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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 giugno 2014, n. 26466


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di REGGIO CALABRIA in data 9/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Canevelli Paolo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS);
udite per i ricorrenti le conclusioni degli Avvocati (OMISSIS) e Marrapodi P., che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto, separatamente, tempestivo ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte d’appello di REGGIO CALABRIA, emessa in data 9/05/2013, depositata in data 6/08/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di LOCRI in data 16/04/2012, gli stessi sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni 3 anni e mesi 6 di reclusione (il (OMISSIS)) ed alla pena di 3 anni di reclusione (il (OMISSIS)), con il riconoscimento dell’attenuante della minore gravita’ di cui all’articolo 609 bis c.p., u.c., confermando nel resto l’impugnata sentenza di primo grado che aveva gia’ riconosciuto ad entrambi le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ed unificato i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione; in particolare, i ricorrenti sono stati condannati per i reati di violenza sessuale continuata ed aggravata ai danni di un minore (M.G.), che non aveva compiuto ancora dieci anni (alla data del 23/02/2010) e che non aveva ancora compiuto gli anni quattordici (per i fatti commessi dal compimento del decimo anno d’eta’, ossia dal (OMISSIS), in poi) in particolare consistiti in pratiche auto ed etero masturbatorie (fatti contestati come commessi in (OMISSIS) in circa 11 occasioni dal (OMISSIS)).

2. Con i separati ricorsi, tempestivamente proposti, vengono dedotti tre motivi identici per ambedue gli imputati, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deducono entrambi i ricorrenti, con il primo motivo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., lettera e).

In sintesi, i ricorrenti si dolgono dell’omessa e/o apparente motivazione della sentenza d’appello, violando i criteri di valutazione della prova e non enunciando le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie, limitandosi ad esprimere in generico giudizio di credibilita’ sulla p.o. senza spiegare il modo con cui vengono superate le vistose contraddizioni in cui il minore sarebbe incorso durante il suo narrato e senza scrutinare le altre circostanze di fatto costituenti il complessivo compendio probatorio che smentirebbero la versione dei fatti fornita dalla p.o.; i giudici dell’appello si sarebbero limitati, secondo la difesa, da un lato ad affermazioni di stile sulla credibilita’ della p.o. e, dall’altro, non avrebbero scrutinato le altre circostanze di fatto emerse dalle dichiarazioni di altri soggetti a conoscenza dei fatti (il riferimento e’ alle dichiarazioni della teste (OMISSIS), che avrebbe svalorizzato il dichiarato del minore); richiamata la giurisprudenza sulla valutazione dell’attendibilita’ della p.o., la difesa censura la sentenza della Corte territoriale, ritenendo che sia stata omessa la valutazione del compendio probatorio che avrebbe dovuto fungere da raffronto al giudizio di credibilita’ espresso dai giudici dell’appello, con conseguente violazione delle norme processuali richiamate; si rimprovera alla Corte territoriale di aver solo valutato le dichiarazioni della p.o., criticando la mancata valutazione di evocati elementi specifici e concreti di fatto che sarebbero emersi dalle dichiarazioni di testimoni a conoscenza dei fatti emersi dalle dichiarazioni dibattimentali che, se valutate dai giudici, avrebbero sovvertito il giudizio di credibilita’ del minore, consentendo di selezionare nel narrato sincerita’, travisamento dei fatti e menzogna (in particolare, il riferimento e’, negli atti di ricorso, quanto al primo motivo, alle dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) relativamente all’episodio del (OMISSIS), che avrebbero smentito il minore p.o., nonche’ alle dichiarazioni rese dalla teste (OMISSIS), riguardanti sempre il medesimo episodio e parimenti idonee a smentire le dichiarazioni del minore p.o.).

2.2. Deducono entrambi i ricorrenti, con il secondo motivo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ e per mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione agli articoli 125 e 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., lettera e).

