Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 25 settembre 2014, n. 20192
Svolgimento del processo
Il ricorrente G.P.M. nel 1993, allorché frequentava l’Istituto Tecnico Commerciale (omissis) , affisse nella bacheca dell’istituto insieme a due compagne di scuola, M.F. e R.S. , un biglietto nel quale si indicava la disponibilità di una loro compagna, C.C. , ad incontri sessuali di vario tipo, riportando nel biglietto sia il nome proprio della ragazza che il suo numero telefonico.
Denunciati dai genitori della ragazza allora minorenne, i tre minori in concorso tra loro vennero imputati sia dei reati di diffamazione e molestie, in relazione all’affissione del biglietto (capo a) sia dei reati di molestie e violenza privata per i comportamenti successivi minacciosi e vessatori tenuti nei confronti della ragazza per impedirle di riferire l’episodio all’autorità scolastica e giudiziaria (capo b).
Il G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Bologna, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., dichiarava non luogo a procedere nei confronti di tutti e tre gli imputati in relazione al primo capo di imputazione (relativo alla sola affissione del biglietto e alle sue conseguenze) per irrilevanza del fatto, ritenendo la tenuità del fatto stesso e la sua occasionalità in capo agli autori e dichiarava non doversi procedere per l’altro capo di imputazione relativo agli episodi successivi per non aver commesso il fatto.
Il P.M. proponeva appello soltanto in relazione alla posizione delle due ragazze, e per entrambi i capi di imputazione, evidenziando il comportamento ben diversamente e tenacemente offensivo e minaccioso tenuto dalle due ragazze nei confronti della vittima dello “scherzo” anche dopo di esso, allo scopo di indurla a tacere, rispetto al ruolo più circoscritto svolto dal G. , che dopo l’affissione del biglietto si era scusato con la C. e non aveva partecipato a tutta la fase successiva; per il G. non veniva quindi proposta impugnazione in sede penale.
La Corte d’Appello di Bologna sezione minorenni con sentenza del 1994 riconsiderava i fatti con motivazione ben più analitica della sentenza di primo grado e, ritenuto accertato lo svolgimento dei fatti nei confronti della M. e della R. in relazione ad entrambi i capi di imputazione, emetteva nei loro confronti sentenza di non doversi procedere per intervenuta concessione del perdono giudiziale (che, operando come causa estintiva della pena, presuppone l’accertamento della responsabilità dell’imputato in sede penale).
Concluso il procedimento penale, al quale i genitori della C. parteciparono quale parte offesa, non essendo prevista la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di minori, essi convennero in giudizio i genitori del ricorrente nonché della M. e della R. , per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ragazza in conseguenza dei fatti indicati, nonché alla rifusione delle spese legali sostenute per il procedimento penale e delle spese sostenute per la retta scolastica della minore presso l’istituto privato ove aveva scelto di terminare l’anno scolastico. Aggiunsero, rispetto ai fatti sin qui esposti, che dopo l’accaduto i muri esterni della abitazione della ragazza erano stati imbrattati con scritte gravemente offensive ed altre contenenti minacce anche di morte a carico della C. .
Sia i genitori del G. che delle due ragazze si costituirono, esponendo quanto al primo che il ragazzo si era subito scusato e che tutta la ben più grave fase successiva al malaugurato scherzo era stata posta in essere esclusivamente dalle due ragazze senza alcuna ulteriore partecipazione da parte sua.
11 Tribunale di Bologna nel 2002 accoglieva la domanda dei genitori della C. e condannava i tre autori dello scherzo in solido a risarcirle i danni che quantificava in complessivi Euro 774,69, riconoscendo in capo alla C. soltanto il diritto al risarcimento di un danno morale di modestissima entità.
I genitori della C. proponevano appello, cui resisteva il G. chiedendo il rigetto e ribadendo la modestia della sua partecipazione, limitata solo alla fase iniziale di predisposizione ed affissione del biglietto nella bacheca della scuola. L’attuale ricorrente chiedeva in via incidentale che la corte d’appello lo ritenesse non responsabile degli eventuali danni subiti dalla C. e la condannasse alla restituzione della somma pagata.
Anche la M. e la R. si costituivano in appello.
