SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza  20 settembre 2012, n. 15934

 

Svolgimento del processo

1. Con citazione del 10 gennaio 2003 lo avvocato S.L. di Udine conveniva dinanzi al Tribunale il calciatore professionista An.Se. e ne chiedeva la condanna al pagamento della soma di L. 929.120.000, inclusa una penale di 500 milioni, oltre interessi legali, in relazione ad inadempienze ai patti contrattali stipulati il 24 giugno 1999, allorché il giocatore era stato ingaggiato dalla spa Hellas Verona per le stagioni 1999-2003. Nel corso del 2003 il calciatore aveva sottoscritto direttamente con la spa Brescia Calcio un contratto di prestazioni sportive, violando i patti contrattuali con pregiudizio per la immagine professionale del procuratore sportivo.

Il convenuto Se. si costituiva, chiedendo il rigetto delle pretese, sul rilievo che al tempo della stipula entrambe le parti avevano accettato le regole proprie dello ordinamento sportivo del calcio italiano, anche in tema di contrattazione e che il contratto apertamente le violava, onde doveva ritenersi nullo ai sensi del capoverso dello art. 1322 c.c.; deduceva inoltre l’annullamento del mandato per conflitto di interessi essendo il procuratore anche mandatario per la Hellas Verona, la illiceità del mandato contenente un patto di quota lite. In via gradata deduceva la riduzione ad equità della penale ed invocava la restituzione di 300000 marchi asseritamene pagata all’attore.

2. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 16 gennaio 2006 n.55, ha rigettato sia le domande proposte dall’avv. S., che sosteneva la validità del mandato in esclusiva, soggetto alle norme del codice civile ma non anche a quelle dell’ordinamento sportivo e del regolamento della attività di procuratore sportivo, sia le domande del calciatore, accertava la invalidità e la inefficacia del contratto di mandato e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite.

Per quanto qui ancora interessa, in relazione agli sviluppi delle vicende processuali, il tribunale accertava che l’oggetto del mandato professionale conferito dal convenuto, giocatore professionista che si inseriva nel gioco del calcio italiano, coincide nella sostanza con la attività tipica del procuratore sportivo, come definita dal regolamento per lo esercizio della attività di procuratore sportivo, vigente al tempo della stipula del contratto – giugno 1999 – citando gli artt. 1 e 12 del regolamento.

Il tribunale riferiva quindi correttamente gli arresti giurisprudenziali di questa Corte: Cass. 23 febbraio 2004, n. 3545, 28 luglio 1981 n. 4845 e 5 gennaio 1994 n. 75, per trarne il principio interpretativo filonomattico secondo cui la violazione delle norme dell’ordinamento sportivo che disciplinano i rapporti contrattuali tra il procuratore sportivo ed il calciatore professionista, sono poste reciprocamente a garanzia del giocatore e del suo procuratore, in uno spirito di leale collaborazione e di assistenza, e dunque integrano il contenuto del contratto, che nella forma e nella sostanza deve rispettare le regole di garanzia previste dall’ordinamento sportivo.

Stabilite le premesse in diritto, il Tribunale ha esaminato la conformità del mandato al modello referenziale integrato della garanzie del disciplinare sportivo, ed ha constatato che “nel caso in esame il contratto di mandato non ha rispettato nella forma e nella sostanza alcune fondamentali regole poste dallo ordinamento sportivo. Quanto alla forma in senso lato, la norma dell’art. 9 previgente dispone che ogni incarico del tipo di quello conferito dal convenuto allo attore, a pena di nullità, oltre a dovere essere conferito con atto scritto, utilizzando i moduli predisposti per ciascuna stagione sportiva dalla F.I.G.C., deve essere conforme alle prescrizioni del modello tipo allegato B al Regolamento e poi entro venti giorni dal conferimento deve essere depositato presso la federazione.

Quanto alla SOSTANZA il tribunale ha accertato che il contratto è in palese contraddizione con due fondamentali prescrizioni, ossia quella della durata dello impegno di esclusiva per il calciatore e quella relativa al compenso.

