La massima
Sussiste il concorso formale fra il reato di violenza sessuale e il reato di maltrattamenti in famiglia quando le condotte violente, seppur ispirate prevalentemente da motivazione di carattere sessuale, non si esauriscano nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente ma si inseriscano in un più ampio contesto di sopraffazione, minacce e angherie che caratterizzano la condotta di maltrattamenti.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 22 marzo 2013, n.13707
Ritenuto in fatto
M.M. e M.G. , per il tramite dei rispettivi difensori, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 23.5.011 emessa dalla Corte di Appello di Torino a conferma della sentenza del Tribunale di Torino in data 28.5.010 con la quale M.M. veniva riconosciuto colpevole del reato continuato di violenza sessuale, limitatamente agli episodi successivi al 28.11.97, (capo D) e del reato di maltrattamenti in famiglia (capo E) ai danni della figlia M.L. , M.G. , figlio del primo, veniva riconosciuto colpevole del reato continuato di violenza sessuale ai danni della sorella M.L., limitatamente agli episodi successivi al (…), (capo A), dello stesso reato ai danni della figlia M.A. (capo C) e della figlia M.N. (capo F) e, unificati per ciascun imputato i reati contestati dal vincolo della continuazione, esclusi per entrambi gli effetti della contestata recidiva, venivano condannati M.M. alla pena di anni dieci di reclusione oltre pene accessorie nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, M.G. alla pena di anni nove di reclusione oltre pene accessorie nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento del danno delle parti civili costituite M.L. e M.N. da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione alla stesse di provvisionale.
A fondamento del ricorso il difensore di M..M. deduceva i seguenti motivi:
1 – ai sensi dell’art. art. 606 lett. E) cpp, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riguardo alla valutazione dell’attendibilità della parte offesa M.L.; ai sensi dell’art. 606 co 1 lett b) c.p.p., inosservanza di norme giuridiche, in particolare dell’art. 192 c.p.p..
Ad avviso della difesa del ricorrente, la Corte ha condiviso acriticamente le conclusioni espresse nella sentenza di primo grado sud’ attendibilità della persona offesa M.L. , senza prendere nella dovuta considerazione la tendenza al mendacio della M. già emersa da una perizia di ufficio disposta in separato procedimento per abuso sessuale sempre ai danni M. , che aveva accertato una personalità di tipo istrionico con naturale propensione alla menzogna, conclusioni che la Corte territoriale ha trascurato, omettendo di dare congrue spiegazione circa l’incidenza di tale struttura della personalità sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della stessa parte offesa e circa la compatibilità con esse della narrazione dei vissuti della M. , intrisa di fantasticherie e contraddizioni.
2-ai sensi dell’art. 606 lett. D) cpp.: mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla richiesta di perizia medico-psichiatrica sia sulla persona della parte offesa M.L. che su quella dell’imputato M.M. , e di perizia medica su quest’ultimo; art. 606 lett. E) cpp contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, art. 606 lett. B) cpp, inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 603 c.p.p..
Osserva la difesa del ricorrente M.M. , che la richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cpp era stata avanzata per accertare le reali condizioni psichiatriche della M.L. e, in particolare, la sua tendenza al mendacio, come dimostrato dalla narrazione delle vicende, connotata da ripetute contraddizioni e da un contenuto fantasioso sempre incentrato su tematiche sessuali che la vedevano, nei racconti fatti ora al fratello M. , ora alla nipote N. , vittima di abusi sessuali ad opera di tutti i componenti della famiglia. La richiesta era inoltre finalizzata a superare la divergenza fra le conclusioni del perito di ufficio dott. G. nominato nell’ambito di diverso procedimento nato da una denuncia di abuso sporta dalla L..M. nei confronti di un parente (l’accertamento peritale, benché incompleto a causa della scarsa collaborazione della perizianda nella somministrazione dei test proiettivi, aveva fatto emergere la tendenza alla menzogna, che aveva portato il ct a concludere per un personalità di tipo istrionico), e le conclusioni del et del PM nominato nel presente procedimento Dott.ssa P..D.R. , che ha invece inquadrato la personalità della M. nel quadro di una forte sudditanza psicologica col padre, che l’aveva resa totalmente dipendente dalle sua iniziative ed incapace di opporsi ad esse e di fare scelte proprie, il tutto in un contesto famigliare gravemente deprivante, sottoculturato, normativo in cui era cresciuta e si era strutturata la sua personalità.
La Corte di Appello ha respinto l’istanza con motivazione del tutto elusiva ritenendo che un’eventuale tendenza alla menzogna, anche se accertata, sarebbe ininfluente al fine dell’accertamento dei fatti.
