cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 maggio 2015, n. 20561

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza di 27/10/2014 della Corte di Appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;

udito il P.M., in persona del Sost.Proc.Gen. DI NARDO Marilia, che ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 27/10/2014, confermava la sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 18/04/2013, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di anni 1 di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, per avere, quale socio unico e legale rappresentante della ” (OMISSIS) srl”, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicato nella dichiarazione annuale, relativa all’anno 2006, elementi passivi fittizi (pari a complessivi euro 779.012,13).

Nel disattendere i motivi di appello, rilevava la Corte territoriale che, come gia’ evidenziato dal primo giudice, la documentazione prodotta dalla parte in sede di verbale di constatazione (fotocopie di contratti), non poteva essere presa in considerazione dal momento che gli accertamenti disposti sulle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano avuto esito negativo (non erano stati rinvenuti ne’ gli amministratori, ne’ le sedi).

Di nessuna utilita’ doveva, poi, ritenersi l’escussione degli amministratori delle predette societa’, sia per la genericita’ dell’oggetto della loro deposizione, sia perche’ non si sarebbe potuto comunque superare l’inidoneita’ della documentazione a supportare la versione difensiva.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), denunciando, la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione, con riferimento all’omessa applicazione dell’istituto della messa alla prova.

Come risulta dalla stessa sentenza (pag. 4), in sede di discussione era stata avanzata richiesta di “messa alla prova”. Su tale richiesta, avanzata tempestivamente (essendo stata la norma introdotta di recente con la Legge n. 67 del 2014), la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.

Con il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva.

Gia’ nel giudizio di primo grado era stata fatta richiesta di verifica in ordine alla genuinita’ e validita’ dei documenti contabili prodotti da (OMISSIS) srl, in sede di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, e di escussione dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai rapporti intercorsi con le societa’, di cui i predetti erano amministratori. Tale richiesta veniva riproposta in sede di appello.

I Giudici di merito, senza alcun approfondimento istruttorio sul punto, hanno apoditticamente ritenuto inattendibili ed invalide le schede contabili relative alle due societa’.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’, non avendo tenuto conto la Corte di merito della documentazione prodotta in sede di proceduta di accertamento con adesione, dalla quale, in ogni caso, emergeva il non superamento della soglia percentuale di punibilita’, di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4.

Con il quarto motivo, infine, denuncia la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, essendo eventualmente configurabile l’ipotesi di cui all’articolo2 e non quella contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

2. In ordine alla richiesta di “messa alla prova”, avanzata in sede di discussione nel giudizio di appello, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. F. n. 35717 del 31/07/2014), nel giudizio di cassazione l’imputato non puo’ chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’articolo 168 bis c.p., ne’ puo’ altrimenti sollecitare l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l’incompatibilita’ del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria (In motivazione viene evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l’assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattivita’ della “lex mitior”.

Ed e’ stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 464 bis c.p.p., comma 2, per contrasto con l’articolo 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014, quando sia gia’ decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalita’ del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile (Cass. sez. 6 n. 47587 del 22/10/2014).

3. Quanto al “merito”, la Corte territoriale, richiamando anche la argomentata disamina della sentenza di primo grado, ha, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ritenuto che non potessero esservi dubbi di sorta in ordine alla responsabilita’ penale dell’imputato.

La fittizieta’ degli elementi passivi, indicati nella dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2006, era, invero, inequivocabilmente, confermata dal fatto che: a) le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), emittenti le fatture, non risultavano dalla contabilita’ tra i fornitori presenti nel 2006; b) non vi erano contratti di appalto con tali societa’; c) le prime fatture relative a dette societa’ risultavano emesse solo a partire dal 2007; d) non erano emersi concreti elementi per ritenere che le prestazioni indicate nelle fatture in questione fossero state eseguite nel 2007.

Dagli accertamenti eseguiti era, inoltre, emerso che le societa’ sopra indicate non avevano neppure le sedi sociali (la sede indicata dalla (OMISSIS) risultava sconosciuta, mentre quella della (OMISSIS) corrispondeva a “via della Casa comunale n. 1”). Non erano, infine, stati rinvenuti gli amministratori, ne’ il depositario delle scritture contabili.

In presenza di siffatti inequivocabili elementi, ha ritenuto la Corte territoriale che fosse assolutamente non necessario e, comunque, irrilevante la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sollecitata dalla difesa.

Il ricorrente, invece, di contrastare specificamente tale motivazione, continua ad insistere sulla decisivita’ delle acquisizioni probatorie richieste.

4. In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, va innanzitutto rilevato che, a prescindere dalla normativa richiamata (frutto evidentemente di un mero errore materiale), all’imputato e’ stato contestato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2006, elementi passivi fittizi. La contestazione “in fatto” riguardava, quindi, una “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (Decreto Legislativo n. 74 de 2000, articolo 2) e per tale imputazione e’ intervenuta la sentenza di condanna.

Peraltro il ricorrente, nel lamentare la erroneita’ della qualificazione giuridica (per essere stato nell’imputazione indicato il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, e quindi un’ipotesi di reato meno grave) finisce per richiedere una “reformatio in peius” (in suo danno) della sentenza impugnata.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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