SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 22 giugno 2015, n. 12876
Ritenuto in fatto
L’AMPAC spa (con atto del 20, 21, 22 dicembre 2005 e del 26 aprile 2006, in rinnovazione nei confronti del C. ), premesso di aver incorporato la Canavesana Finanziaria spa, convenne in giudizio quali fideiussori A.B. , P.W. , C.E. e As.Ro. , chiedendone la condanna in via solidale o alternativa alla somma di quasi 52 mila Euro.
Espose che la Canavesana era creditrice della Isind srl, restata inadempiente e poi dichiarata fallita, e che i convenuti erano fideiussori per atto del luglio 1987, stipulato contestualmente al contratto di factoring. I convenuti sostennero di non essere obbligati in garanzia, essendo intervenuta nel 1990 una transazione tra le parti, contenente l’espressa rinuncia alla garanzia da parte del creditore.
Nella contumacia di As. , il Tribunale rigettò la domanda. Sostenne che nella transazione vi era una espressa rinuncia alla garanzia, che la transazione era novativa e ritenne liberati i fideiussori dalla garanzia prestata.
Nel giudizio di appello, nel quale restarono contumaci As. e A. , intervenne MIA spa, scissa da AMPAC con trasferimento di ramo di azienda e trasferimento dei crediti, tra i quali quello di causa, che fece propria ogni domanda della AMPAC.
La Corte di appello di Torino, in sintesi, ritenne esistente la garanzia per essersi risolta la transazione non novativa, ma semplice, con conseguente riviviscenza della garanzia originaria, ma dichiarò prescritto il diritto nei confronti di tutti i fideiussori convenuti (sentenza del 4 maggio 2011).
2. Avverso la suddetta sentenza, MIA spa e FINANZA & FACTORING spa (già AMPAC) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
C. e P. hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale affidato a un motivo, al quale hanno resistito con controricorso MIA spa e FINANZA & FACTORING spa.
A. ha resistito con controricorso; As. non si è difeso.
Tutte le parti costituite hanno presentano memorie.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2014 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso ad As. , poi ritualmente effettuata.
In esito alla rinnovazione, As. ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale hanno resistito, con controricorso al ricorso incidentale, le originarie ricorrenti in via principale.
In prossimità dell’udienza odierna, hanno depositato memorie le originarie ricorrenti in via principale, nonché As. ed A. .
Motivi della decisione
La decisione ha per oggetto tutti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
Al fine di rendere più chiare le censure verso la sentenza impugnata, avanzate in via principale e incidentale, nonché l’ordine logico della trattazione delle questioni prospettate, è opportuno dare conto delle argomentazioni alla base della decisione della Corte di appello e, in estrema sintesi, anche della decisione di primo grado.
1.1. Il Tribunale ritenne i fideiussori convenuti liberati dalla fideiussione prestata l’8 luglio 1987, per espressa rinuncia della creditrice, e la transazione a carattere novativo; quindi rigettò la domanda attorea.
1.2.La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado.
Riconosciuto il diritto della società creditrice verso i fideiussori – per la reviviscenza della fideiussone originaria, quale effetto della risoluzione per inadempimento della transazione semplice e non novativa – lo ha poi ritenuto prescritto nei confronti di tutti i fideiussori.
1.2.1. Dapprima, ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale la società creditrice aveva sostenuto la non opponibilità a sé della transazione e della rinuncia della creditrice contenuta nella transazione, per essere tale rinuncia condizionata al rilascio della nuova fideiussione (pacificamente non avvenuta), da parte di soggetti in parte diversi. La Corte ha ritenuto la non esistenza della condizione invocata e, quindi, la opponibilità della transazione e della rinuncia contenuta alla società creditrice. In definitiva, ha escluso che la domanda verso i fideiussori potesse essere accolta sulla base della argomentazione prospettata, secondo la quale la transazione e la rinuncia in essa contenuta era condizionata alla prestazione di nuova garanzia da parte di altri.
1.2.2. Poi, accogliendo il terzo e il quarto motivo di appello, ha ritenuto non novativa la transazione, ma semplice, quindi risolvibile per inadempimento; ed inoltre, risolta per pacifico inadempimento delle condizioni previste, con conseguente riviviscenza della garanzia originariamente prestata rispetto al rapporto obbligatorio originario.
Logicamente preliminare è l’esame del ricorso incidentale proposto da C. e P. , con un motivo; nonché il ricorso incidentale proposto da As. con due motivi.
