezzo o, come nel caso di specie, del profitto del reato).
Corretto e’ il richiamo all’arresto di questa Corte laddove ha ribadito, come in altre precedenti occasioni, che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, puo’ essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato (cosi’ questa sez. 3, n. 23108 del 23.4.2013 nella cui motivazione la Corte ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le modifiche apportate all’articolo 322 ter c.p. dalla Legge n. 190 del 2012). Cosi’, anche, quello a sez. 3, n. 25890 del 26.5.2010, secondo cui e’ legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di somme di denaro sottratte al pagamento dell’IVA dovuta, in quanto, per i reati tributari, la confisca di somme di denaro, beni o valori e’ consentita anche in relazione al profitto del reato. (Nella specie, si trattava di frode fiscale attuata mediante presentazione di una dichiarazione annuale in cui erano stati indicati elementi passivi fittizi derivanti da annotazione in contabilita’ di operazioni oggettivamente inesistenti, con sottrazione al Fisco del pagamento dell’IVA dovuta).
4. Il GUP di Como rileva anche correttamente, quanto alla confisca per equivalente, che secondo la richiamata giurisprudenza di questa Suprema il legislatore ha configurato l’ablazione del patrimonio del reo in proporzione corrispondente all’arricchimento provocato dall’illecito quale misura sostanzialmente sanzionatoria.
La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed e’, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalita’ delle misure di sicurezza. Dopo avere correttamente aggiunto che, oltre alla ravvisabilita’ di uno dei reati per i quali e’ consentita e alla non appartenenza dei beni a un terzo estraneo, occorre che nella sfera giuridico-patrimoniale del responsabile non sia stato rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto, incorre nella prima grave incongruenza motivazionale non dando conto dell’inesistenza di tale prezzo o profitto in relazione ai singoli imputati.
Tuttavia e’ nella parte ancora successiva che la motivazione appare significativamente carente ed applicativa di principi giuridici che il Collegio non condivide.
Ed invero, dopo avere richiamato – seppure come si dira’ di qui a poco dandone una lettura parziale- il dictum delle SSUU di questa Corte di cui alla sentenza n. 26654 del 27.3.2008 relativo ad un caso di responsabilita’ da reato degli enti, secondo cui di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, trascura evidentemente l’affermazione successiva operata nella medesima pronuncia delle SSUU secondo cui, perduta l’individualita’ storica del profitto illecito, la confisca di valore puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensi’ alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi (vengono richiamate anche sez. 2, n. 31989 del 14/6/2006, Troso; n. 38599 del 20.9.2007, Angelucci; n. 9786 del 21.2.2007 Alfieri; n. 10838 del 20/12/2006, Napoletano; n. 30729 del 6/7/2006,Carere) difetta un’applicazione logica al caso concreto.
In particolare, rileva il Collegio che il principio solidaristico puo’ trovare la sua massima espansione di fronte ad un provvedimento provvisorio qual e’ il sequestro, ma non certo per la confisca che, ancorche’ per equivalente, non puo’ andare oltre quello che e’ il profitto complessivo del singolo reato.
La confisca – va ribadito – non dovra’ riguardare la quota del profitto del singolo, potendo evidentemente eccederla, ma il quantum complessivo della stessa, evidentemente, non puo’ andare oltre il profitto realizzato dai concorrenti di quello specifico reato (che, in casi come quello che ci occupa, in cui le imputazioni per i reati-fine sono molteplici e i concorrenti diversi dovra’ essere chiaramente esplicitato).
5. Va dunque riaffermato sul punto la preponderante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, mentre il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e puo’ pertanto essere disposto, per l’intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, la confisca, istituto di natura sanzionatoria, non puo’ in alcun caso eccedere l’ammontare del prezzo o del profitto del reato (cosi’ sez. 2, n. 38599 del 20.9.2007, Angelucci, rv. 238160 che, in applicazione del principio,ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo, fino all’entita’ del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati od imputati concorrenti nel reato di corruzione, nonche’ delle persone giuridiche amministrativamente responsabili, in quanto beneficiane del vantaggio o titolari dell’interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori).
