Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 marzo 2015, n. 12531

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/10/2013 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 14/10/2013 con cui la Corte di appello di Palermo ha attenuato la condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione (oltre pene accessorie) inflittagli, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di quello stesso capoluogo per il reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2, commesso nel (OMISSIS), confermando nel resto l’impugnata sentenza.

1.1. Si contesta all’imputato, nella sua qualita’ di presidente e legale rappresentante della societa’ cooperativa a r.l. ” (OMISSIS)”, di aver indicato, nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto presentata nel dicembre 2007 e relativa al periodo di imposta 2006, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo di euro 400.000,00.

1.2. Il ricorrente ha sempre ammesso di aver materialmente posto in essere la condotta ascrittagli, ma in entrambe le fasi di merito ha negato di essere stato animato dall’intenzione di evadere l’imposta poiche’ l’utilizzazione delle fatture era stata giustificata con la necessita’ di dover compensare il mancato pagamento delle fatture attive emesse nel corso del 2006 nei confronti di 12 clienti inadempienti per un importo complessivo di euro 469.765,28 somma che, sempre secondo le deduzioni difensive, era non piu’ recuperabile.

2. Nell’impugnare la sentenza della Corte di appello, il (OMISSIS) articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti due motivi di ricorso.

2.1.Con il primo, riprendendo i temi e gli argomenti gia’ sviluppati in sede di appello, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), inosservanza o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, o comunque mancanza di motivazione sul punto, e deduce che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del reato in base al solo utilizzo della fatture inesistenti ma cio’, aggiunge, non e’ sufficiente perche’ per l’integrazione del reato e’ necessario che sussistano anche l’effettiva evasione e, sul piano soggettivo, l’intenzione dell’evasione.

A cio’ si aggiunga che ove non avesse cosi’ operato, la cooperativa non sarebbe stata in grado di onorare il debito tributario, incorrendo nella possibile consumazione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), violazione dell’articolo 597 cod. proc. pen., perche’ la Corte di appello, nell’attenuare il trattamento sanzionatorio e nel rideterminare la pena, ha sostanzialmente disconosciuto le circostanze attenuanti generiche concesse dal primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.

4. In linea generale, osserva questa Suprema Corte che la fattura deve essere emessa al momento della effettuazione dell’operazione come determinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 6, (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 4).

4.1. Le prestazioni di servizi, in particolare, si considerano normalmente effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, tuttavia il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, disciplina diversamente i modi e i casi in cui l’imposta diviene esigibile, se cioe’ al momento della ricezione del corrispettivo o in un momento successivo o con la sola emissione della sola fattura a prescindere dal conseguimento effettivo dell’importo ivi indicato.

4.2. La questione non e’ stata posta nei suoi esatti termini in appello perche’ il ricorrente ha fornito si’ l’anagrafica dei clienti insolventi, ma non ha mai dedotto quale specifico tipo di prestazione fosse stata disimpegnata nei loro confronti.

4.3. Non e’ dunque piu’ possibile, oggi, stabilire se comunque le operazioni rese avrebbero consentito l’emissione della fattura al momento della corresponsione del corrispettivo oppure no; e’ una questione di fatto oggi non piu’ deducibile in fase di legittimita’.

4.4. Occorre inoltre aggiungere che gli eventi successivi alla fatturazione dell’operazione imponibile che possono comportare la diminuzione o l’annullamento dell’imponibile stesso, sono espressamente contemplati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 26, che, nella sua versione vigente pro-tempore, disponeva che “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita’, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25. Il cessionario o committente, che abbia gia’ registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

4.5. Il legislatore, dunque, prevedeva (e prevede) meccanismi di recupero dell’imposta successivamente rivelatasi inesigibile per il mancato pagamento del corrispettivo fatturato, sia pure ancorandoli a dati oggettivi e incontrovertibili come l’infruttuoso esperimento di procedure esecutive che, a loro volta, presuppongono l’avvenuto esercizio dell’azione civile per la tutela giudiziaria del credito.

4.6. Il ricorrente, tra l’altro, non ha mai nemmeno dedotto di aver azionato i propri crediti, nemmeno con le procedure monitorie.

4.7. Sicche’ la scorciatoia della creazione ad hoc di fatture false per ottenere un risultato che, in mancanza di deduzioni sulla tutela giudiziaria dei crediti, e’ oltretutto incerto, e’ due volte inammissibile: a) perche’ il risultato perseguito non e’ affatto scontato; b) perche’ non e’ ammissibile ricorrere ad una azione criminosa per conseguire un risultato lecito per il quale, oltretutto, l’ordinamento contempla strumenti ritenuti idonei allo scopo.

4.8. A norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1, per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione.

4.9. Nel caso di specie, l’imposta evasa e’ quella effettivamente dovuta anche in base alle fatture emesse nei confronti dei clienti inadempienti ed il ricorso alle false fatturazioni prova il fine dell’intenzione di non pagarla.

4.10. Correttamente i giudici di merito hanno confinato nell’area del “movente” il fine, non tipizzato dalla norma e percio’ irrilevante ai fini della integrazione del reato, perseguito dall’imputato di non incorrere in ulteriori e piu’ gravi sanzioni e/o di alleggerire la posizione della cooperativa.

4.11. Il dolo di evasione non necessariamente esaurisce lo scopo dell’azione criminosa, ne’ necessariamente si deve identificare con esso, essendo necessario e sufficiente che si ponga anche solo in consapevole rapporto strumentale rispetto ad altri scopi che potranno pure avere rilevanza ad altri fini ma che non concorrono a tipizzare la fattispecie e a individuare il bene giuridico leso.

5. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.

5.1. Il GUP di Palermo aveva operato la riduzione per il rito partendo dalla pena di due anni e sei mesi di reclusione, pena gia’ diminuita in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5.2. La Corte di appello ha ridotto di tre mesi la pena sulla quale il GUP aveva operato la riduzione, indicandola in due anni e tre mesi di reclusione ed operando su quest’ultima la riduzione per il rito.

5.3. Non e’ dunque corretto sostenere che la Corte di appello non ha applicato le circostanze attenuanti generiche concesse dal primo giudice perche’, come detto, i giudici distrettuali hanno solo ulteriormente diminuito la pena gia’ attenuata dal primo giudice per il concorso delle circostanze attenuanti generiche.

5.4. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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