cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 febbraio 2015, n. 3589

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente

Dott. PETTI Giovani Battista – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29078/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1324/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2009, R.G.N. 705/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) venne ritrovato morto in una cava abbandonata denominata (OMISSIS).
2. Nel 1990 la madre ed i fratelli del defunto ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) convennero dinanzi al Tribunale di Bari (OMISSIS) (junior), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) (Come tale indicata a pag. 4 della sentenza impugnata; a pag. 7 indicata invece come ” (OMISSIS)”) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del proprio congiunto.
A fondamento della domanda esponevano:
– che la morte di (OMISSIS) andava ascritta ad una caduta accidentale lungo la parte scoscesa dalla cava;
– che i convenuti erano comproprietari della cava per averla acquistata jure successionis dal proprio dante causa (OMISSIS) (senior);
– che l’evento di danno andava ascritto a colpa del proprietario ( (OMISSIS) senior) e dell’utilizzatore della cava ( (OMISSIS) junior, figlio del primo), per non averla adeguatamente recintata e protetta.
3. Dopo tredici anni di giudizio, il Tribunale di Bari con sentenza 11.2.2003 n. 80:
(a) dichiaro’ inammissibile (sic) la domanda nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS), per avere esse rinunciato all’eredita’ di (OMISSIS) senior;
(b) rigetto’ la domanda nei confronti degli altri convenuti, ritenendo non esservi prova d’un valido nesso di causa tra la condotta colposa loro ascritta e la morte di (OMISSIS).
4. I soccombenti impugnarono la decisione nei soli confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (junior).
Nel corso del giudizio di appello decede’ (OMISSIS). Il giudizio venne di conseguenza interrotto e poi riassunto dagli eredi di questi, (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte d’appello di Bari, con sentenza 30.12.2009 accolse il gravame e condanno’ (OMISSIS) (Junior), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido al risarcimento dei danni nei confronti degli appellanti.
Il giudice d’appello, esclusa qualsiasi efficacia vincolante della sentenza penale di assoluzione di (OMISSIS) dall’imputazione di omicidio colposo per la morte di (OMISSIS), ritenne che i convenuti non avessero vinto la presunzione di colpa posta a loro carico dall’articolo 2051 c.c..
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in base ad otto motivi. Hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
6. Con ordinanza 30.12.2011 n. 30431 questa Corte ha ordinato che il contraddittorio venisse integrato, ex articolo 331 c.p.c., nei confronti di (OMISSIS) (Junior).
A tanto hanno provveduto i ricorrenti.
7. Con la memoria ex articolo 378 c.p.c., i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo con i resistenti, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alle loro domande.
Ha insistito invece nell’impugnazione (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Sebbene il difensore dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) abbia dichiarato l’avvenuta transazione della lite da parte dei loro assistiti, non vi e’ stata nel presente giudizio una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dei suddetti.
Ne consegue che il presente giudizio non puo’ essere dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 391 c.p.c..
Nondimeno la dichiarazione di avere transatto la lite, pur non producendo l’effetto dell’estinzione del processo, rivela il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, ed e’ di conseguenza idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto ai transigenti (OMISSIS) e (OMISSIS) (cosi’ Sez. L, Sentenza n. 693 del 15/01/2014, Rv. 629261; Sez. 2, Sentenza n. 23161 del 11/10/2013, Rv. 628696).
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 345 c.p.c., per avere ritenuto sussistente la responsabilita’ degli appellati ai sensi dell’articolo 2051 c.c., senza che gli attori avessero in primo grado invocato l’applicazione di tale norma.
2.2. Il motivo e’ fondato.
L’articolo 345 c.p.c., anche nel testo vigente ratione temporis, vietava di proporre domande nuove in appello.
Domande nuove sono quelle che ampliano non soltanto l’oggetto del pronuntiare richiesto al giudice, ma anche l’oggetto del cognoscere, introducendo la necessita’ di accertare ulteriori e diversi fatti rispetto a quelli dedotti in primo grado.
La responsabilita’ prevista dall’articolo 2043 c.c., e quella prevista dall’articolo 2051 c.c., si fondano su presupposti di fatto diversi.