Quanto all’imputato M..M. , rileva la difesa che la richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cpp, tramite espletamento di perizia medica, era stata avanzata per accertare l’impotenza coeundi del predetto, rilevando in proposito come questo stato fosse emerso dalla conversazione ambientale, intercettata, fra l’imputato e la figlia in cui questa ultima constatava l’incapacità del padre nel corso di un rapporto sessuale, circostanza, che, ove accertata, avrebbe smentito l’assunto accusatorio della figlia dei rapporti sessuali pretesi dal padre. La Corte non ha accolto l’istanza con motivazione, a parere del ricorrente, inadeguata e non congrua, facendo riferimento proprio alle risultanze di tale intercettazione, che invece confermerebbero, al di là quel solo episodio, la capacità sessuale del padre. L’altra richiesta di perizia psichiatrica sulla persona di M.M. era mirata ad accertare le condizioni di salute psichica del predetto per valutare se fosse in grado di cogliere il disvalore della condotta addebitatagli, considerato che il contesto ambientale di grave deprivazione socio-culturale in cui egli viveva all’epoca dei fatti, aveva potuto incidere sulla concreta possibilità di discernere un comportamento lecito da uno illecito e di autodeterminarsi secondo i principi della convivenza civile.
Il ricorrente censura la motivazione addotta della corte nel respingere la richiesta, fondata sulla considerazione, ritenuta semplicistica e non congrua, che, nonostante le condizioni di grave deprivazione socio culturale, il M. avesse la capacità di percepire il grave disvalore della sua condotta.
3- ai sensi dell’art. 606 lett. B) cpp, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed, in particolare, degli art. 572, 609 bis c.p.; art. 606 co. 1 lett. E) c.p.p., carenza di motivazione in ordine al concorso formale del reato di maltrattamenti in famiglia con quello di violenza sessuale.
Il ricorrente lamenta l’insufficienza ed inadeguatezza sul piano logico della motivazione in ordine alla sussistenza di autonoma fattispecie di maltrattamenti concorrente con quella della violenza sessuale, con particolare riguardo alla ritenuta esistenza dell’elemento soggettivo del reato ex at. 572 cp.
Secondo il ricorrente gli atti vessatori e di prevaricazione integranti la condotta materiale del reato di maltrattamenti non avrebbero una loro autonoma connotazione in quanto sarebbero stati posti in essere da M.M. sempre in funzione della perpetrazione degli abusi sessuali al fine di assicurare all’imputato il controllo della figlia, il predominio incontrastato su di lei e di evitare la propalazione all’esterno del loro turpe rapporto. Di conseguenza anche il dolo di tali atti non sarebbe quello tipico del reato ex art. 572 c.p.p proprio perché diversa e circoscritta all’abuso sessuale era il movente che induceva l’imputato agli atti di prepotenza, di prevaricazione nei confronti della figlia.
4- ai sensi dell’art. 606 lett. B) cpp, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare degli art. 609 bis e 564 c.p.; art. 606 co. 1 lett. E) c.p.p., carenza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 564 cp.
Assume il ricorrente a sostegno di detto motivo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, la condotta contestata all’imputato sarebbe da qualificarsi ex art. 564 cp come incesto, seppure non punibile per mancanza della condizione obiettiva del ‘pubblico scandalo’.
A parere del ricorrente, le modalità del rapporto fra i due erano al contrario indicative di un consenso di L. ai rapporti sessuali col genitore, come emerge in modo inequivoco, dalla conversazione intercettata in cui la giovane interloquisce con tono imperioso col padre manifestando la volontà di non essere disturbata nel coso dei rapporti da eventuali frequentatori della casa e facendo apprezzamenti di vario genere che non sono compatibili con la condizione dimessa della vittima di un abuso.
5 – ai sensi dell’art. 606 lett. B) cpp, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare degli art. 62 bis, 81cpv, 133 c.p.; ai sensi dell’art. 606 lett. e) carenza ed illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni sulla pena.
