Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 23 giugno 2014, n. 14209
Svolgimento del processo
I ricorrenti, M.V. e B.A., proponevano opposizione agli atti esecutivi in relazione all’esecuzione forzata n. 3918 del 2005, eccependo che l’inizio dell’esecuzione non era stato preceduto dalla notifica in loro favore di alcun atto di precetto presso il luogo di residenza. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza depositata l’11.7.2008.
La sentenza dava atto che il precetto era stato notificato presso il luogo di lavoro degli opponenti, sito in un Comune differente rispetto a quello del luogo di residenza, ed ivi essa era stata ricevuta dalla figlia degli stessi. Il giudice adito affermava però che, benché effettivamente non fosse stato rispettato l’ordine dei luoghi ove reperire il notificando, per le concrete modalità della notificazione (ricevuta, presso il luogo di lavoro, dalla figlia dei precettati) doveva ritenersi conseguita la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, dovendosi ritenere che nel caso di specie il precetto avesse ugualmente conseguito il suo scopo proprio di consentire al debitore di adempiere prima dell’inizio dell’esecuzione.
Gli opponenti propongono un motivo di ricorso.
L’intimato non ha svolto attività difensiva
Non è stata depositata memoria difensiva.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 139, 617 e 156 c.p.c., nonché la sussistenza del vizio di motivazione, evidenziando che, contrariamente a quanto riportato nella motivazione della sentenza impugnata, essi avevano proposto opposizione al pignoramento facendo riferimento esclusivamente ad una nullità precedente ad esso, concernente la notifica dell’atto di precetto, effettuata presso il luogo di lavoro dei ricorrenti ed in Comune diverso rispetto al loro luogo di residenza, che travolgeva anche le attività successive. Rilevano che tale modalità di notificazione, non rispettosa dell’ordine fissato dall’art. 139 c.p.c., aveva impedito al precetto di esplicare il suo scopo e quindi di consentire ai debitori di adempiere evitando in tal modo il pignoramento ed il relativo aggravio di spese.
Il motivo è fondato e va accolto.
Non vi è dubbio che non sia stato rispettato nell’effettuare la notifica dell’atto di precetto l’ordine dei luoghi presso i quali tentare la notifica, fissato a pena di nullità dall’art. 139 c.pc. , e che la stessa sia stata tentata direttamente, ed eseguita, esclusivamente presso il laboratorio fotografico di Roma dove i ricorrenti lavoravano, ed ivi ricevuta dalla figlia, anziché presso la loro residenza in Cerveteri.
L’opposizione da loro introdotta, con la quale si deduce esclusivamente la nullità della notifica del precetto stesso, è stata proposta solo in data 3.2.2005, quando cioè il pignoramento mobiliare a carico dei debitori M. e B., odierni ricorrenti, era stato già eseguito (l’esecuzione del pignoramento è avvenuta il giorno 1.2.2005).
Pertanto non si può ritenere, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di merito, che nel caso di specie la nullità della notifica dell’atto di precetto sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria può intervenire qualora sia provato, dalla stessa proposizione dell’opposizione, che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese.
Nel caso di specie invece i ricorrenti sono venuti a conoscenza della precedente notifica del precetto soltanto con la notificazione dell’atto di pignoramento, che ha consentito loro di proporre una tempestiva opposizione agli atti esecutivi con la quale però non svolgono alcuna argomentazione in merito alla legittimità o meno del pignoramento, ma si dolgono esclusivamente di non aver potuto evitare il pignoramento stesso, non avendo ricevuto in tempo il precetto. Pertanto, la predetta nullità non può ritenersi sanata per il conseguimento dello scopo in quanto nel caso di specie i debitori non hanno neppure avuto a disposizione un termine per adempiere inferiore ai dieci giorni concessi dalla legge, ma sono stati in assoluto privati della possibilità di adempiere spontaneamente evitando il pignoramento, avendo avuto conoscenza della notifica del precetto a pignoramento già eseguito.
La sentenza impugnata va quindi cassata, in conformità al principio di diritto già espresso da Cass. n. 13038 del 20\13, secondo il quale il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall’artt. 480 cod. proc. civ..
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte ex art. 384 secondo comma c.p.c. può decidere la causa nel merito e dichiarare la nullità della notificazione dell’atto di precetto eseguito da F.P.M. nei confronti di M.V. e B.A., nonché, consequenzialmente, la nullità del pignoramento mobiliare eseguito il 1.2.2005 eseguito dal M. a carico dei ricorrenti in mancanza di un precedente valido precetto.
Le spese del giudizio di primo grado e di cassazione possono essere compensate stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara la nullità della notifica dell’atto di precetto eseguito da F.P.M. nei confronti di M.V. e B.A. nonché del successivo pignoramento mobiliare. Spese compensate.
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