cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 19 giugno 2015, n. 12687

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1842-2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Dirigente – procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale Prestazioni dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 272/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 15/10/2011 R.G.N. 147/2006 e 149/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. – A causa del ribaltamento, in data 12 (o, in altri atti, 18) gennaio (OMISSIS) dell’autocarro a bordo del quale era trasportata in uno ad altra lavoratrice ( (OMISSIS)), (OMISSIS) pati’ gravissime lesioni e convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Taranto il conducente ( (OMISSIS)), il proprietario ( (OMISSIS)) e l’assicuratrice RcA (soc. (OMISSIS)) del veicolo per conseguirne il risarcimento; e, intervenuti in giudizio l’INAIL per il rimborso delle prestazioni erogate all’attrice ed all’altra trasportata, nonche’ il datore di lavoro delle trasportate ( (OMISSIS)), fu infine – in data 10.2.05 – pronunziata condanna nei confronti dei soli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare euro 727.879,65 alla (OMISSIS) ed euro 490.664,15 all’INAIL (in entrambi i casi oltre accessori e spese).

Avverso tale sentenza proposero separati appelli principali il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) ed appelli incidentali la (OMISSIS) ed il (OMISSIS); che la corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto riuni’ ed accolse in parte, in particolare, per quanto qui ancora interessa, escludendo dalla condanna solidale il (OMISSIS) ed includendovi invece l’assicuratrice RcA, nelle more divenuta (OMISSIS) spa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, quest’ultima; resistono, con separati controricorsi, la (OMISSIS) e l’INAIL, mentre gli altri intimati ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) non svolgono attivita’ difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del 18.3.15, tutte le parti depositano memorie ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.2. – La ricorrente principale articola due motivi, invocando:

– col primo, l’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 1, comma 2, nella formulazione introdotta dal Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 1 (conv. in Legge 26 febbraio 1977, n. 39), contestando la ritenuta estensione della copertura assicurativa alla trasportata, in base a Cass. Sez. Un. n. 6316/09, visto che nel veicolo, normalmente adibito a trasporto di cose, era consentito il trasporto altresi’ di due sole persone, compreso il conducente, mentre nell’occorso a bordo si trovavano, oltre quest’ultimo, appunto la (OMISSIS) e la (OMISSIS); e prospettando al riguardo anche un profilo di concorso di colpa del danneggiato;

– col secondo, l’articolo 1882 cod. civ. e Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18 lamentando l’omesso ufficioso rilievo, ad opera del giudice di secondo grado, del massimale di polizza, risultato quindi in concreto violato.

p.3. – Dei controricorrenti:

– (OMISSIS) contesta dapprima l’ammissibilita’ del ricorso in relazione alla carenza di indicazione dei poteri di colui che in esso e’ apparso avere conferito la procura speciale a redigerlo; e sostiene poi l’inammissibilita’ e l’infondatezza dei motivi: del primo, per vizi di formulazione e per piena aderenza della fattispecie alla pure ex adverso richiamata Cass. Sez. Un. 6316/09, nonche’ per novita’ della questione del concorso di colpa; del secondo, per l’erroneita’ della formulazione del motivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, anziche’ n. 5, per la novita’ della questione in questa sede e comunque per la non rilevabilita’ ufficiosa del superamento del massimale;

– l’INAIL contesta l’ammissibilita’ – perche’ relativi a questioni nuove in questa sede o involgenti valutazioni di fatto o privi di autosufficienza – e la fondatezza di entrambi i motivi: del primo, perche’ inopponibile dall’assicuratrice e’ l’anomalia del trasporto o la limitazione della polizza, del secondo, perche’ il superamento del massimale non e’ rilevabile di ufficio al di fuori dei casi di responsabilita’ del FGVS.

p. 4. – Non e’ fondata l’eccezione preliminare di inammissibilita’ del ricorso.

Infatti, sia pure effettivamente senza specifica indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, l’indicazione nominativa della persona che rappresenta l’ente collettivo tanto nell’intestazione del ricorso che nel testo del mandato in calce ad esso (tale dott. (OMISSIS), indicato, sia pur genericamente, rispettivamente come dirigente – procuratore speciale di (OMISSIS) spa e come procuratore), li’ seguita dalla sottoscrizione autenticata e quindi riferita a quella stessa, ha comunque consentito a controparte la possibilita’ di verificare, dal registro delle imprese, la corrispondenza del conferente a coloro che di quei poteri fosse risultato investito; e solo correndo in tal modo il rischio l’ente collettivo di un esito per esso infausto di tale controllo, ove la qualifica ed i poteri non fossero ricavabili appunto dai pubblici registri a tanto istituzionalmente deputati (occorrendo respingere interpretazioni delle norme processuali che, non mirando a tutelare il diritto di difesa di una delle parti, risultino ispirate ad un formalismo funzionale piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che e’ quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito: Cass. 11 febbraio 2009, n. 3362).

p.5. – Cio’ posto, il primo motivo e’ infondato.