Il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, basato dai giudici di seconde cure solo sulla ritenuta ‘molteplicità degli abusi protratti per anni’, rilevando in proposito che la Corte di Appello, con motivazione del tutto carente, ha omesso di considerare il contesto ambientale di grave deprivazione ed arretratezza socio-culturale nel quale si collocano le condotte giudicate. Osserva il ricorrente che se la funzione delle attenuanti generiche, costantemente riconosciuta dalla Suprema Corte, è quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alle circostanze concrete, i Giudici di appello non hanno fatto un uso corretto di tale potere discrezionale tralasciando di considerare le situazioni psicologiche del colpevole, il grado di maturazione sociale e le condizioni di vita sociali e famigliari, così discostandosi da un recente orientamento teso a ricomprendere il giudizio su tali specifici aspetti nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa del ricorrente M.G. ha dedotto i seguenti motivi: Quanto al capo A) dell’imputazione (violenza sessuale ai danni della sorella M.L. );
1 – Ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.: inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, in particolare dell’art. 192 c.p.p.; art. 606 lett. E) c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Rileva il ricorrente che la Corte di merito, disattendendo i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di valutazione della prova dichiarativa data dalla deposizione della persona offesa, ha ritenuto le dichiarazioni della po M.L. attendibili sulla base di argomentazioni del tutto lacunose ed incongrue in rapporto alle emergenze istruttorie, in particolare gli accertamenti peritali condotti dal perito di ufficio dott. G. in separato procedimento dai quali erano emersi tratti della struttura mentale della M. indirizzati verso l’istrionismo con ricorso sistematico alla menzogna.
È innegabile, rileva la difesa del ricorrente, che, in presenza di tali peculiari caratteristiche della personalità della parte offesa, il substrato logico argomentativo da sviluppare, nel caso si ritenga di accordare credibilità alle dichiarazioni accusatorie di quest’ultima, come ha fatto la Corte di Appello, debba esser quanto mai rigoroso ed accurato, in grado cioè di superare, con argomentazioni critiche puntuali e specifiche, le varie censure mosse dalla difesa dell’imputato. E invece i rilievi mossi nei motivi di appello in ordine ai profili di fantasiosità ed inverosimiglianza presenti nelle dichiarazioni della M. , quali, fra i tanti, l’asserito abuso sessuale che avrebbe subito da parte di tutti i numerosi fratelli, sono stati affrontati con argomenti privi di consistenza logica, risolvendosi in mere petizioni di principio. Ad avviso del ricorrente la corte di merito non ha argomentato in modo esauriente e convincente come si possa fondatamente sostenere che nessuna delle ragioni di mendacio pur individuate e descritte nella impugnata decisione stessa abbia influito nella formulazione delle accuse mosse verso G..M. .
Quanto al capo C.
1 – art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.: inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, in particolare dell’art. 609 bis ultimo comma cp;
art. 606 lett. E) cpp manifesta illogicità della motivazione della sentenza sempre con riguardo all’applicabilità di tale norma.
Il ricorrente lamenta che la Corte di Merito abbia negato l’ipotesi attenuante di cui all’art. 609 bis comma 3 cp., con riguardo alla violenza perpetrata ai danni della figlia minore A. , sulla base di argomentazioni che non riguardano la gravità della condotta, come prescritto dalla norma in esame (anzi la Corte di Appello riconosce che si tratta di atti sessuali non invasivi) bensì sono relative alla personalità del reo, di cui gli atti stessi ‘sono rivelatori’.
Lamenta a tale proposito il ricorrente la non congruità del criterio utilizzato per valutare la insussistenza dell’attenuante, rispetto alla ratio della stessa, basata sulla minore lesività del fatto e sulla minore compromissione della libertà sessuale della vittima, non rilevando le caratteristiche soggettive dell’autore della violenza.
2 – art. 606 lett. B) ed E) cpp: inosservanza dell’art. 62 bis cp. mancanza della motivazione della sentenza;
Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche per G..M. , censura la sentenza per il fatto di averle negate con argomentazioni non congrue e tecnicamente non corrette, atteso che il riferimento contenuto nella sentenza al profilo di gravità rappresentato dalla reiterazione delle condotte criminose, riguardante gli abusi ai danni della sorella L. (capo A), non può valere per l’imputazione sub C), assunta come reato più grave ai fini della continuazione, in quanto ha per oggetto un unico fatto reato, ai danni della figlia A. .
Considerato in diritto
M.M. .
1 – Il primo motivo è diretto a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali, una diversa lettura degli elementi di fatto, non consentita al giudice di legittimità. Si ricorda in proposito che in sede di controllo della motivazione ex art. 606 co. primo lett. E) c.p.p., il compito della Cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dell’interpretazione delle prove, riservata al giudice di merito, bensì nel controllare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali; dunque deve accertare se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove in modo da fornire giustificazione razionale delle soluzioni adottate a preferenza di altre.
Ed invero, ‘avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, quale elaborato dell’intelletto costituente sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé considerata, condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi di cui è geneticamente informata, anche se questi siano ipoteticamente sostituibili con una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dei dati processuali’ (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03). Quindi, una volta accertata la tenuta logica della motivazione, non è possibile una nuova valutazione delle risultanze processuale da contrapporre a quella effettuata dai giudice di merito. Ne consegue che, laddove le censure mosse dal ricorrente non siano idonee a scalfire la logicità e linearità della motivazione del provvedimento, queste devono ritenersi inammissibili, perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti in quanto non riconducibili alla categoria di cui all’art.606 comma 1 lett E c.p.p..
