Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 26 agosto 2014, n. 18247
Svolgimento del processo
M.T. conveniva in giudizio l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni biologici e morali dalla stessa subiti in conseguenza della insalubrità dell’alloggio di servizio che le era stato assegnato dall’Ente per lo svolgimento dell’attività di portierato; lamentava, in particolare, di avere sviluppato una grave patologia artrosica in conseguenza dell’elevatissimo grado di umidità dei locali (siti al piano seminterrato).
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda ritenendo insussistente il nesso causale fra le patologie da cui era affetta l’attrice e le condizioni ambientali dell’alloggio.
Disposta la rinnovazione della C.T.U. medicolegale, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla M. e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite.
Ricorre per cassazione la M. , affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste, a mezzo di controricorso, l’E.N.P.A.F..
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha dato atto che il C.T.U. nominato in sede di gravame ha rilevato che “le condizioni microclimatiche (ambiente domestico) dell’abitazione della M. non possono essere considerate, sotto il profilo etiopatogenetico, quale causa esclusiva, efficiente e determinante del quadro artrosico polidistrettuale sviluppatosi, ma può considerarsi quale causa algo-disfunzionale aggiuntiva rispetto ad un processo articolare che sarebbe comunque evoluto anche qualora la perizianda fosse vissuta in un ambiente confortevole”, concludendo che “le condizioni di non igienicità sussistenti nell’appartamento di cui usufruiva l’appellante hanno reso di maggior operanza funzionale la malattia, non determinando il danno così come configurato attualmente, ma una minima quota di questo, quantificato quale danno biologico, nella misura dell’8%”; la Corte ha, inoltre, affermato che “le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. possono essere condivise, poiché prive di vizi logici e assunte all’esito di considerazioni medico legali approfondite in ordine alla patologia…; esse sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle tratte dal C.T.U. di primo grado che ha ritenuto che i fattori microclimatici abbiano svolto al massimo un ruolo di aggravamento del sintomo dolore e sulle reazioni antalgiche, con esclusione del nesso causale e di quello concausale”; ha aggiunto che “peraltro la difesa appellata ha ribadito anche in questa sede di aver posto in essere una serie di iniziative atte a migliorare le condizioni abitative della M. , proponendole anche il trasferimento in altro stabile” e che “la M. ha evidenziato nel corso della vicenda di causa un comportamento contraddittorio, chiedendo, al termine del rapporto di lavoro di portierato, di regolarizzare con la stipula di un contratto di locazione la propria permanenza nello stesso alloggio”; tutto ciò premesso, ha rigettato l’appello, condannando la M. al pagamento delle spese di lite.
2. Con i primi due motivi – che si trattano congiuntamente in quanto strettamente connessila ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare dell’art. 2043 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 C.P.C., in relazione all’art. 360, n. 3 C.P.C.” (1 motivo) e “omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 numero 5 C.P.C.”: con entrambi si duole che la Corte abbia dichiarato di aderire integralmente alle conclusioni del proprio C.T.U., salvo poi prescindere totalmente da esse e rigettare del tutto la pretesa risarcitoria dell’appellante.
2.1. La doglianza risulta fondata sotto il duplice profilo dell’errore di diritto e della contraddittorietà della motivazione.
Ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’esistenza di un nesso causale o concausale fra le condizioni insalubri dell’appartamento e la patologia riscontrata nella M. , pur riconoscendo alle prime un “ruolo di aggravamento del sintomo dolore e sulle reazioni antalgiche”;
deve – al contrario – ritenersi che l’aggravamento dello stato di dolore fisico e della menomazione funzionale correlati ad una malattia avente altra eziologia (nel caso, la patologia artrosica) integri una menomazione ulteriore dell’integrità psico-fisica dell’interessato (quale quota di invalidità aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe derivata dalla patologica principale) che si pone in diretto rapporto causale con i fattori che tale aggravamento hanno determinato.
Sotto il secondo – e correlato – profilo, risulta palesemente contraddittoria la motivazione che dichiara di voler aderire alle conclusioni di una relazione di C.T.U., salvo poi discostarsene del tutto, al punto da negare rilevanza risarcitoria alla menomazione (aggiuntiva) pacificamente accertata e quantificata dal consulente.
2.2. Va escluso, peraltro, che tale scostamento risulti adeguatamente motivato col generico riferimento alle iniziative che l’ESAF avrebbe posto in essere per migliorare le condizioni dell’immobile e con l’individuazione di un “comportamento contraddittorio” che sarebbe stato tenuto dalla M. : si tratta, in ogni caso, di elementi circostanziali generici (oltreché indeterminati quanto all’epoca in cui sarebbero state poste in essere le iniziative dell’ESAF) che -così come prospettati dal giudice di appello – non danno contezza delle ragioni per cui l’aggravamento patito dalla M. non sarebbe in alcuna misura imputabile all’ente proprietario dell’immobile insalubre.
2.3. I due motivi vanno – dunque – accolti, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della questione alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra.
3. Il terzo motivo (“omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5 C.P.C.”) deduce l’omessa motivazione sulla richiesta di risarcimento danni formulata dalla M. ex art. 89 C.P.C..
La censura è inammissibile in quanto denuncia come vizio di motivazione quello che – in effetti – viene prospettato come vizio di omessa pronuncia; per di più, difetta di autosufficienza (in quanto non trascrive il motivo che non sarebbe stato esaminato) e non è assistito dal quesito richiesto dall’art. 366 bis C.P.C. (applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza è stata depositata il 10.7.2007).
4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo, accoglie il primo ed il secondo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
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