Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 20 luglio 2015, n. 31387
Ritenuto in fatto
1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di M.B. il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra dell’Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la Questura di Milano – Ufficio Denunce – mezz’ora dopo l’inizio delle manifestazioni sportive in questione, per la durata di anni due.
Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto richiedeva la convalida dei provvedimento, notificato in data 2/4/2014 ore 19,20.
Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 4/4/2014, ore 16,40, convalidava il provvedimento del Questore.
Rilevava il G.i.p. che fosse certa l’attribuibilità al B. delle condotte indicate nel provvedimento del Questore (interruzione di un allenamento, con impedimento ai giocatori ed all’allenatore di svolgere la propria attività) e che esse fossero riconducibili alle ipotesi previste dall’art.6 comma 1 L.401/89.
Nonostante la peculiarità della fattispecie (la condotta era rivolta contro i giocatori della propria squadra, accusati di scarso impegno nelle gare) non c’era dubbio che la condotta medesima fosse collegabile a manifestazioni sportive (per tali dovendosi intendere non solo le gare ma anche la preparazione ad esse).
La condotta (violenta e minacciosa), infine, riconducibile all’art.610 cod.pen., era contemplata nelle previsioni dell’art.6 cit.
2. Ricorre per cassazione M.B., a mezzo dei difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all’art.6 comma 1 L.401/89 e 2 bis D.L. 20/8/2001 n.336, in quanto i fatti sarebbero avvenuti in occasione di una seduta di allenamento della squadra Olimpia basket di Milano, in luogo diverso da quello dove si disputano le gare.
Denuncia altresì la violazione di legge (art.6 comma 1 L.401/89 e 2 bis D.L. 20/8/2001 n.336) con riferimento alla riconducibilità al ricorrente della condotta ascritta alle ipotesi previste dalla norma.
Assume che non vi era stata alcuna colluttazione od alterco minaccioso; ma, anche a voler ritenere configurabile nel comportamento tenuto l’ipotesi di cui all’art.610 cod.pen., non potevano trovare applicazione le prescrizioni imposte, non essendo tale fattispecie prevista nell’elenco tassativo di cui all’art.6 cit.
Considerato in diritto
1. II ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), risolvendo il contrasto giurisprudenziale manifestatosi in relazione ai requisiti minimi del provvedimento dei Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art.6 L.13.12.1989 n.401 e succ.modif.,dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale n.512 dei 20,11.2002, n.136 dei 23.4 1998 e n.234 del 20.1.1997, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere.
Con la predetta decisione le sezioni unite hanno anche precisato che il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto dei percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato.
3. In ordine al fumus di attribuibilità delle condotte ai ricorrente, il G.i.p. ha indicato, richiamando la parte narrativa del provvedimento dei Questore, che il ricorrente aveva partecipato insieme a numerose altre persone alla interruzione dell’allenamento dei giocatori della squadra di basket Olimpia Milano, occupando il campo ed impedendo la prosecuzione dell’allenamento. Si trattava, quindi di una condotta minacciosa e violenta.
Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla fattispecie in esame.
Nell’espressione “a causa di manifestazioni sportive” debbono, invero, ricomprendersi anche le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità (cfr. Cons.Stato, sez.3, 8/11/2011).
Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.
Si addebitava, invero, ai giocatori di non essersi impegnati sufficientemente nelle competizioni, tanto da determinare l’eliminazione della squadra da un trofeo nazionale, e la mancanza di vittorie a livello di campionati nazionali ed internazionali.
Le precedenti pronunce di questa Corte, richiamate dal ricorrente, si riferiscono ad ipotesi diverse (festeggiamenti indetti per commemorare la fondazione di una società calcistica; manifestazione nelle strade cittadine) da quella in contestazione (interruzione di un allenamento in vista della partecipazione a manifestazioni sportive).
4. Infine, quanto al secondo motivo di ricorso, il G.i.p. non si è limitato a far riferimento all’art.610 cod.pen., avendo evidenziato che la condotta violenta e minacciosa, consistita nell’interrompere l’allenamento ed impedire la prosecuzione dello stesso, fosse certamente riconducibile alle previsioni di cui all’art.6 L.401/89.
5. Al rigetto dei ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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