La prima esige l’accertamento d’una condotta colposa e la derivazione causale da essa del danno; la seconda esige l’accertamento della qualita’ di “custode” in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
Non e’ dunque possibile per il danneggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilita’ ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno e’ stato arrecato dalla cosa, e che il danneggiante rivesta la qualita’ di “custode” ai sensi e per i fini di cui all’articolo 2051 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 18609 del 05/08/2013, Rv. 627478).
2.3. Nel caso di specie, nell’intero atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non si fa alcun cenno ad una responsabilita’ dei convenuti “per custodia”, ex articolo 2051 c.c.. Si descrive, al contrario, una concreta condotta colposa dei convenuti, consistita nel non avere dotato la cava di misure di sicurezza.
Non puo’ dunque venire in rilievo nel presente giudizio il principio invocato dai controricorrenti alle pp. 21-22 del proprio controricorso, ovvero la regola jura novit curia.
Infatti la possibilita’ per il giudice di inquadrare i fatti dedotti dall’attore in una piuttosto che in un’altra previsione di legge presuppone pur sempre che questi fatti siano stati ritualmente introdotti nel giudizio. E nel presente caso la circostanza che i convenuti fossero “custodi” (vale a dire titolari di un potere di fatto di intervento e governo della cosa), come accennato, nell’atto di citazione non risulta mai dedotto.
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c., per non avere esaminato l’eccezione, da lui tempestivamente sollevata, di colpa esclusiva della vittima.
3.2. Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello a pag. 39, 3 capoverso, della sentenza impugnata, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di dovere escludere che il danno fosse stato causato dal fortuito, ivi compreso “il fatto dello stesso danneggiato”. Dunque non sussiste nessuna omessa pronuncia.
4. Il terzo motivo di ricorso.
4.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assume violato l’articolo 843 c.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che la vittima si era introdotta nella proprieta’ altrui senza esserne autorizzata. Ricorrendo tale ipotesi, invece, secondo il ricorrente verrebbe meno la responsabilita’ del custode ex articolo 2051 c.c..
4.2. Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Col motivo in esame, infatti, il ricorrente intende sostenere in iure che colui il quale si introduca nel fondo altrui, ed ivi patisca danno, tiene una condotta colposa, e non puo’ di conseguenza invocare la responsabilita’ del custode ex articolo 2051 c.c..
Tuttavia, una volta stabilito che la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., nel presente giudizio non poteva essere invocata dagli attori, perche’ tardivamente prospettata, diventa irrilevante stabilire se il custode della cosa fonte di danno risponda, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., nel caso di uso improprio della cosa, consistito nell’abusiva introduzione nel fondo altrui.
5. Il quarto motivo di ricorso.
5.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe adottato una motivazione contraddittoria, per avere da un lato ritenuto sussistente la colpa degli originari convenuti, consistita nel non avere installato in prossimita’ della cava cartelli che segnalassero la presenza del pericolo; ma avere nello stesso tempo soggiunto che al momento del fatto (avvenuto in ora notturna ed in aperta campagna) i cartelli non sarebbero stati visibili, e quand’anche visibili non avrebbero verosimilmente dissuaso dalla vittima dal proprio intento di accedere alla cava.
5.2. Il motivo e’ fondato.
La motivazione della sentenza impugnata contiene infatti, sul punto qui in esame, due vizi logici.
5.2.1. Il primo vizio logico consiste in una contraddizione.
La Corte d’appello ha accertato in fatto che la vittima “non aveva alcuna conoscenza dei luoghi” (p. 39), che il fatto avvenne in ora notturna e che la cava era “priva di illuminazione” (p. 40).
Dopo avere accertato questi fatti, la Corte d’appello ha ritenuto in diritto che “in mancanza di cartelli ammonitori (…) non si puo’ addebitare alla vittima di non essere stata all’erta” (p. 39).
Dal punto di vista logico, questa decisione si fonda sul seguente sillogismo:
(a) e’ in colpa chi si avventura in un luogo sconosciuto, nonostante la presenza di segnali di pericolo;
(b) nel caso di specie segnali di pericolo non v’erano;
(c) ergo, la vittima non fu in colpa.
Cosi’ argomentando, la Corte d’appello e’ incorsa in un esempio quasi scolastico di paralogismo o falso sillogismo.