La sentenza impugnata sarebbe affetta dai predetti vizi, per aver omesso di esaminare tutta una serie di circostanze di fatto indicato dalla difesa nei motivi di appello che, da un lato, avrebbero posto in crisi l’attendibilita’ della p.o. e, dall’altro, avrebbero costituito elemento negativo di riscontro alle sue dichiarazioni; si afferma in ricorso che i giudici territoriali non avrebbero applicato i criteri consolidati per la valutazione dell’attitudine del soggetto a testimoniare, in quanto la Corte d’appello si sarebbe completamente disinteressata dal fornire ogni forma di valutazione sull’attitudine del minore p.o. a testimoniare, sotto il profilo affettivo ed intellettivo, e della sua credibilita’; a conforto di tale assunto, la difesa sostiene che sussistano circostanze di fatto dimostrative nell’inattendibilita’ del minore p.o. (il riferimento, in particolare, e’ alle conclusioni espresse dal c.t.p., dott. (OMISSIS), che pur convenendo sul fatto che il minore p.o. sia capace di rendere testimonianza, afferma che lo stesso, a seguito della lacune, contraddizioni ed incoerenze narrative, non sarebbe un teste credibile); la Corte territoriale non avrebbe esaminato il modo in cui il minore p.o. ha vissuto ed elaborato la vicenda, alla luce di una serie di circostanze di fatto segnalate e che non sarebbero state esaminate (il riferimento e’ all’esistenza di un possibile “contagio dichiarativo” verificatosi nelle fasi precedenti alla denuncia e nella prima fase di indagine, e che sarebbe riscontrabile sia nella fase della denuncia dei fatti da parte dei genitori del minore p.o. sia nella testimonianza del minore (OMISSIS) la cui falsa testimonianza avrebbe indotto il PM a richiedere la trasmissione degli atti; ancora, il riferimento e’ alle conclusioni dei cc.tt. del PM che avrebbero smentito la p.o. circa l’utilizzo da parte dei ricorrenti dei telefoni cellulari per filmare e fotografare i presunti abusi sessuali perpetrati); la motivazione della sentenza sarebbe altresi’ manifestamente illogica e mancante, perche’ quanto affermato dal minore p.o. sarebbe contraddetto sia da quanto dichiarato dal medesimo in occasioni successive, sia dalle dichiarazioni della gia’ richiamata teste (OMISSIS), sia, ancora, per aver i giudici svalorizzato le dichiarazioni della (OMISSIS) del (OMISSIS) e dello (OMISSIS) circa l’episodio del (OMISSIS), ritenendo che le contraddizioni non minerebbero la credibilita’ del minore, cosi’ pero’ non consentendo alla difesa di comprendere le ragioni per cui e’ stata attribuita piena credibilita’ alle dichiarazioni del minore p.o.; in sostanza, quindi, la Corte territoriale avrebbe riprodotto le argomentazioni dei primi giudici senza alcun vaglio critico sulla fondatezza delle argomentazioni difensive e sulle specifiche questioni sollevate in sede di appello, cosi’ violando le richiamate norme processuali.

2.3. Deducono entrambi i ricorrenti, infine, con il terzo motivo, la violazione dell’articolo 606, lettera c), l’inosservanza del principio processuale dell’ai di la’ di ogni ragionevole dubbio sancito dall’articolo 533 c.p.p., nonche’ la violazione dell’articolo 606, lettera e), per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione agli articoli 192 e 533 c.p.p..

Si dolgono i ricorrenti in quanto la sentenza d’appello non fornirebbe alcuna motivazione da cui ricavare che lo standard probatorio sussistente in atti fosse tale fa eliminare ogni dubbio, in particolare sull’innocenza dei ricorrenti in presenza di significative circostanze di dubbia portata probatoria (il riferimento e’, in ricorso, alle diverse e contraddittorie versioni dei fatti rese dal minore p.o., alle gia’ richiamate testimonianze di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che avrebbero contraddetto la versione dei fatti della p.o. nonche’, infine, al dato storico – processuale costituito dall’aver il PM di udienza chiesto l’assoluzione con formula dubitativa per insussistenza del fatto, al punto tale da presentare quest’ultimo impugnazione in appello chiedendo la riforma della sentenza in senso assolutorio, impugnazione, si noti, poi, rinunciata, a fronte della presentazione di impugnazione in appello di senso opposto da parte del PM titolare dell’indagine).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato per le ragioni di cui si dira’ oltre.

4. La stretta connessione tra i vari motivi di ricorso e le censure che questi muovono alla sentenza impugnata (in particolare, tutti e tre i motivi di ricorso proposti, nell’interesse di ambedue i ricorrenti, dall’avv. (OMISSIS), da un lato, evocano, sotto diversi angoli prospettici, il medesimo vizio motivazionale ex articolo 606 c.p.p., lettera e), e dall’altro, pur evocando vizi di violazione della legge processuale, richiamando le disposizioni di cui all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 192 e 533 c.p.p. e articolo 546, lettera e), riconducono in realta’ la rilevanza del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c) al procedimento logico – giuridico con cui la Corte territoriale ha operato la valutazione delle risultanze probatorie in senso sfavorevole ai ricorrenti, sicche’ tale vizio non puo’ non riverberarsi sul percorso logico – argomentativo espresso nella motivazione della sentenza) ne consente la loro trattazione congiunta.