Essi sono strettamente connessi e mirano ad ottenere il riconoscimento che con la rinuncia i fideiussori erano stati liberati, indipendentemente, quindi, dal profilo della prescrizione del diritto.
I fideiussori C. e P. e, con distinto controricorso As. , deducono con il primo motivo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1362, 1363, 1372 e ss. c.c. nonché 1965 e 1976 cod. civ..
Il fideiussore As. , deduce inoltre, con il secondo motivo, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento al rigetto del primo motivo di appello, da un lato, e degli altri due, dall’altro.
Le argomentazioni dei controricorrenti si concentrano sul carattere novativo della transazione, che erroneamente non sarebbe stato ritenuto dalla Corte di merito facendo cattivo uso dei canoni interpretativi (il primo motivo dei ricorsi incidentali). Quindi, da prospettive diverse, sviluppano censure a partire dal rigetto da parte della Corte di appello del primo motivo di appello, gli uni sostenendo che si sarebbe formato il giudicato sul carattere novativo della transazione, l’As. prospettando la contraddizione tra il carattere novativo della garanzia prestata e il carattere non novativo, ma di novazione semplice, riconosciuto poi alla transazione.
2.1. Logicamente preliminare è quest’ultima censura (secondo motivo del ricorso incidentale As. e ricorso incidentale degli altri due fideiussori. La censura è priva di pregio sotto entrambi i profili.
2.1.1. Il creditore garantito, a fronte della eccepita presenza della transazione e della rinuncia alla garanzia in essa contenuta proposta dai fideiussori, aveva sostenuto: da un lato che la rinuncia era condizionata alla prestazione della nuova garanzia, pure prevista nella transazione; dall’altro che la transazione era semplice, si era risolta per inadempimento, con sopravvivenza della originaria garanzia.
Nell’impugnare la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda, aveva riproposto con l’appello le suddette tesi. La Corte di merito, nel rigettare i primo motivo, ha rigettato la prima tesi attorea, escludendo che la rinuncia fosse condizionata alla prestazione della nuova garanzia. Quindi, ha accolto la seconda tesi attorea e fondato l’astratto riconoscimento del credito in capo al creditore garantito sulla riviviscenza della originaria garanzia per via della risoluzione della novazione non novativa ma semplice.
All’evidenza, non viene in rilievo alcun giudicato sul punto, trattandosi meramente di una tesi difensiva volta alla riforma di primo grado che è stata ritenuta non idonea, in contrapposizione ad altra tesi poi ritenuta meritevole. Lontani, quindi, da capi autonomi della domanda suscettibili di passare in giudicato.
2.1.2. Inoltre, non c’è contraddizione tra l’esclusione della condizione tra rinuncia alla originaria garanzia e rilascio della nuova garanzia e la natura non novativa riconosciuta alla transazione che quella rinuncia e quel nuovo rilascio prevedeva. L’argomentazione spesa dalla Corte di merito non riguarda la natura novativa o meno della transazione, ma solo la verifica se la transazione e la rinuncia alla garanzia in essa contenuta potesse essere considerata non opponibile alla creditrice per via del condizionamento assunto esistente tra rinuncia e nuova garanzia; condizionamento, appunto, ritenuto non esistente; con la conseguenza che la transazione era opponibile alla creditrice anche per la parte della rinuncia.
2.2. Anche il primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali va rigettato.
2.2.1. La Corte di appello ha ritenuto non novativa, ma semplice, la transazione. Premesso che c’è novazione quando tra il rapporto preesistente e quello transatto vi è incompatibilità, nel senso che dal secondo sorga una situazione oggettivamente diversa, ha rilevato l’assenza della novazione perché le parti si erano limitate a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto obbligatorio, richiamando espressamente il primo rapporto obbligatorio per il caso di mancato rispetto delle nuove condizioni (art. 3). Ha ritenuto non rilevante l’espressione ‘viene novato’, perché riferita non al rapporto obbligatorio ma a quello accessorio di garanzia, poi non stipulato.
Ha, poi, ritenuto che, non essendo novativa, la transazione può risolversi per inadempimento, avendo la creditrice Canavesana manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 3, con lettera del 14 aprile 1994, stante l’inadempimento della Isind rispetto ai pagamenti convenuti. Quindi, ne ha fatto conseguire la reviviscenza della fideiussione originaria.