La premessa maggiore del ragionamento (“e’ in colpa chi si avventura in un luogo sconosciuto, nonostante la presenza di segnali di pericolo”) era infatti incompleta nel caso di specie, posto che non solo chi violi segnali di allerta e’ in colpa, ma anche chi violi le norme di comune prudenza. La Corte d’appello, pertanto, dopo avere descritto tre circostanze di per se’ idonee a costituire uno stato di pericolo (l’avanzare di notte in luoghi ignoti e bui), non poteva trame la conclusione che la vittima non fu negligente sol perche’ sul luogo non esistevano segnali di pericolo, ma era tenuta a valutare se la colpa della vittima non dovesse per avventura desumersi dalle altre circostanze di fatto da essa pur accertate (l’ignoranza dei luoghi, l’ora notturna, la mancanza di illuminazione).
5.2.2. Il secondo vizio logico in cui e’ incorsa la sentenza impugnata e’ l’avere affermato da un lato che la presenza di cartelli di pericolo avrebbe potuto comunque indurre a cautela la vittima, si’ da “alleggerire la responsabilita’ del custode” (p. 40); e dall’altro che l’esistenza di cartelli di pericolo “difficilmente avrebbe fatto desistere dal suo intento un soggetto che, facendo il raccoglitore di ferri vecchi, era aduso a (…) situazioni di pericolo” (p. 35).
Le due affermazioni sono tra loro in palese contrasto, posto che non si puo’ addebitare al proprietario d’un fondo di non averne segnalato la pericolosita’ e nello stesso tempo ritenere che qualsiasi segnale di pericolo non avrebbe distolto la vittima dall’intento di accedere alla zona pericolosa. Se, infatti, fosse vera la seconda affermazione, verrebbe meno la colpa del proprietario; mentre se si afferma quest’ultima non puo’ negarsi efficacia dissuasiva ai segnali di pericolo.
6. Il quinto motivo di ricorso.
6.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe adottato una sentenza contraddittoria nell’affermare da un lato che la vittima non conosceva i luoghi (e quindi non fu imprudente), e dall’altro che si era recata li’ a raccogliere ferro vecchio, cosi’ lasciando intendere che sapesse cosa poteva trovarvi.
6.2. Il motivo e’ infondato.
Altro, infatti, e’ non conoscere un luogo per non esservi mai stato, altro e’ presumere che vi si possano trovare ferri vecchi. L’una affermazione non esclude l’altra, sicche’ non sussista la contraddizione denunciata dal ricorrente.
7. Il sesto motivo di ricorso.
7.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe considerato che dalle prove raccolte emergeva che la vittima non si era recata alla cava con un mezzo proprio. Da cio’ doveva desumersi che non era andata li’ a raccogliere ferri vecchi, perche’ non avrebbe potuto trasportarli a mano. Cio’, di conseguenza, infirmava la tesi della Corte d’appello, secondo cui la vittima era andata nella cava a raccogliere ferri vecchi.
7.2. Il motivo e’ inammissibile perche’ non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Nell’economia della decisione, infatti, non gioca alcun ruolo la ragione per la quale la vittima si fosse recata sul posto.
La Corte d’appello ha soltanto escluso esservi la prova del suicidio o dell’omicidio volontario, con argomentazioni rispetto alle quali l’affermazione secondo cui (OMISSIS) era andato nella cava a raccogliere ferri vecchi non ha carattere decisivo.
8. Il settimo motivo di ricorso.
8.1. Col settimo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe motivato in modo contraddittorio l’accertamento della ritenuta pericolosita’ dei luoghi: infatti non ha tenuto conto che nessuna delle persone che vi discese dopo la scoperta dal cadavere vi cadde, ne’ che non vi era ragione di illuminare uno scavo in aperta campagna.
8.2. Il motivo e’ inammissibile, perche’ sotto le vesti del vizio di motivazione censura in realta’ un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sollecitando da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove: richiesta, come noto, inammissibile in sede di legittimita’.
9. L’ottavo motivo di ricorso.
9.1. Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assume violato l’articolo 2697 c.c..