5. Quale generale premessa in diritto alle piu’ specifiche valutazioni sui motivi di ricorso, puo’ considerarsi innanzi tutto che – come piu’ volte affermato da questa Corte – le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilita’ oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4A, 21 giugno 2005, Poggi; da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).

Si e’ anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa e’ naturalmente portatrice ed al fine di escludere che cio’ possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinita’ della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3, 26 settembre 2006, Gentile).

Nel caso qui esaminato, in particolare, siamo in presenza di una persona offesa che, all’epoca dei fatti, era sicuramente minorenne (essendo nato G.M. il 23 febbraio 2000), riconosciuta assolutamente capace di deporre ex articolo 196 c.p.p..

Sul punto, va ricordato che l’idoneita’ a rendere testimonianza e’ concetto diverso e piu’ ampio rispetto a quello della capacita’ di intendere e volere, implicando la prima non soltanto la capacita’ di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di comprensione delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di sufficiente memoria in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione e di piena coscienza dell’impegno di riferire con verita’ e completezza i fatti, sicche’ l’obbligo di accertamento non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto (Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012 – dep. 22/01/2013, F., Rv. 254537).

6. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacita’ di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilita’ dell’autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziali, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell’attendibilita’ di tali dichiarazioni; nel qual caso il giudice di merito e’ chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D’altra parte, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214, che, peraltro, ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puo’ essere “opportuno” procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

7. Altra considerazione di carattere generale – necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale – e’ che la verifica dell’attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa asseritamente abusata, e’ rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legittimita’ di questa Corte sono ancor piu’ stringenti in ragione dell’ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle.

Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge invero pur sempre verso un giudizio di attendibilita’ del teste; in questo senso deve sempre ricordarsi – in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi – che mentre la verifica dell’idoneita’ mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, e’ demandabile al perito, l’accertamento dell’attendibilita’ del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso e dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 – dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703).

Il giudizio di legittimita’, pero’, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), solo la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

A questa Corte, cioe’, non e’ rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito.

Il ricorrente che argomenti in ordine all’attendibilita’ o inattendibilita’ della persona offesa asseritamente abusata, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimita’ ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito. Oggetto della censura deve essere invece l’iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Cio’ implica l’individuazione di un “passaggio motivazionale” – id est la concatenazione di due o piu’ affermazioni – secondo un connettivo di vario genere (d’inferenza, di conseguenzialita’, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perche’ – a suo avviso – illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche “atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”. Come anche l’isolamento di un’affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione.

Nell’una e nell’altra ipotesi pero’ la censura di vizio di motivazione e’ tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull’analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone.

In proposito questa Corte (Cass., sez. 3A, 18 settembre 2007, Scancarello) – in una vicenda d’ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna -ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio ne’ manifestamente illogico del provvedimento impugnato.

La novazione legislativa, introdotta con la Legge n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalita’ e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente; la possibilita’ di una indagine extra testuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimita’ la facolta’ di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.

Rimane fermo il divieto per la Cassazione – in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria – di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non e’ sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e piu’ persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento svolto dal giudice si’ da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.

8. Tutto cio’ premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune di tutti i motivi di ricorso proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) (con particolare riferimento a quelli tendenti a far rilevare i dedotti vizi motivazionali ex articolo 606 c.p.p., lettera e), avverso l’impugnata sentenza della Corte d’appello di REGGIO CALABRIA e’, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre risultanze processuali; dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilita’ ed inidoneita’ della narrazione del minore ad offrire la prova di abusi sessuali sofferti.

Ma – si ripete – non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva; cio’ non spetta a questa Corte, che non puo’ essere chiamata a svolgere un’ulteriore valutazione di merito.

Si tratta invece di verificare se l’impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie.

Certo – puo’ notarsi subito – sentenze cosi’ dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d’appello di REGGIO CALABRIA e del Tribunale di LOCRI lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione; mentre rimangono a margine – come processualmente irrilevanti – il dissenso valutativo di ciascun ricorrente, le perplessita’ di alcune dichiarazioni della persona offesa alla luce della presunta influenza e suggestionabilita’ di cui sarebbe stata vittima, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali.

Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito e’ quello dell’articolo 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”. Cfr. Cass., sez. 1, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, recata dall’articolo 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualita’ remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benche’ minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana; conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 – dep. 11/05/2010, Giampa’, Rv. 247449. Ed in proposito questa Corte ha piu’ volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell’evidenza o “del piu’ probabile che non”: tuttavia, tale principio non puo’ essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicita’ di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicita’ sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013 -dep. 06/03/2013, Viola, Rv. 254579).

9. Puo’, quindi, procedersi all’esame dei comuni motivi di ricorso proposti dalla difesa dei ricorrenti, tendenti a far rilevare asseriti vizi motivazionali nella sentenza impugnata.

Si procedera’ al loro esame per categorie omogenee di censura, analizzando -attesa la loro natura di censure motivazionali – la valutazione delle argomentazioni esposte dai giudici di merito rispetto ai singoli profili di doglianza.

Puo’, pero’, sin d’ora affermarsi come le doglianze ruotano tutte attorno alla censurata affermazione conclusiva della sentenza impugnata di raggiungimento della prova degli abusi sessuali contestati ai due imputati. Richiamando una serie di elementi emergenti dagli atti, i ricorrenti pervengono alla conclusione che la Corte d’appello, seguendo un coerente percorso logico argomentativo, avrebbe dovuto disconoscere al portato narrativo del minore l’efficacia di una valida, significativa ed autonoma fonte di prova idonea a fondare l’affermazione di responsabilita’ di ciascuno degli imputati per il reato ascritto.

I ricorrenti, pero’, cosi’ argomentando, non fanno altro che esprimere un inammissibile dissenso valutativo delle risultanze processuali; d’altra parte, le censure difensive non tengono conto che, nel caso in esame, la Corte non predica un’autosufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, le quali invece – come gia’ sopra rilevato nella premessa in diritto – ove sintomatiche di un abuso sessuale, devono trovare un convincente conforto in altri elementi di conferma, come la Corte reggina si cura di fare.

Quindi correttamente la Corte d’appello e, prima ancora, il Tribunale, hanno ricercato possibili elementi di riscontro degli abusi sessuali contestati ai due imputati ed hanno proceduto a valutare complessivamente tutte le risultanze processuali. In particolare, la sentenza impugnata non ha mancato di svolgere un attento, dettagliato e scrupoloso esame critico.

La Corte d’appello (ed il tribunale, prima, dovendosi valutare e considerare unitariamente le due motivazioni, attesa la natura di doppia conforme, avendo la sentenza di secondo grado dato conto degli specifici motivi di impugnazione che censuravano in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, provvedendo il giudice d’appello ad argomentare altrettanto puntualmente sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi) ha ripercorso l’esame delle dichiarazioni della persona offesa, evidenziando come (e chiarendo le ragioni per le quali) il nucleo centrale del racconto dovesse essere ritenuto attendibile e credibile. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto ai profili di doglianza sollevati in relazione al presunto “contagio dichiarativo” del racconto del minore rispetto ai pretesi abusi, nel senso che il narrato sarebbe stato influenzato da terzi: non vi e’ alcuna dimostrazione, infatti, di tale preteso “contagio dichiarativo”, che solo assertivamente si sarebbe innescato attraverso uno scambio di informazioni tra persone chiamate a deporre in ordine ad una vicenda loro capziosamente rappresentata.

10. Orbene, sintetizzando i singoli profili di doglianza, gli stessi incentrano l’attenzione sulla pretesa contraddittorieta’ tra quanto dichiarato dal minore ed alcuni testi ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) presenti in particolare all’episodio del (OMISSIS); lo (OMISSIS) ed il (OMISSIS), avrebbero smentito il minore dichiarando che l’amico si sarebbe autonomamente abbassato i calzoni senza ricevere l’invito dei due imputati che sarebbero rimasti in auto senza parlare; quanto all’episodio del (OMISSIS), avrebbero escluso di essere saliti n macchina con i due ricorrenti, dichiarando di non aver ricevuto le confidenze dell’amico G.M., circa gli abusi subiti, escludendo di essere mai stati coinvolti in episodi di violenza. Quanto alla (OMISSIS), la stessa, con riferimento all’episodio del (OMISSIS), avrebbe confermato di aver visto i due imputati arrivare, mentre era affacciata al balcone che dava sul campetto di calcio, a bordo dell’autovettura, escludendo di averli visti scendere dalla stessa e di averli visti allontanare mentre i bambini si recavano a bere alla fontana. La Corte territoriale, quindi, avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il racconto della p.o. ed inattendibili le dichiarazioni dei tre testi a difesa.

