Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
sentenza 22 maggio 2014, n. 11364
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24306/2008 proposto da:
P.A., C.L. (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato OLIVIERI GIUSEPPE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INA ASSITALIA SPA (in virtù di fusione per incorporazione di INA VITA SPA e ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA) (OMISSIS), in persona dell’Avv. F.M. in qualità di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA PAOLO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 976/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2008 R.G.N. 4035/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE OLIVIERI;
udito l’Avvocato GIOVANNI SERGES per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con citazione del novembre 1993 i genitori di P.D., P.A. e C.L. convennero dinanzi al tribunale di Napoli il ginecologo S.C. e la Congregazione Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore – da ora breviter CONGREGAZIONE – quale proprietaria della Clinica VILLA ALBINA – chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla nascita del figlio malformato.
Deducevano che il ginecologo non aveva informato la gestante delle condizioni del feto così impedendo il ricorso all’aborto terapeutico.
Si costituivano i convenuti, contestando il fondamento delle domande e chiamavano in causa le assicurazioni ASSITALIA ed ASSICURAZIONI GENERALI per la CONGREGAZIONE. Si costituivano le assicurazioni e chiedevano il rigetto delle domande.
La lite era istruita con prove orali e per interpello del medico e con consulenza medico legale e allegazioni documentali.
2. Il tribunale di Napoli con sentenza 10 novembre 2004 dichiarava la responsabilità del medico e lo condannava in solido con la sua assicuratrice ASSITALIA al pagamento della somma di Euro 177.500,00 oltre interessi compensativi e corrispettivi, rigettava le domande nei confronti della CONGREGAZIONE e del suo assicuratore, compensava tra le parti le spese di lite.
3. Contro la decisione proponeva appello ASSITALIA, deducendo il dolo del medico assicurato e quindi la esclusione dalla solidarietà, chiedeva in via subordinata la condanna nei limiti del massimale di 200 milioni di lire.
I P. si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponevano appello incidentale chiedendo il riconoscimento del danno esistenziale e del danno patrimoniale futuro e per il p.A. anche il risarcimento dei danni patrimoniale e biologico e la condanna solidale della CONGREGAZIONE. Si costituiva la spa ASSICURAZIONI GENERALI, che proponeva appello incidentale condizionato, nel caso di accertamento della responsabilità della CONGREGAZIONE e la riduzione del quantum risarcito; si costituiva infine la CONGREGAZIONE sostenendo l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti.
4. La Corte di appello di NAPOLI con sentenza del 13 marzo 2008, accoglieva lo appello principale e limitatamente quello incidentale, condannando il solo medico S. al ristoro dei danni in favore dei coniugi P. PER LA SOMMA DI EURO 177.500-00 oltre interessi e spese di lite di primo grado già liquidate dal tribunale, nonchè al pagamento della somma ulteriore di Euro 50.000,00 oltre interessi corrispettivi e compensativi del ritardo del pagamento, ma negava la voce risarcitoria per il danno patrimoniale futuro chiesto dai genitori; condannava infine il medico a rifondere agli appellati le spese del grado, liquidate come in dispositivo.
5. CONTRO la decisione hanno proposto ricorso P.A. e C.L., deducendo sei motivi illustrati da memoria; i ricorrenti hanno delimitato il ricorso nei confronti del medico e della sua assicurazione, facendo acquiescenza alle statuizioni della sentenza non impugnate e scindibili per le poste risarcitorie.
Resiste INA-ASSITALIA, incorporante ASSITALIA – con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo memoria.
Motivi della decisione
6. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al sesto motivo, dovendosi rigettare gli altri, per le seguenti considerazioni.
Per chiarezza espositiva si offre la sintesi dei motivi del ricorso P. ed a seguire la confutazione in diritto e le ragioni di accoglimento del sesto motivo.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI del ricorso P..
Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 1362 e 1370 c.c., art. 1372 c.c., comma 1, art. 1917 c.c., comma 1, e art. 1932 c.c., ed a ff 5 si propone il seguente quesito “dica la Corte che la garanzia prevista dalla polizza per la responsabilità civile derivante all’assicurato a termini di legge per fatto proprio, escludendo la applicazione dello art. 1917, comma 1, ne comporta la operatività anche nel caso di condotta dolosa dello assicurato; che la esclusione della garanzia prestata dalle ASSICURAZIONI DI Italia spa è dipesa dalla qualificazione della condotta del Dott. S. come dolosa; che pertanto la prevalenza della clausola sull’art. 1917, comma 1, comporta la affermazione della garanzia assicurativa anche per i danni che il Dott. S. avesse cagionato con condotta dolosa”.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1900 c.c., art. 1917 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il quesito a pag 9 recita: “Dica la Corte che la esclusione della garanzia assicurativa sancita dallo art. 1917, comma 1, per i danni derivanti da fatti dolosi esige la consapevolezza di ragionare con la propria condotta un danno a terzi, sicchè la norma invocata non può essere applicata in caso di semplice coscienza della propria condotta-ritenuta dolosa dalla corte di merito-; che pertanto le Assicurazioni di Italia spa debbono essere tenute alla garanzia assicurativa per i danni patiti dai signori P. – C. in conseguenza del comportamento omissivo del Dott. S.”.
Nel TERZO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 1, e art. 43 c.p., ed a pag 10 di pone il seguente quesito: “dica la CORTE che la ed colpa cosciente non esige la certezza dello agente sul mancato verificarsi dello evento dannoso, ma soltanto la rappresentazione dello evento come una ipotesi astratta, non concretamente realizzabile; che pertanto la condotta del dr S., non sorretta dalla consapevolezza della concreta possibilità del verificarsi dello evento dannoso deve essere qualificata come colposa, con la conseguente inapplicabilità dello esonero da responsabilità dello assicuratore a norma dello art. 1917 c.c., comma 1”.
Nel QUARTO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 1, e art. 43 c.p., comma 3.
IL QUESITO a ff 13 recita: “dica la Corte che a norma dell’art. 1917 c.c., comma 1, la derivazione dei danni da fatti dolosi dell’assicurato, la consapevolezza della antigiuridicità del comportamento, la previsione della concretezza del fatto dannoso, costituiscono fatti impeditivi della operatività della garanzia assicurativa, cosicchè la prova della semplice intenzionalità del comportamento non è idonea a dimostrarne il verificarsi e che pertanto il rigetto della domanda sulla base della provata consapevolezza unicamente della omissione ha erroneamente posto le conseguenze della mancata prova dei fatti impeditivi indicati a carico degli attori appellati, invece che del convenuto appellante”.
Nel QUINTO MOTIVO SI DEDUCE OMESSA 0 INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE in ordine a fatti controversi e decisivi, che vengono indicati a ff 14 sotto due paragrafetti a e b.
SUB A. si sostiene che la valutazione da parte del medico della conseguenza – derivazione – del danno rispetto ad una condotta consapevole, ovvero lo accertamento della sua antigiuridicità, doveva essere meglio motivato, SUB B si sostiene la inadeguatezza della motivazione sul punto della rappresentazione da parte del sanitario dello evento dannoso, come conseguenza concreta della colpa omissiva. NEL SESTO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2909 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione alla mancata integrale valutazione del danno patrimoniale futuro, in relazione alla nota di irreversibilità del danno patrimoniale accertato e liquidato fino alla sentenza, ma non per l’avvenire.
QUESITO IN TERMINI A FF.17.
7. CONFUTAZIONE DEI PRIMI CINQUE MOTIVI E ACCOGLIMENTO DEL SESTO. Le prime CINQUE censure pur essendo articolate in una serie di motivi e relativi quesiti,appaiono tutte intimamente connesse, partendo da alcune asserzioni di fatto sostenute da tesi in diritto, che non attengono alla fattispecie considerata e valutata dalla CORTE DI APPELLO AI FF 5 E 6 della sua motivazione.
ORBENE le prime quattro censure che deducono errores in iudicando appaiono difformi dal modulo propositivo della regula iuris prevista dallo art. 366 bis c.p.c., poichè prospettano una fattispecie diversa da quella esaminata dai giudici del merito in relazione ad un illecito considerato nei termini tradizionali dello illecito civile di cui allo art. 2043 c.c., secondo la originaria citazione dei coniugi P. ed il devolutum in sede di appello, dove assicurato e assicuratore erano ritenuti solidali verso le parti danneggiate. La CORTE ha escluso la responsabilità dell’assicuratore, esaminando la clausola inserita nella polizza che prevede lo oggetto della assicurazione della responsabilità civile per i danni causati a terzi dal medico ginecologo, per fatto proprio connesso alla attività svolta nello esercizio della professione, ed ha interpretato tale conformazione secondo buona fede, nel senso di una previsione di garanzia per i fatti colposi e non anche per i fatti dolosi. DUNQUE la interpretazione della CORTE è logicamente connessa alla ratio legis ordinaria della assicurazione, mentre la interpretazione ribadita nei primi sei motivi, con abili illazioni dovrebbe invece condurre ad una deroga convenzionale al regime dello art. 1917 c.c., comma 1.