Nonostante il richiamo al vizio di violazione di legge, nella illustrazione del motivo si denuncia nella sostanza un vizio di motivazione: si assume infatti che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamene motivato la ritenuta sussistenza del nesso di causa tra la cosa ed il danno.
9.2. Deve premettersi che il motivo e’ ammissibile, sebbene il ricorrente abbia errato nel qualificarlo (prospettando una violazione di legge, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in luogo d’un vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5). Infatti nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioe’ erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’articolo 360 c.p.c.), il ricorso non puo’ per questa sola ragione essere dichiarato inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole. Depongono in tal senso sia il generale principio di validita’ degli atti processuali idonei al conseguimento dello scopo (articolo 156 c.p.c.); sia il generale principio jura novit curia, in virtu’ del quale e’ compito del giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale), a nulla rilevando l’eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte; sia, soprattutto, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali – componendo i precedenti contrasti – hanno stabilito che l’erronea indicazione del motivo di ricorso resta ininfluente, quando la motivazione del ricorso contenga comunque un “inequivoco riferimento” al vizio di cui la parte intende effettivamente dolersi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
Nel caso di specie, alle pp. 27-29 del ricorso il ricorrente ascrive giustappunto in modo chiaro ed inequivoco alla Corte d’appello di avere ritenuto sussistente un nesso di causa tra la caduta nell’invaso della cava e la morte della vittima “in spregio alle prove acquisite”, e sulla base di affermazioni “inconcludenti e contrastanti con le prove acquisite”. Nessun dubbio, quindi, che col motivo in esame si sia voluta censurare la correttezza della motivazione, piuttosto che un error in iudicando.
9.3. Nel merito, il motivo e’ fondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che (OMISSIS) sia deceduto per aver perso l’equilibro ed essere precipitato lungo una parete scoscesa e ripida della cava, profonda 25 metri, non illuminata e non segnalata.
E’ pervenuta a tale conclusione per esclusione, spiegando come non sussistessero elementi sufficienti per ritenere che la vittima si fosse suicidata o fosse stata assassinata (pp. 23 e ss.).
Ha, di conseguenza, ritenuto sussistente un nesso causale tra lo stato dei luoghi e la morte della vittima.
9.4. Quella appena riassunta e’ una motivazione illogica, per violazione della proprieta’ transitiva della logica deduttiva (secondo cui se “A” e’ uguale a “B”, e “B” e’ uguale a “C”, allora “A” e’ uguale a “C”).
La Corte infatti, dopo avere accertato che la vittima mori’ perche’ cadde, ne ha tratto la conclusione che cadde perche’ la cava era pericolosa. In questo modo la Corte d’appello ha in sostanza ritenuto che:
(a) la caduta fu causa della morte;
(b) la cava fu causa della caduta;
(c) ergo, la cava fu causa della morte.
Ma mentre la prima affermazione (“la caduta fu causa della morte”) poteva essere giustificata per esclusione (e cioe’ spiegando che non vi fossero elementi dimostrativi d’un suicidio o d’un omicidio volontario), la seconda affermazione (“la cava fu causa della caduta”) non poteva esserlo.
Le cause d’una caduta accidentale possono essere teoricamente infinite:
una insidia, un malore, un inciampo, una distrazione, un azzardo, una imprudenza, e via ipotizzando secondo gradi decrescenti di verosimiglianza.
Nel caso di specie la Corte d’appello non ha spiegato in alcun modo perche’ dovesse ritenersi dimostrato che la caduta fosse stata causata dalla conformazione dei luoghi, piuttosto che da un azzardo della vittima, da un malore o da altra causa.
Pertanto dire che la morte fu causata da una caduta non bastava, di per se’, a ritenere provato che quest’ultima fu a sua volta causata dallo stato dei luoghi, e non poteva di conseguenza trovare applicazione la regola causa causae est causa causati.
10. Il nono motivo di ricorso.
10.1. Col nono motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe male valutato il risultato dell’esame autoptico eseguito nel corso del giudizio. Da tale indagine peritale era infatti emerso che la vittima avesse solo ferite al cranio, ma non alle mani ed al corpo: ed e’ implausibile che chi precipiti da un dirupo riporti solo fratture craniche, e non altri tipi di lesioni. Di conseguenza, doveva ritenersi insufficiente la motivazione con la quale la Corte d’appello ritenne la morte avvenuta per precipitazione lungo la rampa della cava.