Fatta questa premessa sui limiti del controllo della motivazione da parte del giudice di legittimità, va anche ricordato come, nel caso di sentenza di merito conformi, l’esame sulla congruità ed esaustività della motivazione deve riguardare entrambe le motivazioni. Si richiama a questo proposito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le sentenza di merito di primo e secondo grado, secondo cui, allorché dette sentenze concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, esse si integrano vicendevolmente e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente formando un unico complesso corpo argomentativo (Cass. sez I 26.6.2000 n. 8868, sez II 13.1.97 n. 11220).
Fermo restando il limite sopra enunciato del controllo di legittimità, deve ad ogni buon conto rilevarsi, in ordine alla valutazione di attendibilità della parte offesa, che la motivazione della sentenza impugnata, anche nell’integrazione con quella di primo grado, risponde ai requisiti sui quali si fonda il controllo di legittimità, ovvero appare esaustiva, bene argomentata e coerente nella coordinazione dei passaggi logici attraverso i quali si sviluppa. Nel caso in esame, il problema postosi nella valutazione dell’attendibilità della parte offesa è stato determinato dal contenuto fantasioso, contraddittorio e menzognero, che, secondo la difesa degli imputati, presenterebbe la sua narrazione, sempre incentrate su tematiche sessuali che la vedevano, nelle confidenze fatte ora al fratello M. , ora alla nipote N. , come vittima di abusi sessuali.
Tuttavia i dubbi sull’attendibilità della persona offesa, comprensibilmente ingenerati da siffatte narrazioni, sono stati fugati dalla consulenza psichiatrica effettuata dal ct del PM Dott.ssa D.R. , la quale ha escluso decisamente qualsiasi disturbo di tipo istrionico della personalità, che invece, nel corso di una perizia psichiatrica di ufficio svolta sulla persona della M. in altro procedimento, sempre per abuso sessuale ai suoi danni, era stato diagnosticato, rilevando l’incompatibilità di un siffatto disturbo mentale, caratterizzato da comportamenti istrionici, esibizionistici e seduttivi, con la personalità dimessa e di totale dipendenza dall’altrui volontà della M. .
La consulente psichiatra ha invece riscontrato un deficit cognitivo di natura ambientale, non criptogenetica, dovuto all’ambiente fortemente scadente sul piano educativo e culturale in cui è cresciuta e alla condizione di parziale analfabetismo che presenta, ed ha formulato una diagnosi articolata in due distinti disturbi psichiatrici: un disturbo dipendente di personalità, legato al contesto ambientale deprivante ed autoritario in cui è cresciuta, che ha determinato l’instaurarsi di un funzionamento relazionale e psichico connotato da adesione ai progetti altrui, da stato di dipendenza con la figura persecutoria del padre padrone e da una percezione di sé deprivata, irrimediabilmente danneggiata, con stato di profonda sofferenza impeditivo di ogni progettualità, ed un disturbo postraumatico da stress conseguente ad eventi esterni verificatisi sin dai primi anni della sua adolescenza, che la consulente ha individuato, con buon margine di certezza, in eventi di natura sessuale in base alle chiare risposte date dalla periziando ai test proiettivi ed ai contenuti del suo racconto. La ct non ha invece riscontrato, conclusione cui era già pervenuto il precedente perito Dott. G. , tratti psicotici deliranti, distorsione del pensiero e deviazione dalla tematica dell’esame durante la narrazione dei fatti oggetto del processo, che è apparsa alla consulente, pur nella sue estrema elementarità, lineare e coerente. A tale proposito ha spiegato che i contenuti non veritieri della sua narrazione trovano sempre la loro matrice nell’induzione esercitata dal padre, fondamentalmente finalizzata al mantenimento del suo esclusivo predominio sulla figlia.
Tutto ciò premesso, appaiono assolutamente convincenti sul piano logico ed argomentativo le considerazioni dei giudici di prime cure volte a condividere le risultanze cui è pervenuta la ct del PM Dott.ssa D.R. e ad accordare preferenza ad esse rispetto alla diversa diagnosi di istrionismo del perito di ufficio Dott. G. , nominato nell’altro suindicato procedimento penale, ciò sulla base del condivisibile argomentato rilievo che l’osservazione della M. da parte del precedente perito, oltre a non esser attuale, risalendo a 15 anni orsono, non fu completa per la scarsa collaborazione della perizianda, che impedì la sua sottoposizione ai test proiettivi.