Del resto, come detto, le stesse citate SSUU avevano affermato che, una volta perduta l’individualita’ storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato, ma l’espropriazione non puo’ essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso (Sez. Un. N. 26654 del 27.3.2008, Fisia Italimpianti spa ed altri, rv. 239926; conf. sez. 6, n. 18536 del 6.3.2009, Passantino, rv. 243190; sez. 5, n. 10810 del 3.2.2010, Perrottelli, rv. 246364; sez. 2, n. 8740 del 16.11.2012 dep. il 22.2.2013, Della Rocca, rv. 254526; sez. 5, n. 13277 del 24.1.2011, Farioli, rv. 249839).
Ancora, in ulteriori e piu’ recenti pronunce, e’ stato affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato, anche se poi il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non puo’ essere duplicato o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso profitto (sez. 5, n. 13562 del 10.1.2012, Bocci, rv. 253581; sez. 6, n. 17713 del 18.2.2014, Argento, rv. 259338).
Se questo e’ il principio giuridico cui il giudice del rinvio dovra’ uniformarsi, e’ evidente allora che lo stesso dovra’, differentemente da quanto fatto nel provvedimento impugnato: a) individuare non un profitto del reato omnicomprensivo, bensi’ relazionato anche ai diversi reati-fine, cui evidentemente non concorrono tutti i destinatari dei provvedimenti ablatori; b) dare conto dell’insussistenza di un profitto diretto da confiscare; c) indicare con chiarezza i valori monetari in gioco, senza continui richiami induttivi o per relationem ad atti del procedimento che certo non costituiscono prova ex se dei valori in essi indicati, a meno che il giudice non indichi in motivazione il perche’ ritiene di aderirvi; d) specificare il valore dei singoli beni in sequestro e i criteri con cui si e’ pervenuto all’individuazione dello stesso.
A tal fine, in altri termini, non puo’ bastare un’affermazione generica ed apodittica, che si ritiene bastevole per tutti gli imputati, qual e’ quella che si legge nel provvedimento impugnato secondo cui “nella fattispecie il profitto del reato, inteso come utilita’ dallo stesso derivante, per quanto concerne gli imputati del reato di associazione per delinquere, e’ da identificarsi quantomeno nell’importo dell’IVA evasa dalle numerose societa’ indicate nel capo d’imputazione, di cui gli stessi erano amministratori di fatto o di diritto, tutte partecipi del sistema di frode c.d. carosello, importo quantificato in euro 21.989.881,64 nell’annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza-Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 dei falcone 13. O, ancora, l’altrettanto generica affermazione, secondo cui “stante la rilevantissima entita’ del profitto dei reati, nel caso di specie appare corretto disporre la confisca di tutti i beni sequestrati ad ognuno degli imputati ed alle societa’ utilizzate ai fini della frode (…) beni il cui valore (calcolato quanto a fabbricati e terreni intestati a persone fisiche secondo i valori correnti di mercato riportati dalla Banca Dati di quotazione immobiliare istituita preso l’Agenzia del Territorio, e per quelli intestati alle persone giuridiche rispetto al costo storico indicato nei bilanci d’esercizio)non supera di certo il suddetto profitto cosi’ come calcolato in relazione all’imposta evasa per i reati rispettivamente a ciascuno ascritti”.
E, ancora, si legge: “Cio’ vale anche per (OMISSIS), il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equivalente, non supera l’importo del profitto costituito dall’imposta evasa (cosi’ come calcolata nell’annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza-Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 del falcone 13) dalle societa’ Aziende (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui era amministratore di diritto, in relazione ai reati alla stessa contestati”.
L’elenco potrebbe continuare, a titolo esemplificativo, con gli ulteriori richiami al contenuto del decreto di sequestro preventivo e alle analitiche indagini svolte dalla G.d.F., con continui richiami ad opera del GUP ai precedenti di questa Corte di legittimita’, talvolta inconferenti rispetto al caso in esame, ma senza mai giungere ad una quantificazione chiara del valore dei beni che si vanno a confiscare e, in rapporto a quelli del profitto dei singoli reati ascrivibile a ciascun partecipe agli stessi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia al Tribunale di Como.
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