Secondo la regola di cui allo art. 9 comma 6 del regolamento, le clausole degli incarichi non conformi al presente regolamento sono sostituite di diritto dalle clausole del modello tipo. Ma, osserva il tribunale, nel caso in esame non vi è spazio per tale inserimento automatico, peraltro neppure chiesto dallo attore, in quanto trattasi per lo ordinamento federale di contratti privi di efficacia giuridica in quanto non depositati o non spediti.

Il tribunale non indugia nella qualificazione del mandato come negozio atipico, o normativo misto, ma formula due distinte rationes decidendi: la prima attiene alla inefficacia giuridica del contratto di mandato, in relazione alla sua forma ed al suo contenuto contrari al modello di garanzia predisposto dal regolamento federale; la seconda ratio attiene all’applicazione della sanzione prevista dal codice civile nel capoverso dello art.1322, che limita l’autonomia privata, ove in un contratto “atipico” venga in evidenza il perseguimento di interessi non meritevoli di tutela, come appaiono quelle del mandato in esclusiva, sanzionato da una pesantissima penale per qualsiasi tipo di inosservanza delle direttive e dei controlli del procuratore vigilante.

INFINE un accertamento preliminare: “è determinante la circostanza che il contratto de quo è stato stipulato tra soggetti che volontariamente, l’uno con il tesseramento e l’altro con la iscrizione si sono obbligati a stipulare futuri contratti rispettando determinate forme, e si tratta di un contratto che è assolutamente privo di efficacia proprio nell’ordinamento sportivo, riconosciuto dall’ordinamento statale”.

3. CONTRO la decisione ha proposto appello lo avvocato S. deducendo:

“In via principale e nel merito: accogliere il presente appello ed in riforma per quanto di ragione dell’appellata sentenza, previa declaratoria della validità ed efficacia del contratto di opera e o di mandato del 24 giugno 1999, tra le parti; in subordine previa applicazione di tutte le norme sopraindicate,condannare il convenuto al pagamento in favore dello attore dello importo di Euro 479.333,97 oltre IVA e CPA… con interessi legali e rivalutazione dal 21 luglio 1999, In estremo subordine e salvo gravame compensare integralmente le spese e competenze del primo grado del giudizio”; resisteva il calciatore e proponeva appello incidentale, chiedendo in via preliminare il rigetto dello appello per genericità dei motivi e in sia subordinata lo accoglimento dello appello incidentale, sempre con la condanna dell’appellante alle spese del doppio grado del giudizio.

4. La Corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 24 luglio 2007, ha rigettato gli appelli principale e incidentale, confermando la sentenza del tribunale di Udine, e compensando le spese del grado di appello.

PER QUANTO qui ora interessa la Corte triestina, nel ribadire lo accertamento fattuale e interpretativo del rapporto, compiuto dal primo giudice, anche con riferimento ai dicta della Cassazione sulla integrazione tra la normativa negoziale codificata con quella regolamentare a garanzia dei professionisti e dell’equilibrio tra le reciproche prestazioni, puntualizzava – a ff. 11 della motivazione – che il rapporto del giugno 1999, era stato posto in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, per favorire l’interesse del contraente che presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, aveva invece squilibrato il sinallagma vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello garantito dal disciplinare federale.

La Corte a ff.13 sottolinea che “non può seriamente negarsi la piena consapevolezza di siffatto divieto da parte del S., nella duplice veste di professionista legale e di procuratore sportivo, sicché lo stesso era pienamente edotto che il rapporto in questione era irrilevante nell’ordinamento sportivo, nel quale al contrario doveva esplicare la sua efficacia”.

Aggiunge poi la Corte che la azione di arricchimento invocata nella memoria, risulta inammissibile oltre che infondata.

5. Contro la decisione ricorre l’avv. S. deducendo nove motivi di ricorso illustrati da memoria, resiste la controparte con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

6. Il ricorso, ratione temporis, è soggetto al regime dei quesiti, in relazione ai quali avviene la puntuale verifica di specificità, decisività ed autosufficienza.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.