Convincenti sono le argomentazioni della Corte secondo cui l’attendibilità della M. non risulta scalfita dai racconti asseritamente fantasiosi ed inveritieri su altre vicende della sua vita, che i giudici di seconde cure hanno mostrato di conoscere e di tenere in debito conto. Nonostante la circostanziata disamina dei vari punti di contraddittorietà e di inverosimiglianza del narrato della parte offesa (da pag. 34 a pag 39 sentenza di appello), essi pervengono alla conclusione di attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie, ponendo adeguatamente in evidenza come l’estrema disarmante povertà di strumenti espressivi e la difficoltà, per le carenze intellettive e culturali, di destreggiarsi in modo convincente nel corso dell’esame testimoniale, concorra a suscitare il dubbio di credibilità.
Ma l’attendibilità della deposizione della persona offesa trova i più importati riscontri, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata, nelle risultanze delle intercettazioni ambientali, due delle quali (la n. 546 547 del 29.1.09) focalizzano proprio il momento degli incontri carnali fra il M.M. e la figlia L. , e nelle testimonianze di diversi componenti della famiglia M. che hanno riferito di essere a conoscenza dei rapporti sessuali esistenti fra la parte offesa e il padre.
2 – inammissibile appare anche il secondo motivo con cui si censura il diniego da parte dei giudici di appello della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riguardo all’espletamento di perizia psichiatrica sulla persona della M.L. , nonché di perizia medica e medico-psichiatrica sulla persona di M.M. , ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. B), D), E) c.p.p..
Quanto alla parte offesa M.L. , i giudici di appello non avrebbero tenuto conto, nella vantazione dell’attendibilità della parte offesa, dei tratti della sua personalità e specialmente di una tendenza al mendacio, che, essendo intrinsecamente incompatibile con la veridicità delle accuse mosse, doveva essere oggetto di approfondimento a mezzo di perizia medica.
Ciò posto, va rilevato che la richiesta di rinnovazione dibattimentale non presenta i caratteri della decisività prescritti ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. E) c.p.p anche in considerazione del dato che, già nel giudizio di primo grado, come sopra esposto, è stata compiuta dalla consulente del PM Dott.ssa D.R. , una accurata osservazione psichiatrica della M. finalizzata ad accertare la sua capacità a testimoniare, estesa alla caratteriale propensione al mendacio della perizianda, osservazione psichiatrica che ha portato all’accertamento della capacità a deporre di quest’ultima e della non ostatività ad una narrazione genuina e veritiera dei fatti di abuso denunciati, dei disturbi del comportamento diagnosticati, dovuti al contesto ambientale di grave deprivazione socio-culturale nel quale è vissuta; non senza rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente, i Giudici di appello, lungi dall’assumere atteggiamenti elusivi, hanno tenuto in debita considerazione il problema della compatibilità della propensione della M. a mentire e a fantasticare con l’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie, pervenendo alla conclusione della sua credibilità sulla base delle risultanze del’accertamento medico-psochiatrico e delle altre considerazioni espresse.. Stessa valutazione di inammissibilità del motivo in esame deve essere fatta anche con riguardo all’altra richiesta di perizia psichiatrica sulla persona di M.M. . La richiesta in esame era mirata ad accertare le condizioni di salute psichica del predetto per valutare se fosse in grado di cogliere il disvalore della condotta addebitatagli, considerato il contesto ambientale di grave deprivazione socio-culturale in cui egli vive e l’influenza che tale stato abbia potuto esercitare sulla sua capacità di autodeterminarsi secondo i principi del vivere civile.
Orbene, rileva la Corte, che, fermo restando anche per tale accertamento la non riconducibilità nell’ipotesi prevista dall’art. 606 lett. D) c.p.p., esso è inoltre inammissibile anche a norma dell’art. 220 secondo comma c.p.p., non essendo consentita la perizia per accertare il carattere e la personalità dell’imputato, in genere qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Infine, assolutamente corretta sul piano logico ed argomentativo è la considerazione dei Giudici di seconde cure secondo cui lo stato di grave arretratezza culturale e sociale comunque non impediva la comprensione di certi basilari principi della convivenza civile, come è stato peraltro dimostrato dall’iniziativa assunta tempestivamente dallo stesso imputato M.M. di condurre la figlia L. a denunciare le violenze sessuali subite ad opera del fratello G. .