2.2.2. Nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 15444 del 2011, n. 13717 del 2006; n. 1690 del 2006) si sono consolidati i seguenti principi: a) deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un ‘quid medium’ tra le prospettazioni iniziali.; b) il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato; salvo che vi sia un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso; c) nell’ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall’accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l’eventuale venir meno di quest’ultimo fa rivivere l’accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell’accordo originario, nel qual caso l’art. 1976 cod. civ. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l’irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito).
2.2.3. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tutti i suddetti principi ed ha congruamente motivato, senza incorrere in vizi logici e senza violare i canoni legali di interpretazione dei contratti, gli accertamenti in fatto rimessi al suo apprezzamento, con conseguente insindacabilità degli stessi da parte di questa Corte.
2.3. In conclusione, i ricorsi incidentali sono entrambi rigettati.
Le censure contenute nel ricorso principale concernono la prescrizione del diritto.
3.1. La corte di appello sulla prescrizione ha cosi statuito: l’eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dai fideiussori convenuti e ribadita, per il secondo grado ex art. 346 c.p.c. da C. e P. , è fondata. È trascorso il termine ordinario decennale dalla lettera del 14 aprile 1994 alla notificazione dell’atto di citazione dei fideiussori nel giudizio in esame (2005/2006), senza alcun atto interruttivo, né alcuna contestazione da parte della creditrice. Quindi, ha ritenuto il credito azionato prescritto nei confronti di tutti i fideiussori.
È logicamente preliminare l’esame del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la prescrizione del diritto in assenza della eccezione di parte debitrice (per As. ) e nonostante l’intervenuta rinuncia alla eccezione (per A. ).
3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 1310, terzo comma, c.c., in riferimento all’implicita estensione della riconosciuta prescrizione nei confronti di As. e di A. , per estensione dell’eccezione sollevata e coltivata dalle parti sempre presenti.
In effetti, l’As. è restato contumace in primo grado e in appello; mentre l’A. , che aveva eccepito la prescrizione in primo grado, era restato contumace in appello.
La censura è fondata ed il motivo va accolto.
3.2.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “L’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente”. (tra le tante Cass. n. 7800 del 2010). Pertanto, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto prescritto il diritto nei confronti di As. , restato contumace sia in primo grado che in appello.
3.2.2. Né il diritto poteva ritenersi prescritto nei confronti di chi (A. ), pur avendo proposto tempestivamente l’eccezione, costituendosi in primo grado, era restato contumace nel grado di appello. Infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “Il principio sancito dall’art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole; tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l’appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace”. Principio che ha trovato applicazione anche con riferimento alla eccezione di prescrizione (Cass. n. 23489 del 2007).
E, d’altra parte, è nuova, in violazione dell’art. 345 c.p.c. l’eccezione sollevata per la prima volta in appello dalla parte restata contumace in primo grado (Cass. n. 9858 del 2014, sempre in riferimento specifico alla prescrizione).
Conseguente è l’errore in diritto compiuto dalla Corte di appello che di questi principi non ha fatto applicazione, estendendo l’eccezione sollevata da alcuni dei coobbligati.
3.2.3. Deve aggiungersi che la Corte di legittimità ha eccezionalmente riconosciuto la possibilità di estensione dell’eccezione di prescrizione al coobbligato solidale nel caso in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio verso il non eccipiente possa avere effetti pregiudizievoli per l’eccipiente.
Ed infatti, si è affermato il principio secondo cui “L’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell’altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia costituito in giudizio (Cass. n. 6934 del 2007). Da ultimo il principio è stato ripreso e si è sostenuto che: “Nel giudizio di rinvio, ancorché sia preclusa la proposizione di domande ed eccezioni nuove per la natura di giudizio a struttura chiusa, gli effetti della prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri obbligati solidali tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il responsabile del sinistro, già contumace, potesse avvantaggiarsi della prescrizione tempestivamente eccepita dal garante assicurativo, assumendo valore la sua eccezione, sollevata per la prima volta nel giudizio ex art. 383 cod. proc. civ., come adesione a quella altrui proposta)”.
Ritiene il Collegio che non sia necessario esaminare l’eventuale applicabilità dello stesso principio nella specie ora all’esame della Corte, atteso che, per quel che si dirà in riferimento all’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso la prescrizione non opera neanche nei confronti di coloro che l’hanno eccepita.
3.3. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 1310, 1957, 2934, 2943 e 2945 cod. civ. Strettamente collegato è il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine alla esistenza di un solo atto interruttivo del 1994 verso il fideiussori.