La sentenza impugnata (v. pag. 33/34) fornisce una spiegazione delle ragioni per cui ritiene superabili tali contraddizioni, anche richiamandosi alla sentenza di primo grado. In particolare, le ragioni argomentative dei primi giudici condivise dai giudici di appello (v. pag. 20 sentenza trib. Locri) sfuggono a qualsiasi censura di manifesta illogicita’ e, in genere, al preteso vizio motivazionale.

Con riferimento alla deposizione (OMISSIS), anzitutto, i giudici di prime cure chiariscono come questi, davanti a d argomenti neutri, appare spontaneo, mentre quando vengono toccati gli eventi oggetto di indagine, lo stesso assume un atteggiamento reticente. Quando, poi, vengono affrontati gli argomenti attinenti alla conoscenza degli abusi sessuali subiti dall’amico, il teste (OMISSIS) manifesta un disagio consistente. La giustificazione di tale atteggiamento, in particolare, viene spiegata dal tribunale per il timore di essere assimilato all’amico e come lui sottoposto a processi stigmatizzazione, o anche vergogna/paura nel parlare di fatti dal contenuto imbarazzante e/o minaccioso, o, ancora, induzione a tacere da parte di qualcuno dotato di autorita’ e/o potere agli occhi del bambino (quel qualcuno, in particolare, potrebbe individuarsi nel padre, che aveva esternato i propri convincimenti riduttivi sul merito dei fatti, dichiarando che tutto questo parlare avrebbe alimentato esagerazioni e fantasie di ragazzini).

Con riferimento alla deposizione del teste (OMISSIS), poi, la sentenza di primo grado focalizza l’attenzione sul comportamento di quest’ultimo che spinge l’amico, vittima degli abusi, a denunciare i due ricorrenti rivelando i fatti ai genitori; e’ lo (OMISSIS) ad accorgersi di presunte “anomalie” nel comportamento dei ricorrenti nei confronti dell’amichetto finche’, presente all’episodio del (OMISSIS), decide di spronare l’amico a parlare ai genitori di quanto accaduto, riferendo poi al padre, maresciallo dei Carabinieri, quanto era successo. La sentenza spiega, anche in questo caso, con motivazione assolutamente logica, le ragioni per le quali non puo’ assumere valenza decisiva la circostanza, negata dallo (OMISSIS), secondo cui anche quest’ultimo sarebbe salito a bordo dell’auto dei due ricorrenti in piu’ di un’occasione, atteso che, qualora tale affermazione rispondesse a verita’, cio’ avrebbe rappresentato una verita’ imbarazzante da sostenere, fornendo cio’ una spiegazione alla volonta’ del minore di non confermare quanto dichiarato dall’amico.

Quanto, infine, alla deposizione della teste (OMISSIS), e’ la stessa Corte d’appello ad escludere che la sostanza dei fatti possa considerarsi mutata quand’anche si desse credito al ricordo della teste (ricordo che si precisa in sentenza puo’ essere anche fallace o parziale). Con cio’ la Corte, in sostanza, qualifica in termini di irrilevanza il dichiarato della donna, a fronte degli ulteriori elementi probatori e dei riscontri al narrato del minore.

L’esistenza di tali elementi di asserita contraddittorieta’ non e’ idonea ad inficiare la sentenza d’appello sotto il profilo dell’asserito vizio motivazionale. Non va, infatti, dimenticato che in tema di giudizio di appello, il giudice non e’ tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; ne’ la ipotizzabilita’ di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimita’ (Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999 -dep. 11/06/1999, Duri F ed altri, Rv. 213630, fattispecie – analoga a quella qui esaminata – in cui e’ stato rigettato il ricorso dell’imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico).

11. Con riferimento, poi, al profilo di doglianza (esposto nel secondo motivo), in cui si censura la motivazione dei giudici di appello per non aver valutato adeguatamente l’attendibilita’ del minore p.o., la difesa dei ricorrenti trae tale argomento indicando una serie di circostanze fattuali dimostrative dell’inattendibilita’ del minore, valorizzando quanto affermato dal c.t.p., dott. (OMISSIS), che, pur convenendo sull’attitudine a deporre ex articolo 196 c.p.p. avrebbe ritenuto il minore non credibile.