Identico giudizio di inammissibilità, per le ragioni di cui sopra, deve essere espresso anche con riferimento alla richiesta di perizia medica su M.M. per accertare una asserita condizione di impotentia coeudi che, secondo la difesa, smentirebbe le accuse di rapporti sessuali con la figlia. Congrua e condivisibile è la motivazione resa dalla Corte di appello volta ad evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, dalle intercettazione di conversazioni n. 546 e 547 del 29.1.09, risulta che l’uomo fosse in grado di avere rapporti con la figlia e che proprio una momentanea difficoltà di erezione provata in quell’occasione (subito superata), dimostra l’inusualità di quella situazione, allora verificatasi che, diversamente, non sarebbe stata rimarcata dalla figlia (v. perizia di trascrizione della registrazione).
3 – infondato è il terzo motivo secondo concernente l’assorbimento del reato di maltrattamenti in quello di violenza sessuale.
Giova innanzitutto ricordare l’orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte secondo cui il reato di maltrattamenti e quello di violenza sessuale si pongono in rapporto di specialità solo quando le condotte a sfondo sessuale siano le uniche in cui si concretizza la fattispecie criminosa di maltrattamento, mentre i due delitti conservano la loro autonomia e possono concorrere fra loro qualora le violenze sessuali siano solo uno degli atteggiamenti di umiliazione e di compressione della libertà della vittima (Cass. sez III 16.1.010, n.5340, sez IV 12.02. 2010, n.1243, sez III 12.11.2008 n.46375).
In particolare sussiste il concorso formale fra i due reati quando la condotta violenta, seppure ispirata prevalentemente da motivazione di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente, ma inserisca in un contesto di sopraffazione, ingiurie e minacce e angherie, che caratterizzano la condotta di maltrattamenti (Cass. sez III 15.4.08, n. 2665).
Ciò posto, gli atti vessatori e di prevaricazione posti in essere dall’imputato, quali il divieto imposto alla figlia L. di uscire da sola, di frequentare coetanei e persone estranee alla cerchia famigliare, di avere un’autonoma vita di relazione al di fuori dei rapporti parentali, ancora, l’abitudine di chiudere a chiave della porta di casa quando la giovane rimaneva sola, la decisione di farla dormire nella sua camera da letto in un divano- letto posto a lato del letto matrimoniale, infine la pretesa che la giovane lo accudisse di notte portandogli il pappagallo per espletare esigenze fisiologiche cui di giorno era ben capace di assolvere da solo, sono comportamenti che, per quanto verosimilmente dettati dal desiderio di assicurarsi la totale appartenenza della figlia relegandola nell’ambito casalingo ed isolandola dal mondo esterno, per assicurarsi il predominio incontrastato su di lei e la prosecuzione dei loro rapporti sessuali, hanno una comunque autonoma connotazione rispetto alle violenze sessuali, nel cui ambito non possono ricondursi, integrando piuttosto, anche sotto il profilo soggettivo del dolo tipico della fattispecie ex at. 572 c.p., quella serie continua di mortificanti angherie, umiliazioni, privazioni in cui si concreta il reato di maltrattamenti.
4 – altrettanto infondato è il quarto motivo concernente la configurabilità del reato di incesto di cui all’art. 564 c.p. non punibile per il difetto della condizione di punibilità del ‘pubblico scandalo’.
I Giudici di seconde cure hanno fondato, con argomentazioni assolutamente ineccepibili sul piano logico argomentativo, la configurabilità del reato contestato di cui all’art. 609 bis c.p., sull’assenza di un consenso di L..M. ai rapporti sessuali col padre, che la medesima avrebbe subito per lunghi anni senza plateali opposizioni, nella constatata consapevolezza che ogni sua resistenza sarebbe stata inutile in quanto lui l’avrebbe comunque costretta anche con la forza e con minaccia di punizioni corporali, per cui tanto valeva non opporsi (‘cercavo, però anche che io dicevo ‘no’, era come..il no era come un si, tanto valeva dire di si; tanto non cambiava niente; per loro era sempre si’. Il mio corpo era suo, non era neanche mio….lui comandava il mio corpo, il mio cervello, perché lui mi faceva, come per dire, il lavaggio del cervello, riferito a M.M. ). E a tal fine hanno evidenziato che la conversazione intercettata fra i due, nel corso di uno dei loro rapporti erotici, utilizzata dalla difesa per dimostrare l’esistenza di un consenso della giovane, non sarebbe stata rappresentativa della reale situazione in cui negli anni L. era venuta a trovarsi, caratterizzata dalla sua totale impotenza nell’opporsi alla volontà del padre dal quale era completamente soggiogata anche in ragione delle punizioni infertele per indurla ad accettare tale situazione le volte che aveva tentato di ribellarsi; per cui ‘si era creata un’obbligata assuefazione agli abusi programmati e voluti dal genitore’.