SE NE DEDUCE che i primi quattro motivi del ricorso sono inammissibili, poichè nella sintesi descrittiva si discostano dalla valutazione logica e coerente data dai giudici del merito nella interpretazione della polizza e della sua clausola che assicurava la responsabilità civile della condotta di un ginecologo, che spesso opera in condizioni di emergenza ed a rischio di errore involontario o per complicanza non prevedibile o non prevenibile secondo lo stato dell’arte medica ed i mezzi a disposizioni.
LA CORTE INVECE ACCERTA la fattispecie del dolo all’interno della colpa civilmente rilevante, come coscienza e volontà di porre in essere una situazione certa di parto di un feto malformato, costretto ad una sopravvivenza incerta, ma certamente lesiva in misura gravissima della salute e della stessa dignità di persona e con conseguenze patrimoniali disastrose, per è e per gli sventurati genitori. IL DOLO civile, ancorchè posto in essere con una riserva mentale di obbiezione di coscienza, che viene in essere solo in corso di causa e non è mai stata manifestata ai genitori di D. non ha nulla a che vedere con le connessioni per analogia con i precetti della colpa o del dolo penalmente rilevanti. QUI SIAMO NEL CAMPO DELLA IMPUTABILITA’ SOGGETTIVA PER COLPA IN SENSO LATO, e la interpretazione della polizza, del suo oggetto, e della responsabilità secondo buona fede, appartiene ad una quaestio voluntatis che non appare sindacabile in questa sede di legittimità.
IL QUINTO MOTIVO che propone un vizio di motivazione è inammissibile essendo privo del quesito di fatto, riproponendo sotto forma di censura inappropriata in parte le tesi già esposte nei precedenti motivi.
7.2. ACCOGLIMENTO DEL SESTO MOTIVO. Il sesto motivo risulta fondato come error in iudicando, ancorchè sia errato ritenere che si sia formato un giudicato interno sulla parte della liquidazione data, sino al momento della sentenza, come un ristoro equo inclusivo anche dello incerto avvenire.
La CORTE di appello dopo aver dato atto della invalidità pressocchè totale subita da D. sin dal momento della nascita e del dato della irreversibilità di tali gravissime menomazioni, al ff 9 della sentenza accorda alla madre, a decorrere dal fatto e sino alla data della sentenza, un contributo pari a 5000 Euro annue, per la assistenza prestata e la presumibile limitazione della attività lavorativa, mentre nulla può pretendere il marito, che pure è convivente e partecipe, sia per gli affetti che per la solidarietà familiare.
L’ERRORE giuridico compiuto dalla CORTE DI APPELLO attiene alla iniquità dei criteri liquidatori di un danno patrimoniale certo e permanente, posto che la solidarietà familiare come è proseguita sino al tempo del decidere, proseguirà per il resto della vita sino a quando i genitori sopravvivranno. NON può dunque riconoscersi giuridicamente corretta la somma riduttiva liquidata come retribuzione di un danno patrimoniale emergente e da lucro cessante, in una condizione dove l’assistenza al menomato non può essere che continua con sacrifici economici rilevanti, che fanno carico non solo alla madre ma anche la padre, convivente e presente.
La prova del danno economico si desume in via presentiva e secondo un criterio di equità solidale e sociale e non può ricondursi ad un modesto obolo temporaneo. (VEDI tra le ultime CASS 23 APRILE 2013 N. 9779 E 9 MAGGIO 2011 N 10108, E PER IL PRINCIPIO ASSIOMATICO LE SSUU 11 novembre 2008 n.26972).
La Cassazione è con rinvio alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e provvederà alla liquidazione integrale del danno patrimoniale per il rilevante impegno economico sostenuto dai genitori, considerando e la gravità della invalidità e l’impegno continuo di assistenza ed i sacrifici e le perdite economiche, secondo ragionevoli presunzioni.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL SESTO MOTIVO DI RICORSO, rigetta gli altri, cassa e rinvia anche per le spese alla corte di appello di NAPOLI in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014.