cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 20 gennaio 2016, n. 2221

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 23/12/2014 del Tribunale del riesame di Urbino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 23/12/2014 di quello stesso Tribunale che, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta dal sig. (OMISSIS), sulla premessa che il ricorrente si era avvalso della procedura di rimpatrio della somma complessiva di euro 350.000,00, con pagamento dell’imposta straordinaria pari ad euro 25.000,00, e sulla conseguente deduzione del dubbio circa l’effettivo superamento della soglia di punibilita’, ha disposto la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4, (omessa dichiarazione, a fini Irpef, di elementi attivi pari ad euro 540.421,00 per l’anno di imposta 2008).

1.1.Con il primo motivo eccepisce la nullita’ dell’ordinanza per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale e conseguente violazione dell’articolo 178 c.p.p., lettera b).

1.2. Con il secondo motivo eccepisce l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, del Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 102 del 2009, degli articoli 321 e 324 c.p.p..

Lamenta, al riguardo, che:

a) Non v’e’ certezza alcuna che le somme rimpatriate costituissero l’oggetto della condotta incriminata. Tale circostanza e’, anzi, da escludere perche’ la procedura di rimpatrio delle somme evase era consentita solo per quelle detenute all’estero alla data del 31/12/2008 e che dunque non potevano essere oggetto della condotta dichiarativa consumata il (OMISSIS);

b) In ogni caso, ai fini del sequestro preventivo e’ sufficiente l’indizio del reato, non la prova;

c) Pur ipotizzando che le somme rimpatriate facessero riferimento alla condotta ipotizzata, in alcun caso potrebbe operare la causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis, che presuppone il rimpatrio dell’intero profitto illecitamente conseguito;

d) Il pagamento dell’imposta straordinaria non puo’ essere assimilato al pagamento dei ratei dell’imposta evasa e dunque non incide sulla quantificazione del profitto e sulla conseguente possibilita’ di ridurre il sequestro;

e) in ogni caso ancora, anche a voler detrarre dall’imposta evasa la somma pagata o dall’imponibile contestato la somma recuperata, in ogni caso resterebbero superate entrambe le soglie di punibilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.

3. E’ fondato il primo motivo, risultando, dall’esame degli atti, l’omessa comunicazione al PM dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale del 23/12/2014 alla quale il titolare dell’azione penale non risultava in alcun modo rappresentato. Ne risulta evidentemente violato il diritto al contraddittorio garantito a tutte parti (e dunque anche al pubblico ministero) dall’articolo 111 Cost., comma 2, e presidiato dalle nullita’ previste dall’articolo 178 c.p.p. e segg..

L’ordinanza impugnata e’ percio’ nulla per violazione dell’articolo 178, lettera b), in relazione all’articolo 324 c.p.p., comma 6.

4. Il ricorso e’ in ogni caso fondato anche nel merito.

4.1. Ai sensi del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, articolo 13 bis, comma 4, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, come ulteriormente modificato dal Decreto Legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2009, n. 141, il rimpatrio (o la regolarizzazione) delle attivita’ finanziarie e patrimoniali illecitamente trasferite e detenute all’estero e l’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria di cui al comma 1 escludono la punibilita’ per i reati tributari di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2, 3, 4, 5 e 10. L’imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

4.2. Questa Corte ha gia’ affermato che l’adesione allo “scudo fiscale” non determina un’immunita’ soggettiva in relazione ai reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all’estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, cio’ perche’ la causa di non punibilita’ prevista dal Decreto Legge n. 103 del 2009, articolo 1, si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonche’ a quello di occultamento o distruzione di scritture contabili, ed offre copertura penale solo per i reati in cui sono rilevanti i capitali trasferiti e posseduti all’estero, poi rimpatriati o regolarizzati (Sez. 3, n. 28724 del 05/05/2011, Lamprecht, Rv. 250605; Sez. 3, n. 41947 del 02/07/2014, Societa’ Rentcar Chartering Gmbh, Rv. 261395).