Le conclusioni della Corte di Appello sono condivisibili e sorrette da congrue argomentazioni anche con riguardo alla ritenuta non rilevanza, ai fini dell’accertamento della natura consensuale dei rapporti, delle modalità di quella congiunzione carnale oggetto di intercettazione ambientale, quanto alla conversazione tra i due che l’ha accompagnata, posto che l’assenza di opposizione della parte offesa appare piuttosto essere il frutto di una rassegnata accettazione di una situazione incancrenitasi nel lungo tempo, superiore a qualsiasi possibilità di ribellione, altrimenti non evitabile se non a costo di pesanti conseguenza anche fisiche.
Posizione del ricorrente M.G. con riguardo alla violenza sessuale ai danni della sorella M.L. (capo A).
1 – quanto al primo motivo concernente l’attendibilità della persona offesa M.L. , si richiamano le considerazioni svolte con riferimento ad analogo motivo (sub 1) dedotto dalla difesa del ricorrente M.M. .
In particolare va rilevata l’inammissibilità di censure che, ancorché formalmente giustificate dal vizio di motivazione della sentenza ex art. 606 lett. E) c.p.p., ripropongono vantazioni di merito diverse da quelle svolte in primo grado, precluse al giudice di legittimità. E difatti, come già rilevato con riguardo ai motivi dedotti dall’altro ricorrente M.M. , il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 606 co. 1 lett. E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 co. 1 lett. E. Ferma restando tale assorbente considerazione, va ad ogni buon conto rilevato che la motivazione della impugnata sentenza, come integrata da quella di primo grado, appare esaustiva, bene argomentata e coerente nella coordinazione dei passaggi logici attraverso i quali si sviluppa.
È pur vero che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nei reati di abuso sessuale, quasi sempre caratterizzati dall’assenza di qualsiasi altra persona all’infuori della vittima della violenza sessuale, la deposizione della persona offesa è idonea a fondare il convincimento del giudice al pari della deposizione di qualsiasi altro teste estraneo, a condizione che venga effettuato un rigoroso vaglio della credibilità della parte offesa, data la sua particolare posizione che la vede portatrice di interesse antiantitetico con quello dell’autore del fatto, specie se, con la costituzione di parte civile, vengano fatte valere pretese risarcitorie.
Tuttavia, mai come nel caso in esame la sola deposizione della vittima dell’abuso sessuale, pur con il rigoroso accertamento della sua credibilità intrinseca ed estrinseca, non è sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità. E difatti la narrazione della M. non è di facile comprensione per la estrema povertà di contenuti culturali e di strumenti espressivi, che la rendono poco chiara e lineare, a tratti poco aderente al tema trattato per le divagazioni presenti, suscitando il comprensibilmente dubbio di fantasticherie e contraddittori tali da porre in discussione la sua veridicità. Di qui la necessità di ricercare riscontri esterni che possano fugare tali dubbi. Nel senso della necessità di riscontri esterni ex art. 192 secondo comma c.p.p., ritenuti generalmente non necessari per fondare il convincimento sulla deposizione della parte offesa nei reati sessuali, si è espressa la Suprema Corte quando emergano elementi di grave contrasto con la prova dichiarativa, tali da non consentirne il superamento sulla base della sola credibilità intrinseca della deposizione.
I giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del M.G. , non si sono limitati ad una acritica recezione delle dichiarazioni accusatorie ma, con argomentazioni circostanziate, volte a tener conto delle deduzioni difensive, e congrue, hanno posto in evidenza la presenza di riscontri esterni sia con riferimento alla serie indeterminata di fatti di abuso ad opera di G..M. sulla sorella, consumatisi fino al (OMISSIS) nell’abitazione paterna, sia con rifermento a due distinti episodi di violenza sessuale sempre da parte del predetto, avvenuti a distanza di pochi giorni nel settembre 2008, il primo nell’auto di G. , recatosi a prelevare la sorella, fuggita dalla casa del padre per sottrarsi alle sue attenzioni erotiche, il secondo nell’abitazione della nipote N. , figlia di G. , ove M.L. aveva trovato ospitalità dopo il volontario allontanamento dalla casa famigliare. Non senza ribadire, anche con riguardo alle accuse mosse verso il fratello G. , le risultanze dell’accertamento psichiatrico svolto dalla consulente del PM, secondo cui i disturbi della personalità presentati da M.L. , indotti dal prolungato inserimento in un contesto famigliare caratterizzato da grave arretratezza socio-culturale, da isolamento dal mondo esterno e da asservimento all’autorità paterna, con conseguente annientamento della sua personalità, non le hanno impedito, sia pure con i modesti mezzi espressivi e linguistici di cui dispone, essendo peraltro semianalfabeta, di rendere un racconto veritiero, non fantasioso, ancorato alla realtà fattuale.