Per chiarezza espositiva si procede dapprima ad una sintesi dei motivi, ed a seguire alla loro confutazione in punto di diritto.

6.1. SINTESI DEI MOTIVI.

Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando per violazione dello art.1362 cod.civile, sul rilievo che in claris non fit interpretatio. Quesito in termini a ff.7 dove si richiama il testo del contratto di mandato professionale ad avvocato iscritto al relativo Albo, che è diverso dal contratto di mandato ad agente sportivo o procuratore sportivo iscritto allo albo degli agenti della Federazione italiana gioco del calcio.

Nel SECONDO motivo si deduce l’error in iudicando per violazione o falsa applicazione della norma dell’art. 1322 secondo comma c.c. sul rilievo che essa non si applica al contratto di mandato professionale, che è un contratto tipico, con una propria autonoma e lecita causa. QUESITO a ff.13 dove si sottolinea che il calciatore professionista era tesserato e residente all’estero, onde non era soggetto al regolamento della federazione italiana.

Nel TERZO motivo si deduce error in iudicando per la violazione o falsa applicazione delle norme dello art. 115 primo comma c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello confonde lo oggetto del contratto con le sue finalità. Quesito in termini a ff.14 dove si puntualizza che se il contratto è tipico la ricerca dello scopo è ininfluente.

Nel QUARTO motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli artt. 1703, 1720, 2222, 2229, 2233, 1322 secondo comma cc, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c.. La tesi, ribadita nel quesito a ff. 21 e 22 del ricorso, è che alla fattispecie di un negozio tipico di mandato professionale si applicano le regole del codice civile per tale figura, restando inapplicabile la norma sanzione dello art. 1322 secondo comma che riguarda i contratti atipici, e si insiste sulla circostanza che al tempo del contratto il giocatore non era ancora tesserato presso la FIGC.

NEL QUINTO motivo si deduce l’error in giudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 primo comma c.c. e art. 180 e 183 c.p.c. all’epoca vigenti, sostenendosi che la deduzione in appello era tempestiva e che la domanda di arricchimento era fondata.

Nel SESTO motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1371 c.c., sostenendosi come errata la pronuncia della corte di Appello secondo cui non era possibile una interpretazione conservativa del contratto di mandato. Quesito in termini a ff 28 dove si propone una soluzione positiva.

Nel SETTIMO motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli artt. 2126 c.c. 35 e 36 della Costituzione e art. 1 legge 3 agosto 1949 n.536, in relazione al DM 5 ottobre 1994 n. 585, art. 61 e 62 legge 27 novembre 1933 n.1578 in relaz. art. 360 n.3 cod. proc. civile.

LA TESI, articolata nel quesito a ff 30, è che anche nel caso di nullità del mandato, spetta al professionista in equo compenso.

Nell’OTTAVO motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. in relazione alla mancata compensazione delle spese di primo grado. QUESITO A FF.32.

Nel NONO motivo si deduce motivazione insufficiente e o contraddittoria su punti decisivi del giudizio, indicati nei punti da 1 a 8 dei motivi di appello, rielaborando le censure in punto di diritto e la circostanza che erroneamente era stato considerato come tesserato presso la FIGC – vedi a ff 33 del ricorso.

Nella MEMORIA SI INSISTE A FF 3 SULL’ERROR IN PERCIPIENDO SULLA PROVA DOCUMENTALE EMERGENTE DALLO STESSO CONTRATTO DI MANDATO A PAG. 1 DEL CONTRATTO da cui emerge che il S. , cittadino croato, residente a XXXXX è tesserato presso la società sportiva croata Hadyuk Split.

7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

Il primo motivo, nella sua formulazione, è inammissibile in quanto la regula iuris che si propone prescinde dalla corretta sintesi descrittiva della fattispecie concreta considerata conformemente dai giudici del merito che hanno esaminato la forma e il contenuto del contratto ma in un regime diverso da quello suggerito con la prima tesi che invoca la sola applicazione della disciplina codicistica.