Secondo i ricorrenti, la Corte di merito, violando le disposizioni suddette, nel giudicare sull’eccezione di prescrizione sollevata dai fideiussori avrebbe considerato solo l’atto di citazione nei confronti degli stessi fideiussori e non avrebbe preso in esame gli atti interruttivi posti in essere dalla creditrice nei confronti del debitore principale.
Il controricorrente ha eccepito che il creditore non avrebbe rinnovato in appello la controeccezione di interruzione della prescrizione, da intendersi, quindi, rinunciata.
L’eccezione è priva di pregio e va disattesa, mentre le censure del ricorso sono fondate.
3.3.1. Con riferimento alla eccezione del controricorrente, se corrisponde al vero – secondo quanto risulta dagli atti processuali ritualmente richiamati – che la controeccezione in ordine alla interruzione della prescrizione non è stata riproposta in appello dal creditore, tale carenza non impedisce alla interruzione di operare, secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, secondo una linea interpretativa che si era consolidata, l’interruzione della prescrizione, opposta all’eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, è assimilabile alle eccezioni in senso stretto e, se pure non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima dell’eccezione di prescrizione, va proposta nel rispetto dei termini processuali prescritti e, pertanto, il superamento del termine di cui all’art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. la rende tardiva, (tre le tante, Cass. n. 5872 del 2011).
Ma, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite (n. 10531 del 2013), in esito a contrasto che si era determinato sul punto, “Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”.
E, successivamente, il principio è stato specificamente applicato in riferimento alla controeccezione della prescrizione, essendosi espressamente affermato il seguente principio di diritto: “Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione”. (Cass. n. 18602 del 2013).
In conclusione, in applicazione dei principi suddetti, che il Collegio condivide e ai quali intende dare continuità, è irrilevante la mancata riproposizione in appello della controeccezione di interruzione della prescrizione, stante la natura di eccezione in senso lato e la risultanza dagli atti processuali dell’atto interruttivo.
3.3.2. Quanto alla censura contenuta nei due motivi di ricorso in esame, l’accoglimento si fonda sulle considerazioni che seguono. Costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità che: a) ai sensi dell’art. 1310, gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto per gli altri debitori; b) ai sensi dell’art. 1957, quarto comma, oc, l’atto proposto contro il debitore interrompe la prescrizione nei confronti del fideiussore; d) l’obbligazione dei fideiussori e del debitore principale è solidale, come risulta dal contratto e dalla legge (1944 c.c.); e) ai sensi degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma c.c., se l’interruzione è avvenuta mediante atto con il quale si inizia il giudizio, la prescrizione non corre sino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che lo definisce. Con riferimento all’ultimo principio si è sostenuto che “La disciplina dell’art. 1310, primo comma, cod. civ., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (tra le tante, Cass. n. 1406 del 2011).
In applicazione dei suddetti principi valgono quali atti interruttivi quelli posti in essere dal creditore nei confronti del debitore principale ed, in particolare, nella specie è sufficiente rilevare l’esistenza, pacifica, del giudizio iniziato nel 1996, per l’accertamento del credito vantato verso il debitore principale, e conclusosi nel 2001 con sentenza passata in giudicato, dalla quale è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale, anche nei confronti dei condebitori solidali rimasti estranei al giudizio.
Poiché il giudizio di cui ci occupiamo ha avuto inizio nel 2005, evidente il mancato compimento del termine decennale di prescrizione.
3.3.3. In conclusione, il ricorso principale è accolto e il diritto di credito azionato non è prescritto nei confronti di C. e P. , che avevano eccepito l’intervenuta prescrizione, per effetto dell’atto interruttivo della prescrizione costituito dal giudizio iniziato nel 1996 e concluso nel 2001 nei confronti del debitore principale; il diritto di credito non è prescritto nei confronti di As. in assenza della eccezione di prescrizione e nei confronti di A. per l’intervenuta rinuncia alla eccezione.
3.3.4. In esito all’accoglimento del ricorso principale e al rigetto dei ricorsi incidentali, la Corte di appello di Torino, cui si rinvia anche per le spese del presente giudizio, deciderà la controversia ritenendo – sul presupposto della transazione semplice intervenuta tra le parti, risolta per inadempimento – la reviviscenza dell’originaria garanzia fideiussoria e la non prescrizione del diritto nei confronti di tutti i cofideiussori.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione decidendo i ricorsi riuniti, rigetta i ricorsi incidentali; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Leave a Reply