Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 giugno 2015, n. 12721

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14696/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA), in persona del procuratore Dottor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3294/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/11/2011, R.G.N. 122/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS)

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in subordine il rigetto.

I FATTI

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi per la riforma della sentenza n. 2267 del 2011 emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 28 novembre 2011, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e di (OMISSIS).

Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La (OMISSIS) espone che nel 2001, mentre attraversava la strada in prossimita’ di un attraversamento pedonale veniva investita dalla vettura condotta da (OMISSIS), assicurata con la (OMISSIS) s.p.a.. La sua domanda di risarcimento dei danni veniva rigettata sia in primo grado che in appello. La corte d’appello di Milano, in particolare, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto il (OMISSIS) esente da ogni responsabilita’, in considerazione del fatto che nessuna violazione delle norme sulla circolazione stradale fosse addebitabile al conducente della vettura, che aveva a suo favore il semaforo indicante luce verde e aveva tentato di arrestare immediatamente la vettura allorche’ il pedone aveva attraversato repentinamente la strada, nonostante il semaforo relativo all’attraversamento pedonale segnalasse la luce rossa.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla ricostruzione del luogo del sinistro.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 141, n. 2 e articolo 191, non avendo la corte d’appello fatto corretta applicazione della norma che impone all’automobilista non solo di rallentare, ma anche di fermare l’automezzo in vista di un pedone che si trovi sulla sua traiettoria di marcia.

Denuncia anche una omissione di motivazione sul fatto decisivo e controverso che il (OMISSIS), pur avendo avvistato il pedone dall’incerto comportamento, proseguiva nella sua marcia, cosicche’, quando la stessa all’improvviso attraversava la strada, benche’ avesse inchiodato, non poteva evitare di investirla.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, sul punto della imprevedibilita’ del comportamento del pedone che, dapprima arrestatosi perche’ il semaforo segnalava il rosso, aveva poi all’improvviso e di corsa ripreso la marcia attraversando. Sostiene che, avendo il (OMISSIS) davanti a se’ un tratto rettilineo di oltre quaranta metri, non aveva potuto non vedere davanti a se’ la (OMISSIS) e aveva potuto valutarne il comportamento ed ipotizzare che la stessa, stante l’incertezza manifestata nell’arrestarsi, potesse mutare determinazione scegliendo invece di attraversare nonostante la luce semaforica rossa.

Con il quarto motivo la (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all’articolo 2054 c.c.. La corte territoriale avrebbe violato la norma contenuta nell’articolo 2054 avendo ritenuto che il (OMISSIS) abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno nonostante la circostanza di fatto che egli non potesse non aver notato la pedona, in prossimita’ delle strisce pedonali, ed il suo incerto comportamento, tanto che lo stesso conducente, al momento di riprendere la marcia allorche’ il semaforo aveva segnato per lui la luce verde, aveva dapprima rallentato, per poi riprendere la corsa, allorche’ la (OMISSIS) aveva attraversato all’improvviso e il (OMISSIS), pur avendo cercato di arrestare repentinamente la vettura, non aveva potuto evitare di investirla.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’accertamento contenuto nella c.t.u.; sostiene che la corte di appello non si sia pronunciata sui danni alla persona riportati dalla (OMISSIS) determinando una carenza della motivazione, perche’ dall’esame delle ferite e delle fratture e dalla durata della malattia la corte avrebbe potuto trarre ulteriori argomenti a fondamento della responsabilita’ dell’automobilista, facendone emergere una velocita’ ben maggiore rispetto a quella (20/30 km all’ora) accertata in giudizio.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Essi devono essere dichiarati inammissibili laddove tutti, sotto lo schermo del difetto di motivazione (che non viene neppure individuato in riferimento alle differenti, alternative tipologie, ne’ illustrato segnalando il passo della motivazione in cui il ragionamento della corte territoriale sarebbe viziato e contrapponendo ad esso la ricostruzione logica di tale passaggio) o della violazione di legge, propongono a questa Corte di dare una diversa lettura dei fatti di causa attraverso una rivalutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del processo, inducendola a sostituire la propria valutazione in fatto con quella gia’ compiuta dal giudice di merito, attivita’ non consentita alla Corte. Peraltro, a pag. 7 della sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano dettagliatamente ricostruisce la dinamica del sinistro e ne trae conclusioni coerenti con le premesse in fatto. In particolare, la corte evidenzia il comportamento contrastante con le norme del codice della strada, ondivago e imprevedibile tenuto dalla (OMISSIS), che dopo aver attraversato meta’ della carreggiata, giunta in prossimita’ del secondo attraversamento pedonale che per lei segnava la luce rossa, dapprima accenno’ ad attraversare (e il (OMISSIS), che stava riprendendo la marcia in quanto in contemporanea il semaforo aveva preso a segnalare il verde per le vetture, la vide in lontananza e rallento’), quindi si fermo’ (e il (OMISSIS) riprese la marcia confidando che la pedona si fosse arrestata attendendo il verde) quindi riprese la marcia all’improvviso e attraverso’ correndo (e a quel punto l’automobilista, che aveva ripreso la sua marcia, pur avendo immediatamente frenato non riusci’ ad evitarla), qualificando il comportamento tenuto dalla ricorrente come anomalo ed imprevedibile e come tale idoneo ad escludere ogni responsabilita’ in capo al conducente del veicolo.

Non sussistono neppure le violazioni di legge denunciate. In relazione al quarto motivo di ricorso, in particolare, deve sottolinearsi che la ricorrente non ha neppure indicato a quale, delle varie e differenti regole che disciplinano la responsabilita’ da circolazione dei veicoli contenute nell’articolo 2054 c.c., intenda fare riferimento e non ha di conseguenza indicato con chiarezza quale sia l’errore in cui e’ incorso il giudice di merito per l’applicazione della norma. Deve tuttavia ritenersi che abbia fatto riferimento all’articolo 2054 c.c., comma 1, che pone la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo investitore.

A questo proposito, deve ribadirsi che l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non e’ di per se’ sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilita’, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (da ultimo, Cass. n. 5399 del 2013).

Tuttavia la corte d’appello nel caso di specie, con motivazione come si e’ detto coerente oltre che non adeguatamente censurata, ha accertato che il comportamento del pedone abbia assunto una efficienza causale esclusiva nel provocare il danno stesso per la sua repentinita’, mettendo il conducente, per le concrete modalita’ dei fatti, nella impossibilita’ di evitare l’incidente (per una altra ipotesi in cui il comportamento del pedone investito e’ stato ritenuto quale fattore causale esclusivo dell’evento dannoso v. Cass. n. 14064 del 2010).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi euro 5.000,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.

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