L’appello dei C. veniva accolto e la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 653/2008 qui impugnata condannava i tre appellati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla ragazza nella misura di Euro 30.000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla C.C. per partecipare al giudizio penale e per il pagamento della retta scolastica presso l’istituto scolastico privato ove la ragazza aveva preferito trasferirsi per terminare l’ultimo anno scolastico, visto il clima ostile creatosi introno a lei. La Corte d’appello ricostruiva lo svolgimento della vicenda facendo anche riferimento alle risultanze dei procedimenti penali, ritenendo che l’intera vicenda, articolatasi non solo nella affissione del biglietto ma in una serie di minacce successive e di comportamenti al tempo stesso minacciosi e denigratori, oltre che nelle telefonate anonime ricevute presso l’abitazione della minore e nelle scritte, di scherno ed anche di minaccia comparse sui muri esterni della sua abitazione, fosse stata per la ragazza, adolescente all’epoca dei fatti, ben più grave e dolorosa dello “scherzo” descritto dal giudice di primo grado. La condanna era pronunciata in solido nei confronti dei tre appellati, senza distinguere le rispettive responsabilità.
G.P.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, articolato in tre motivi.
Resiste C.C. con controricorso; la M. e la R. , regolarmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.
La controricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il G. lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto, con motivazione semplicistica e contraddittoria, che i fatti commessi a danno della C. avessero ben altra gravità rispetto a quanto ritenuto prima del giudice penale e poi dal giudice civile all’esito del giudizio di primo grado senza compiere un distinto esame delle responsabilità in capo agli appellanti, e senza valorizzare adeguatamente il fatto che il processo penale di appello (conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta concessione del perdono giudiziale nei confronti delle due ragazze, che presuppone un accertamento della loro penale responsabilità in ordine ai fatti ascritti) si fosse svolto solo nei confronti delle M. e R. . A carico del G. invece il procedimento penale si era concluso in primo grado, dinanzi al Tribunale dei Minorenni, che aveva ritenuto la tenuità del fatto e l’occasionalità del suo comportamento. Il ricorrente sostiene poi che la corte d’appello non abbia adeguatamente tenuto conto, ai fini della graduazione delle eventuali responsabilità, pur avendone dato atto nella fase descrittiva, del ben diverso comportamento tenuto dal G. , limitato al primo e meno grave episodio e seguito da un pronto ravvedimento, rispetto al comportamento posto in essere dalle altre due autrici dello “scherzo” che dopo l’episodio, a fronte dell’intenzione manifestata dalla C. di non passare sopra all’accaduto evitando loro ogni conseguenza pregiudizievole, ponevano in essere una serie di minacce e comportamenti intimidatori nei suoi confronti rispetto ai quali lui era rimasto del tutto estraneo.
Con il secondo motivo di ricorso il G. si duole della violazione e falsa applicazione da parte della corte d’appello dell’art. 2055 c.c. in tema di responsabilità solidale nella causazione del danno liquidato, non avendo ella ritenuto di distinguere, benché richiestavi, la posizione del G. da quella delle altre due appellate e, più in generale, per aver la corte ritenuto di applicare alla fattispecie il principio di solidarietà ex art. 2055 c.c., ad avviso del ricorrente non applicabile trattandosi di azioni distinte anche negli effetti, non avendo egli minimamente preso parte a tutto lo svolgimento della vicenda successivo all’unico deprecabile episodio al quale aveva effettivamente partecipato, limitato alla affissione in bacheca del foglietto in cui comparivano nome e telefono della ragazza accanto a varie descrizioni della sua presunta disponibilità sessuale.
Con il terzo motivo, il G. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in tema di nesso eziologico tra condotta e danno conseguente, nonché della falsa applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 448 del 1988 in ordine alla liquidazione delle spese legali nel procedimento minorile.
Chiede alla Corte se la responsabilità ex art. 2043 c.c. relativa alla rifusione delle spese per il trasferimento in altro istituto scolastico privato possa essere considerata conseguenza dell’evento lesivo, o se manchi il nesso causale tra il danno e l’evento e se la rifusione delle spese legali sostenute nel giudizio penale, poste a carico del ricorrente non sia in contrasto con il disposto dell’art. 810 del d.P.R. n. 448 del 1998 non essendo esperibile nel processo penale davanti al tribunale per i minorenni l’azione civile e non rappresentando la costituzione nel predetto giudizio un passaggio obbligato per l’esercizio dell’azione civile di risarcimento danni.