10.2. Il motivo e’ fondato.
A pag. 27, lettera (e), della sentenza impugnata, la Corte d’appello da conto che “i periti hanno riscontrato sul cadavere soltanto le lesioni cutanee a livello del capo (…), conseguenza dell’urto contro sassi (…) nella fase di rotolamento del corpo lungo l’insidioso versante a pendio della cava”. A pag. 28, 1 capoverso, della sentenza impugnata, la Corte d’appello da altresi’ conto che sul corpo della vittima non furono riscontrati “strappi e lacerazioni degli indumenti, ecchimosi, graffi, ferite sul tronco, sulle gambe, sulle braccia, sulle mani”.
A pag. 29, 2 capoverso, della sentenza impugnata, infine, la Corte d’appello conclude che ” (OMISSIS) precipito’ ancor vivo nella cava (…), riportando lesioni nell’urto contro sassi e ed altri oggetti incontrati nel corso del rotolamento”.
Questa motivazione e’ affetta dal vizio logico della segmentazione, o valutazione atomistica degli indizi. E’ noto infatti che il giudice di merito deve valutare complessivamente tutti gli indizi di cui dispone, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (in tal senso, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995; Sez. 3 , Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641; Sez. 3 , Sentenza n. 26022 del 05/12/2011, Rv. 620317; Sez. 1 , Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806; Sez. 2 , Sentenza n. 11372 del 30/05/2005, Rv. 580176; Sez. 1 , Sentenza n. 3390 del 18/02/2005, Rv. 579630; Sez. 2 , Sentenza n. 17858 del 24/11/2003, Rv. 568398; Sez. 2 , Sentenza n. 2007 del 05/09/1961, Rv. 882740; sino alla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 3 , Sentenza n. 2971 del 13/10/1962, Rv. 254395).
Nel caso di specie invece la Corte d’appello, per pervenire all’affermazione del nesso di causa tra la morte della vittima e la caduta lungo la cava:
(a) quando si e’ trattato di stabilire se e lesioni riscontrate sul corpo della vittima fossero compatibili con la caduta, ha preso in esame le sole lesioni al capo, concludendo che essere erano compatibili con la caduta;
(b) quando, invece, si e’ trattato di stabilire se la vittima fosse deceduta a causa d’una colluttazione, ha preso in esame la sola assenza di lesioni al corpo, per concludere che se (OMISSIS) fosse stato vittima d’una aggressione, avrebbe patito anche lesioni al corpo.
In questo modo, la Corte d’appello ha trascurato di esaminare congiuntamente i due elementi suddetti, e valutare adeguatamente se il rotolamento d’un corpo lungo un pendio di 25 metri sia compatibile o meno con l’assenza di ferite agli arti ed al tronco, e con l’assenza di lacerazioni agli abiti.
2. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in differente composizione.
Quest’ultima, nel provvedere sulla domanda attorea:
(a) applichera’ il seguente principio di diritto: “la domanda di condanna del custode ex articolo 2051 c.c., deve ritenersi inammissibile se formulata per la prima volta in grado di appello, quando in primo grado l’attore non abbia espressamente invocato, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, che il danno patito sia derivato da una cosa, e che il convenuto avesse un potere di fatto su questa”;
(b) emendera’ gli errori logici in cui e’ incorsa la sentenza cassata, ed in particolare, seguendo l’ordine logico di cui all’articolo 276 c.p.c., comma 2:
(b’) accertera’ se la morte della vittima possa essere avvenuta per precipitazione, valutando unitariamente tutti gli indizi raccolti, ivi compresa l’assenza di ferite agli arti ed al tronco;
(b”) ove ritenga che la causa della morte sia da ravvisare in una caduta, procedera’ ad accertare, in base alle prove raccolte, quale sia stata la causa di quest’ultima;
(b”’) ove ritenga che la causa della caduta sia stata la natura insidiosa dei luoghi, accertera’ in concreto, sulla base delle prove raccolte, se essa poteva essere verosimilmente evitata dall’adozione di segnali di pericolo.
12. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) accoglie il primo, il quarto, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito

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