Il motivo è dunque inammissibile.
Capo C) violenza sessuale perpetrata a M.G. ai danni della figlia minore A. .
1 – Analoga valutazione di inammissibilità, per le ragioni sopra esposte, deve essere compiuta per tale motivo, diretto a riproporre una valutazione delle emergenze processuali, diversa da quella già effettuata dai giudici di merito, preclusa alla Corte di legittimità. Si richiamano a tale proposito le considerazioni svolte quanto ai motivo n. 1) riguardanti la posizione di M.M. e di G. per le accuse ai danni di L..M. .
Stesse considerazioni valgono per gli abusi delle figlie A. e N. contestati a M.G. . Le molestie sessuali ai danni di N. di cui al capo C) di imputazione sono state già stati dichiarati prescritte con la sentenza di primo grado del Tribunale, per cui rimangono quelle ai danni della figlia A. , riguardo alla quali assolutamente congrua e condivisibile è la motivazione della Corte di Appello, che individua inconfutabili elementi di prova nel contenuto delle intercettazioni ambientali n, 1684 del 1.2.2009.
2- inammissibile, poiché ripropone censure già puntualmente esaminate dal giudice di merito, è anche il motivo col quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis comma 3 c.p., con riguardo alla violenza perpetrata da G..M. ai danni della figlia minore A. .
Si rileva, ad ogni buon conto, quanto al motivo della doglianza (assume la difesa che il diniego è erroneamente fondato su argomentazioni che non riguardano la gravità della condotta, come prescritto dalla norma in esame, bensì la personalità del reo, di cui gli atti stessi ‘sono rivelatori’), che dal contesto della motivazione della sentenza impugnata, emerga la decisiva importanza riconosciuta, ai fini del rigetto dell’attenuante in esame, alla natura degli atti posti in essere da G. sulla figlioletta A. , che, benché ritenuti dalla Corte territoriale ‘non invasivi’, hanno pur sempre costituito, secondo l’ineccepibile e congrua motivazione dei giudici, una intrusione e violazione della sfera sessuale della minore, ancora più inaccettabile se si considera che, per l’età della vittima, di appena dodici anni e il delicato momento da essa attraversato, del passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, il comportamento del padre volto a mescolare il gioco, le effusioni paterne con atti dall’inequivocabile contenuto erotico, possa aver ingenerato nella minore un pericoloso fraintendimento circa la non corretta percezione del disvalore di tali atteggiamenti. Dunque il diniego del’attenuante di cui all’art. 609 co 3 c.p., lungi da prendere in esame solo la personalità dell’imputato, viene fondato, nella sentenza impugnata, sugli indici rivelatori della ‘minore gravità dei fatti’ elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, attinenti la minore compromissione della libertà sessuale della vittima e il minore danno riportato.
3 – stesso giudizio di inammissibilità va formulato per il motivo in esame riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche a G..M. .
Si rileva in proposito che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua vantazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, (Cass. Sez. 6, Sentenza 28/10/2010 Rv. 248737).
E comunque i Giudici di merito, con apprezzamento circostanziato ed esente da vizi logici, hanno espresso una valutazione negativa sulla concedibilità delle attenuanti generiche con rifermento ai criteri di cui agli art. 133 c.p., negando la concessione delle attenuanti generiche per entrambi gli imputati, avuto riguardo ai numerosi precedenti penali, alla gravità della condotta, all’assenza di qualsivoglia ravvedimento, al comportamento processuale, in particolare quello di G..M. estensore di una lettera di ritrattazione recante la firma della figlia N. , prodotta in giudizio al fine di essere scagionato dalle accuse di violenze sessuali ai danni della predetta figlia, risultata apocrifa.
Il fatto poi, dedotto dalla difesa del M.G. , che la molteplicità degli episodi di abuso, assunta dalla Corte di Appello come indice della gravità del fatto, riguardi il reato continuato di violenza ai danni della sorella L. (capo A), per il quale è stato operato l’aumento in continuazione, e non quello ritenuto più grave (la violenza sessuale ai danni della figlia A. – capo C) su cui è stata determinata, ex art. 81 cpv c.p., la pena base sulla quale apportare gli aumenti per la continuazione, è circostanza irrilevante posto che la reiterazione degli abusi su L. viene correttamente adoperata ai fini della valutazione globale della gravità della condotta complessiva di G..M. , nei vari reati in cui si è articolata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità o segue per legge la condanna dei ricorrenti M.M. e M.G. al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00, ciascuno, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili. Condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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