Il quesito di diritto formulato dal G. al termine del terzo motivo di ricorso così recita: “Dica la Corte se la ritenuta responsabilità ex art. 2043 c.c., succintamente motivata nella sentenza impugnata in ordine alla condanna del deducente alla rifusione delle spese sostenute per il trasferimento della C. ad altro istituto scolastico, debba essere considerata una conseguenza dell’effetto lesivo del comportamento del ricorrente oppure il danno lamentato sia carente di ogni nesso causale con l’evento, come statuito nella sentenza di primo grado;
– dica altresì la Corte se la ritenuta responsabilità, succintamente motivata nella sentenza impugnata in ordine alla condanna del deducente alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte resistente nel procedimento penale non sia in contrasto con quanto disposto dall’ari, 10 d.P.R. 448 del 1988 non essendo esperibile nel procedimento penale davanti al Tribunale per i Minorenni l’adone civile, non rappresentando la costituzione nel ridetto procedimento penale passaggio obbligato e dovuto per il conseguimento del risarcimento del danno in sede civile”.
Il primo motivo è fondato e va accolto, ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento degli altri motivi.
La motivazione della corte d’appello ricostruisce analiticamente la vicenda della quale è stata vittima la C. , utilizzando per la ricostruzione dei fatti anche le risultanze del giudizio penale (non vincolanti in sede civile ma liberamente apprezzabili dal giudice), ed evidenziando la gravità di alcuni degli episodi verificatisi e del danno riportato dalla C. che emerge dalla considerazione di tali risultanze, sottovalutate dal giudice di prime cure. La corte territoriale sottolinea in particolare il comportamento di disprezzo e di provocazione tenuto nei confronti della minore dalle due compagne dopo l’affissione del biglietto, per indurla a non prendere iniziative punitive nei loro confronti, fino alla comparsa di scritte oscene o di minaccia sui muri di casa della minore, il turbamento prodotto da questo crescendo di episodi nella ragazza, il clima di isolamento, fomentato dalla M. e dalla R. , che le si era creato intorno nell’ambiente scolastico.
Alla descrizione analitica della vicenda segue la valorizzazione della sua gravità e quindi una stima dei danni causati ad un soggetto adolescente, costretto a cambiare scuola ed abitudini di vita, effettuata secondo equità in una misura decisamente più elevata rispetto alla cifra assai esigua liquidata dal giudice di primo grado, che aveva ridotto l’intera vicenda ad un semplice scherzo di cattivo gusto tra compagni di scuola.
Per quanto concerne il secondo e diverso profilo evidenziato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, ovvero la mancanza di ogni differenziazione all’interno della motivazione della corte d’appello, delle responsabilità dei tre autori dello “scherzo”, la corte territoriale, dopo aver ricostruito attentamente i fatti, pone la somma da pagare a carico dei tre responsabili in solido senza distinguerne le posizioni.
La controricorrente, sia nel controricorso che nella memoria illustrativa, evidenzia quanto al profilo che attiene alla mancata considerazione da parte della corte d’appello della diversità delle condotte, al fine di effettuare una differenziazione delle responsabilità, con esclusione della solidarietà passiva, che è censurata dal ricorrente sia all’interno del primo motivo, in riferimento al vizio di motivazione, che all’interno del secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, che si tratti di domanda nuova, non formulata in appello, puntualizzando che il ricorrente ebbe a chiedere in appello il rigetto dell’appello con conferma della sentenza di primo grado, che conteneva una condanna in solido, benché molto modesta, nei confronti dei tre responsabili.