E’ evidente l’errore in cui i ricorrenti incorrono, in quanto a fronte del riconoscimento della capacita’ a testimoniare da parte dello stesso c.t.p., l’affermazione che il minore non fosse credibile si risolve nella violazione del principio di diritto, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudice puo’ fare ricorso ad una indagine tecnica che fornisca dati inerenti al grado di maturita’ psichica del teste minore vittima di abusi sessuali, per valutarne l’attitudine a testimoniare, ovvero la capacita’ di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva, ma non anche per valutare l’attendibilita’ della prova, poiche’ tale operazione rientra nei compiti esclusivi del giudice (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011 – dep. 01/12/2011, F., Rv. 251662).

Quanto, ancora, alla questione del presunto “contagio dichiarativo”, la Corte territoriale fornisce un’adeguata e logica spiegazione tendente ad escluderlo (v. pag. 34). I ricorrenti non tengono nemmeno conto delle puntuali argomentazioni svolte dal tribunale (v. pag. 18 ss.) che hanno escluso l’insorgenza di dubbi sulla genuinita’ delle risposte fornite, posto che il nucleo essenziale del racconto della p.o. non risulta affatto minato dalla presenza di aspetti di contraddittorieta’ su punti secondari. A cio’, del resto, si aggiunga che la censura, soprattutto con riferimento al possibile “contagio dichiarativo”, appare oltremodo generica, siccome non specifica in quali parti del narrato e con quali modalita’ tale contagio si sarebbe verificato, cosi’ da disarticolare l’intero ragionamento che ha indotto la Corte territoriale a ritenere il racconto della minore attendibile. Infine, sempre con riferimento al secondo motivo, in relazione alla questione relativa al mancato rinvenimento delle foto e dei video sui cellulari dei ricorrenti ritraenti le immagini del minore, la sentenza di appello fornisce una giustificazione logica e dotata di minore persuasivita’ rispetto all’obiezione mossa, in quanto evidenzia come il (OMISSIS), addetto alle riprese, avrebbe pure potuto far finta di eseguire le riprese, soprattutto laddove si consideri che la circostanza che il ruolo del (OMISSIS) viene descritto non solo dalla vittima ma anche dagli amichi in sua compagnia.

12. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, basato sull’inosservanza del principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio, la censura appare all’evidenza puramente contestativa e generica, fondandosi sostanzialmente – oltre sui gia’ cennati marginali aspetti di apparente contraddittorieta’ dichiarativa – sul comportamento processuale del PM di udienza che aveva chiesto l’assoluzione dei due ricorrenti, poi, presentando appello contro la sentenza di condanna tendendo ad ottenerne l’assoluzione, impugnazione poi rinunciata a fronte della simmetrica impugnazione dell’Ufficio di Procura.

Orbene, ritiene il Collegio, oltre a quanto gia’ in precedenza espresso a proposito del principio dell'”ogni oltre ragionevole dubbio” (v. 8), che la semplice esistenza di elementi di contraddittorieta’ nel narrato della p.o. con fonti dichiarative esterne su punti ritenuti, in sede di merito, inidonei ad incidere il nucleo essenziale della testimonianza della p.o. (come, del resto, il suggestivo richiamo alla richiesta assolutoria del pubblico ministero in primo grado) non integra, di per se’, alcuna violazione del principio fissato dall’articolo 533 c.p.p., comma 1, atteso che detto dubbio non puo’ fondarsi su un’ipotesi piu’ favorevole al reo, seppure plausibile. Dev’essere pertanto affermato il seguente principio di diritto: “La mera esistenza di elementi di contraddittorieta’ nel narrato della persona offesa con fonti dichiarative esterne su punti ritenuti, in sede di merito, inidonei ad incidere il nucleo essenziale della deposizione della vittima, non integra, di per se’, alcuna violazione del disposto di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, atteso che il principio dell'”ogni oltre ragionevole dubbio” richiede che detto dubbio non possa fondarsi su una lettura dei fatti piu’ favorevole al reo, seppure plausibile, desunta esclusivamente o prevalentemente dal contrasto dichiarativo”.

13. Il ricorso dev’essere, complessivamente, rigettato. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge.

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