4.3.Come e’ stato efficacemente spiegato, “tale esonero dalla punibilita’ va inteso in termini rigorosamente restrittivi nel senso che si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio; cio’ per non sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia che avrebbe richiesto la maggioranza qualificata di cui all’articolo 79 Cost., comma 1. La ratio di questa previsione speciale (l’articolo 13 cit.), che assegna al rimpatrio dei capitali e al pagamento dell’imposta straordinaria anche l’effetto di sopravvenuta causa di non punibilita’, e’ quella di evitare che la domanda di regolarizzazione comporti anche l’emersione di una condotta di trasferimento all’estero di capitali per spontanea dichiarazione del suo autore; cio’ che potrebbe costituire una remora all’utilizzo della regolarizzazione stessa che il legislatore ha invece inteso promuovere. Si giustifica allora quello che descrittivamente viene indicato come scudo fiscale: la condotta di trasferimento all’estero di quei capitali rimpatriati con la regolarizzazione mediante pagamento di imposta straordinaria e lo stesso possesso all’estero di tali capitali vengono depurati di ogni rilievo penale al fine dei menzionati reati fiscali. Ma non c’e’ alcun effetto espansivo esterno nel senso di un’immunita’ soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all’estero e successivamente oggetto di rimpatrio. Tale interpretazione restrittiva trova un puntuale riscontro nella espressa previsione dell’articolo 13, comma 4, che predica l’applicabilita’ dell’esonero della responsabilita’ penale “limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo”. Ne’ cio’ e’ contrastato dalla cit. Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 8, comma 6, lettera c), – pure richiamato dall’ari 13 cit. – che riferisce si’ tale immunita’ alle “annualita’” oggetto di integrazione, ma cio’ fa perche’ in quel caso (della Legge n. 289 del 292) la regolarizzazione (o condono) aveva ad oggetto proprio annualita’ di reddito, mentre la regolarizzazione di cui all’articolo 13 cit. (del Decreto Legge n. 78 del 2009) riguarda non gia’ annualita’ di reddito, ma il trasferimento all’estero di determinati capitali” (cosi’ in motivazione Sez. 3, n. 28724 del 2011, cit).

4.4. E’ percio’ preciso onere dell’interessato allegare quantomeno, anche se solo a livello indiziario in questa fase, la sussistenza dei fatti integranti la speciale causa di non punibilita’ indicando gli specifici elementi e le circostanze dai quali si puo’ desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono a quelle oggetto della condotta incriminata o comunque hanno attinenza con il reato contestato, potendo non esser sufficiente, a tal fine, la mera presentazione della dichiarazione integrativa.

4.5. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’eccezione secondo la quale la speciale causa di non punibilita’ non si applica ai reati dichiarativi consumati nell’anno 2009, sol perche’ si deve trattare di capitali detenuti all’estero non oltre il 30 dicembre 2008, non trova fondamento nella lettera e nella “ratio” della norma che nel prevedere, per la presentazione della dichiarazione integrativa, il termine dal 15 settembre 2009 al 30 aprile 2010 necessariamente presuppone la gia’ avvenuta presentazione di dichiarazioni fiscali infedeli.

4.6. La concreta efficacia estintiva del reato oggetto di contestazione del pagamento dell’imposta straordinaria viene desunta dal Tribunale in base al mero confronto tra l’importo rimpatriato (euro 350.000,00) e l’ammontare degli elementi attivi non dichiarati (euro 540.000,00), rimandando alla fase di merito l’approfondimento in ordine alla effettiva operativita’ della speciale causa di non punibilita’.

4.7. Non v’e’ dubbio che l’elemento indiziario di accusa possa essere eliso da un elemento indiziario di segno contrario e che, come affermato dal Tribunale, il giudizio cautelare reale puo’ fondarsi anche su elementi presuntivi “in bonam partem”; tuttavia perche’ il contribuente/persona sottoposta alle indagini possa beneficiare della speciale causa di non punibilita’, e’ necessario che vi sia, anche in sede cautelare, una certa, ancorche’ non esatta, corrispondenza tra la somma rimpatriata e quella oggetto di contestazione. E’ necessario altresi’ che tali presunzioni fondino su dati di fatto noti che rendano quantomeno ragionevole l’approdo al fatto ignoto.

4.8.Nel caso in esame e’ agevole evidenziare che gli importi sono notevolmente differenti tra loro, il che costituisce argomento sufficiente a sterilizzare, sul piano indiziario e “rebus sic stantibus”, l’eccepita efficacia estintiva della dedotta causa di non punibilita’.

4.9.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Urbino perche’ accerti, sia pure in modo sommario e nei limiti della specifica fase cautelare, il riferimento delle somme rimpatriate al reato dichiarativo provvisoriamente contestato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Urbino.

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