Il principio espresso da Cass. Sez. Un., 16 marzo 2009, n. 6316 (ribadito, tra le altre, da Cass. 26 ottobre 2009, n. 22605, o Cass. 20 dicembre 2011, n. 27581), e’ univoco e non soffre eccezioni: in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’articolo 2054 cod. civ., vige una regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, gia’ prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla Legge 19 febbraio 1992, n. 142: sicche’, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri.

La giurisprudenza di questa Corte puo’, cosi’, dirsi consolidata circa l’estensione della responsabilita’ dell’assicuratrice della responsabilita’ ex lege n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) al trasportato su veicolo adibito a trasporto di cose: in particolare, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualita’, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come e’ nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (in questi esatti termini, tra le piu’ recenti, v. Cass. 30 agosto 2013, n. 19963).

Ne’ puo’ operare, a danno del danneggiato (alla sola vista condizione che egli non fosse consapevole del carattere illegale della circolazione), alcuna limitazione, tanto meno contrattuale, della responsabilita’ pattuita tra assicurato e sua assicuratrice (quanto alla violazione delle cautele imposte dal codice della strada, v., per tutte, Cass. 25 maggio 2010, n. 12728).

E tutto quanto appena argomentato prescinde pure dai dubbi di ammissibilita’ derivanti dall’impossibilita’ di escludere con certezza la novita’ della questione in questa sede, non risultando dal ricorso quando e dove sarebbe stata ai giudici del merito sottoposta la questione, negli esatti termini qui sviluppati (non bastando – se non nei casi, che qui non ricorrono, di assoluta univocita’ del medesimo in rapporto all’unicita’ della circostanza rappresentata – la mera produzione di un documento, senza indicare quali tesi o difese si basino su di esso).

Infatti, va respinta la pretesa di provare che il trasporto delle persone sia avvenuta in una parte del veicolo a tanto non destinata sulla base delle mere previsioni di polizza di indicazione del numero di persone trasportabili (v. pag. 10, ultimo periodo): trattandosi, con tutta evidenza, di due circostanze assolutamente differenti e riconducendosi la prima ad una ben diversa attivita’ assertiva ed istruttoria dell’onerata assicuratrice, circa la conformazione del veicolo e soprattutto l’oggetto della sua concreta omologazione, attivita’ da espletare oltretutto certamente non per la prima volta nella presente sede di legittimita’.

Neppure puo’ rilevare la tesi del concorso in colpa, adombrata nella parte finale del motivo: riguardo alla quale i dubbi sulla novita’ della questione in questa sede si fanno invero insuperabili.

p.6. – Anche il secondo motivo e’ infondato.

In linea di principio, e’ inammissibile qualunque questione per la quale il ricorrente non adempia l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di legittimita’ di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1435).

Ora, l’entita’ del massimale normativamente stabilito e’ suscettibile di ufficioso rilievo nelle sole ipotesi in cui la domanda non sia proposta (come invece accade nel caso di specie) nei confronti di un assicuratore in bonis, bensi’ nei confronti della cessionaria di un’impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, perche’ solo in quest’ultimo caso il limite normativo dell’obbligazione della cessionaria (che, per altro verso, configura e delimita il diritto del danneggiato nei suoi confronti): solo in tal caso, infatti, i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla Legge n. 990 del 1969 – richiamata dall’articolo 21, comma 3, Legge cit. – hanno natura di atti normativi e, quindi, sono essi conoscibili ex officio dal giudice in base al principio iura novit curia, senza bisogno di essere allegati e provati dalla parte interessata (cfr. soprattutto Cass. 8 maggio 1998, n. 4677, Cass. 1 marzo 2001, n. 2991, Cass. 26 marzo 2003, n. 4485, Cass. 31 luglio 2006, n. 17459).

Pertanto, al di fuori di questa sola eccezione, il superamento del massimale di polizza, non importa se qualificato mera difesa od eccezione in senso stretto e benche’ si applichi alla fattispecie – di giudizio iniziato prima del 30.4.95 – la piu’ permissiva norma dell’articolo 345 cod. proc. civ. in tema di formulazione di nova in appello, non puo’ essere di ufficio rilevato dal giudice (sotto il primo profilo, oscillando tra le due qualificazioni la giurisprudenza: nel primo senso, da ultimo, v. Cass. 15 maggio 2012, n. 7542; nel secondo senso, v. Cass. 7 novembre 2014, n. 23778 o Cass. 14 giugno 2006, n. 13754 o Cass. 8 giugno 2004, n. 10817) e comunque non puo’ essere dedotto mai, per la prima volta, in sede di legittimita’.

Ne consegue che l’assicuratore, condannato in solido con il proprietario del veicolo al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dello stesso, non puo’ dedurre per la prima volta in sede di legittimita’ la questione dei limiti della sua solidarieta’, assumendo che la misura del risarcimento riconosciuto ai danneggiati sia superiore al massimale previsto dalla polizza assicurativa (Cass. 16 luglio 1981, n. 4639; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27566).

E la doglianza e’ quindi infondata.

p.7. – L’infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ in favore di ciascuna delle controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la (OMISSIS) spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole: in favore di (OMISSIS), in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge; in favore dell’INAIL, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge.

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