È inoltre inammissibile in quanto il ricorrente pretende per la terza volta la valutazione nel merito della funzione negoziale del contratto, che come contratto misto normativo, è stato correttamente inquadrato nella disciplina integrata con il disciplinare regolamentare della federazione calcio italiana, nella quale il giocatore croato entrava a far parte come giocatore professionista.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione, e risultano infondati in punto di diritto, riproponendo la tesi della intangibilità del contratto di mandato professionale, ritenuto in frode alle regole dell’ordinamento sportivo di calcio che prevedono garanzie formali e sostanziali in favore dei giocatori, a prescindere dalla nazionalità di provenienza, altrimenti potrebbe sorgere questione di rilevanza Europea ai sensi dello art.81 del Trattato con intervento della Commissione Europea, nel senso che la legislazione italiana o la interpretazione giurisprudenziale italiana condurrebbe ad un discrimine odioso tra giocatori professionisti italiani o stranieri.

SULLA disciplina da applicare ad un contratto misto normativo, che assume la forma di un contratto neutro di mandato,mentre realizza l’oggetto e la causa propria della ragione di un affare che avvantaggia l’avvocato procuratore sportivo, correttamente vale il criterio della disciplina integrata, nel senso che le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all’epoca del contratto. NON ASSUME DUNQUE giuridico rilievo, in relazione ai detti motivi, la circostanza che il giocatore S. provenisse da federazione estera.

LA DISCIPLINA INTEGRATA considera giustamente la ragione dello affare, come la vera causa illecita sottostante, onde correttamente si applica la invalidazione di cui al secondo comma dello art. 1322 c.c. per ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dagli artt. 2 della Costituzione in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista.

Estero che viene in Italia per svolgere attività sportiva garantita.

CONSOLIDA questa lettura la delibera della Autorità garante per la Concorrenza e del Mercato del 31 marzo 2005 che ha invitato la FIGC a riformare le regole di settore in base a criteri di proporzionalità delle regole, limitando le esclusive riservate agli agenti dei calciatori, abolendo le penale per la revoca del mandato, prevedendo contratti meno vincolanti, abolendo le clausole sulla scadenza dei contratti, eliminando i conflitti di interessi.

Orbene, la interpretazione dei giudici del merito e della Corte di appello, rendono una lettura adeguata alle esigenze di equità contrattuale sportiva così attentamente avvertite della stessa Autorità garante.

IL QUINTO motivo risulta inammissibile in ordine alla incoerenza del quesito rispetto alla fattispecie negoziale considerata come illecita ed invalida.

Poiché la azione è stata proposta su domanda fondata su titolo nullo,non è possibile richiedere,anche se in limine iudicii, la indennità per arricchimento senza causa, posto che la causa era invece ben reale e decisamente nulla.

Il SESTO motivo è inammissibile in quanto propone una interpretazione conservativa di parti non nulle, non meglio precisate, senza considerare la chiara ratio decidendi della Corte di appello secondo cui la nullità riguardava elementi strutturali essenziali, che non potevano essere integrati neppure ricorrendo al modulo non sottoscritto.

Il SETTIMO motivo è INAMMISSIBILE nella parte in cui dal contesto delle numerose norme sostanziali indicate non emergono le ragioni della pretesa violazione ed è manifestamente infondato nella pretesa al compenso di cui allo art. 1226 c.c. che non può competere alla parte, avvocato o procuratore sportivo, che redige un contratto per eludere un regime garantito dall’ordinamento sportivo i favore e della serietà degli agenti procuratori e dei diritti del giocatore professionista, così commettendo un illecito contrattuale.

L’OTTAVO motivo in punto di regolamentazione delle spese è inammissibile per la censura della mancata compensazione delle spese di primo grado, che non risulta dedotta come motivo di appello, ed è inoltre giuridicamente infondata.

IL NONO MOTIVO, che riassume le otto censure svolte in appello, ora indicandole come vizio di ragionamento, è inammissibile in quanto non precisa il fatto controverso in ordine al quale il vizio si pone. VEDI Cass. 7 marzo 2007 n. 5274.

In conclusione in ricorso deve essere rigettato; le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.L. a rifondere a An.Se. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

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