La censura di novità della domanda va respinta, in quanto il G. ha impostato Tatto di appello sulla necessità di prendere in considerazione il proprio più limitato apporto causale, non solo complessivamente meno grave ma limitato nel tempo solo alla partecipazione al primo episodio, riconoscendo egli di aver effettivamente, ma esclusivamente, redatto al computer su richiesta delle M. e R. il testo del biglietto poi affisso nelle bacheche dell’istituto; ha precisato anche, fin dall’appello, che, resosi conto dopo il fatto della gravità dell’episodio, superiore a quanto si era preconizzato, aveva subito dopo chiesto scusa alla C. senza poi prendere alcuna parte alla fase successiva. In considerazione di questa sua limitata partecipazione ai fatti, il G. proponeva appello incidentale, in cui chiedeva che si dichiarassero infondati i fatti a lui attribuiti e addirittura la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Non si può ritenere, quindi, che il rilievo relativo alla necessità di procedere ad una autonoma valutazione delle differenti condotte tenute, e dei danni distinti provocati dai responsabili della vicenda, sia stato mosso per la prima volta nel giudizio di cassazione, avendo fondato il G. tutta la sua linea difensiva nel processo civile nell’evidenziare il suo ruolo di secondo piano rispetto alla vicenda unitariamente considerata, e la sua partecipazione materiale solo alla prima parte di essa, evidenziando che la sua diversa e ben più limitata partecipazione ai fatti fosse già stata valorizzata in sede penale, laddove alla richiesta del g.u.p. di non luogo a provvedere nei confronti del G. non veniva proposto appello, mentre lo stesso veniva proposto nei confronti della M. e della R. per entrambi i capi di imputazione.
Ciò premesso in ordine alla ammissibilità, il primo motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di responsabilità extracontrattuale, a differenza di quanto previsto all’art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un “fatto” doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il “fatto dannoso”; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà.
La giurisprudenza della Corte ha affermato che l’unicità del fatto dannoso richiesta dal citato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. n. 17397 del 2007; Cass. a 6041 del 2010).
A fronte di una serie di accadimenti che vengano denunciati come unico fatto dannoso plurisoggettivo, la solidarietà, qualora siano individuabili più soggetti responsabili di uno stesso fatto lesivo, costituisce la regola, a vantaggio del danneggiato, se appunto il fatto dannoso è unico per il danneggiato, anche se frutto di più azioni o omissioni poste in essere anche in diversi contesti di tempo e di luogo da diversi soggetti, e solo se uno degli autori del fatto dannoso propone l’azione di regresso il giudice adito è tenuto a graduare le diverse responsabilità (Cass. n. 19492 del 2007, Cass. n. 16810 del 2008).
Quindi, a fronte di un episodio illecito plurisoggettivo, che abbia prodotto un danno nei confronti di un soggetto, tutti quelli che vi hanno preso parte, sia che abbiano avuto all’interno dell’episodio un ruolo di primo piano o soltanto un ruolo secondario, non soltanto sono responsabili del danno, ma sono solidalmente responsabili, sia per rafforzare la garanzia patrimoniale del danneggiato, che potrà rivolgersi alternativamente verso più persone per chiedere il risarcimento dell’intero danno subito sia per alleggerire la sua situazione processuale, non essendo egli onerato di dover provare la misura delle rispettive responsabilità, che rimane un dato eventuale, di rilevanza meramente interna, finalizzato allo scopo dell’esercizio, attuale o anche successivo, dell’azione di regresso.
Nel caso di specie, l’azione di regresso non è stata esercitata.
Tuttavia, il G. ha evidenziato chiaramente e ha chiesto che si tenesse distinta la sua responsabilità da quella delle altre due compagne di scuola non tanto e non solo perché meno grave, ma perché circoscritta al solo primo episodio, quello della affissione del biglietto nella bacheca, non avendo egli posto in essere nessuno dei comportamenti dannosi successi ed al contrario avendo mostrato il proprio ravvedimento anche i ordine al primo episodio e quindi avendo concorso a provocare soltanto il danno conseguenza del primo episodio.
Peraltro, sinteticamente richiamati il contenuto e le finalità del principio della solidarietà esterna in caso di obbligazioni plurisoggettive (che l’art. 2055 c.c. mutua dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali (art. 1292 c.c.) va precisato che esso non si pone in contraddizione con il diverso e pari ordinato principio per cui, anche in caso di illecito plurisoggettivo, ciascuno può essere chiamato a rispondere solo dei danni che ha provocato o concorso a provocare, ovvero del danno rispetto al quale la sua condotta attiva o omissiva opera come causa efficiente, cioè dell’evento del danno in relazione al quale il suo comportamento si pone come antecedente causale necessario.
Per cui qualora, come nella specie, si siano verificati diversi episodi a danno di un medesimo soggetto, che chiede il risarcimento del danno complessivamente subito a tutti i soggetti coinvolti, il giudice, per poter legittimamente procedere ad una condanna solidale e per l’intero danno subito dalla vittima, è tenuto a verificare, e a dare conto in motivazione, se si tratti, in tutto o in parte, di episodi distinti e scindibili che abbiano prodotto a loro volta danni distinti, e dovrà procedere all’accertamento della responsabilità a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti ritenendolo responsabile a seconda dei casi, o dell’intero danno provocato se il fatto dannoso è unico (a prescindere dalla graduazione di responsabilità qualora non sia stata proposta azione di regresso), o del danno provocato dal solo segmento causale che ha visto la sua partecipazione.
Tutto ciò premesso, la motivazione della corte territoriale nel caso di specie è insufficiente e manca di coerenza laddove, dopo aver ritenuto semplicistica la motivazione del giudice di primo grado evidenziando come questi avesse sottovalutato la gravità di alcuni degli episodi verificatisi a carico della C. e dei danni da essi provocati, dopo aver utilizzato la ricostruzione dei fatti eseguita nel corso del giudizio penale di appello, svoltosi nei confronti delle sole M. e R. , per dar corpo ad una motivazione che descrive analiticamente una sequenza di accadimenti e comportamenti alcuni dei quali gravi, idonei a procurare un danno non indifferente nei confronti di una ragazza in età adolescenziale e sulla base dei quali pronuncia una sentenza di condanna molto più pesante che in primo grado, omette però di considerare, benché richiestane dall’appellante incidentale, se il fatto dannoso sia unico o se si siano verificati più fatti dannosi autonomi, con partecipanti diversi, in relazione ai quali le responsabilità avrebbero dovuto essere autonomamente accertate.
In particolare, essendo risultato accertato anche in sede penale che:
– sia il G. che la M. che la R. avessero concorso a predisporre ed affiggere nelle bacheche dell’istituto il biglietto diffamatorio;
– che subito dopo questo episodio il G. si fosse scusato con la C. e non avesse preso ulteriore parte attiva ai fatti;
– che dopo l’affissione del biglietto fossero pervenute all’abitazione della ragazza numerose telefonate anonime di scherno;
– che le sole M. e R. avessero avuto successivamente con la C. uno scambio di biglietti e di animate discussioni in un crescendo di minacce e avessero tenuto nei suoi confronti un atteggiamento intimidatorio;
– che in conseguenza del comportamento successivo allo “scherzo” delle due ragazze si fosse creato intorno alla C. nell’ambiente scolastico un clima disagevole di isolamento che le fece preferire il cambio di istituto;
– che fossero comparse sui muri della sua abitazione insulti e scritte di minaccia, la corte d’appello avrebbe dovuto in motivazione chiarire se questa sequenza di avvenimenti dovesse ricostruirsi come unico evento dannoso del quale tutti e tre gli autori dell’originario “scherzo” potessero ritenersi solidalmente responsabili o se la responsabilità solidale fosse limitata al primo episodio, l’unico che aveva visto la partecipazione diretta di tutti e tre i soggetti ritenuti responsabili in solido o solo ad alcuni dei fatti riportati, da prendere in autonoma considerazione essendo stati alcuni di essi provocati soltanto dal comportamento successivo all’affissione del biglietto tenuto esclusivamente dalle due ragazze, e non dalla partecipazione del G. al primo episodio, ovvero se l’apporto causale del G. al danno fosse limitato solo ad una parte del danno stesso, autonomamente apprezzabile e del quale soltanto egli avrebbe potuto essere ritenuto responsabile, o se piuttosto, nonostante la sua partecipazione, limitata al primo episodio, i vari fatti facessero parte di una unica catena causale fonte di un danno solo unitariamente apprezzabile e quantificabile.
In tema di illecito extracontrattuale plurisoggettivo, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, il giudice di merito è tenuto a verificare e a dar conto in motivazione, ai fini della coerenza e completezza di essa, se si tratti di diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi, da tenere distinti anche sotto il profilo causale, che hanno provocato fatti dannosi diversi dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile. Nessuno può infatti essere ritenuto responsabile dei danni che non ha concorso a provocare.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime dall’approfondire l’esame degli altri due motivi che risultano assorbiti.
La causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna che deciderà in diversa composizione anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie a ricorso, cassa la sentenza quanto al primo motivo, assorbiti gli altri e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione che deciderò anche sulle spese.
Leave a Reply