cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 febbraio 2016, n. 6709

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di MESSINA in data 13/07/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SCARCELLA Alessio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI P., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 13/07/2015, depositata in data 15/07/2015, il tribunale del riesame di MESSINA, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il medesimo tribunale in data 19/06/2015, qualificava la condotta contestata ai sensi della Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis, confermando nel resto il decreto di sequestro; giova precisare, per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione, che il sequestro – in particolare riguardante due computer con monitor e tastiere, due stampanti, due monitor, coupon di scommesse, un block note e documentazione afferente l’attivita’ di raccolta scommesse, tutti esistenti presso il CTD – e’ stato disposto in quanto l’indagata e’ sottoposta ad indagini per il reato di cui alla Legge n. 401 del 1989, articolo 4, in quanto la stessa, titolare dell’esercizio all’insegna (OMISSIS), svolgeva l’attivita’ abusiva di raccolta scommesse, in difetto di autorizzazione ex articolo 88 Tulps in favore del concessionario maltese ” (OMISSIS) Ltd. Per la (OMISSIS)”.

2. Ha proposto ricorso (OMISSIS) personalmente, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. codice procedura penale.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 codice procedura penale, lettera c) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione all’articolo 125 codice procedura penale, comma 3, e articolo 253 codice procedura penale, comma 1.

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene la ricorrente, il PM non avrebbe motivato sulle ragioni poste a sostegno del sequestro probatorio, e il tribunale si sarebbe limitato a sostenere che le esigenze probatorie sono state illustrate adeguatamente nel decreto di sequestro, ritenendo il PM necessario compiere sui beni n tutti gli accertamenti indispensabili per esercitare validamente l’azione penale supportata da un materiale probatorio esaustivo e completo di tutti i riscontri obiettivi che dalla cosa in sequestro sia possibile ricavare”; detta affermazione, a giudizio della ricorrente, sarebbe censurabile sia perche’ individua solo astrattamente le finalita’ perseguite con l’applicazione della misura cautelare, sia perche’ contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte (di cui vengono richiamate alcune massime in ricorso alle pagg. 2 e 3), che richiede la specifica indicazione dell’inerenza dei beni sequestrati all’accertamento delle ipotesi di reato in contestazione, risultando altrimenti affetto da vizio di nullita’ per motivazione apparente il decreto di convalida redatto facendo ricorso a mere formule di stile adattabili a qualsiasi fattispecie; i giudici del riesame, infine, avrebbero laconicamente concluso ritenendo “evidente” il rapporto di immediatezza tra i beni in sequestro e la fattispecie in contestazione, senza pero’ precisare in cosa consisterebbe queste evidente rapporto di immediatezza, con cio’ violando l’interpretazione sul punto operata da questa Corte in alcune decisioni.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 codice procedura penale, lettera c) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione alla Legge n. 190 del 2015, articolo 1, comma 644, anche in relazione agli articoli 49 e 56 TFUE cosi’ come interpretati dalla CGUE nonche’ della Legge n. 401 del 1989, articolo 4, articolo 125 codice procedura penale, comma 3 e articolo 253 codice procedura penale, comma 1.

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene la ricorrente, i giudici del riesame, nel corpo della motivazione dell’impugnata ordinanza, evidenziano che il comma 644 della Legge n. 190 del 2015, articolo 1 prescrive, per coloro che non intendano regolarizzare la propria posizione, una serie di adempimenti, la cui omissione da luogo a ulteriori ipotesi di illecito amministrativo, all’evidente fine di controllo del mercato, ma il cui adempimento non esclude l’applicazione della norma incriminatrice di cui all’articolo 4, comma 4 bis, perseguendo evidentemente la disposizione altre finalita’; detta motivazione, sostiene la ricorrente, sarebbe censurabile in quanto il Collegio peloritano non chiarisce quali siano le “altre finalita’” della norma in esame, in realta’ di immediata evidenza, atteso che, aggiunge la ricorrente, la predetta disposizione, occupandosi della posizione di coloro che non avrebbero aderito al regime di regolarizzazione fiscale e, per vero, anche di coloro che sono “nati successivamente” alla entrata in vigore della norma in questione e che dunque non vi avrebbero potuto aderire, dispone che nei loro confronti di applicano per esigenze di ordine pubblico e sicurezza nonche’ di tutela dei minori di eta’ e delle fasce sociali piu’ deboli plurimi obblighi e divieti, comportando il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dalla legge l’applicazione delle sanzioni previste dalla stessa disposizione; secondo la ricorrente, dunque, il rinvio operato dalla Legge n. 401 del 1989, articolo 1, comma 644 non avrebbe le finalita’ indicate dalla norma ma solo quella di comportare restrizioni alla liberta’ di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi ex articoli 49 e 56 TFUE, solo ed esclusivamente per ragioni fiscali; cio’ violerebbe la costante interpretazione della CGUE che ha dichiarato come la normativa italiana contenente il divieto penalmente sanzionato di esercitare attivita’ nel settore dei giochi in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia comporta restrizioni alla liberta’ di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, restrizioni che, pur essendo ammissibili, devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non da motivazioni di ordine fiscale, come nel caso di specie; ne discenderebbe, conclusivamente, che alla luce delle indicazioni della CGUE, l’articolo 1, comma 644 citato, contenendo un richiamo ad una divieto penalmente sanzionato solo per la mancata partecipazione ad una “sanatoria” fiscale si porrebbe in contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 codice procedura penale, lettera c) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione agli articoli 49 e 56 TFUE, all’articolo 125 codice procedura penale, comma 3 e articolo 253 codice procedura penale, comma 1, anche in relazione alla recente posizione della CGUE assunta con la c.d. sentenza Biasci.

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene la ricorrente, i giudici del riesame nel corpo della motivazione avrebbero escluso l’applicabilita’ di quanto affermato dalla CGUE con la c.d. sentenza Biasci per due ragioni: a) da un lato perche’ non apparivano fondate le deduzioni secondi cui l’istante svolgerebbe mera attivita’ transfrontaliera (e tale affermazione sarebbe invece smentita dal fatto che, nel caso in esame, il potere di gestione delle scommesse e’ incentrato unicamente sulla societa’ (OMISSIS) Limited con cui gli scommettitori concludono i singoli contratti di scommessa, mentre la ricorrente si limiterebbe a trasmettere semplicemente le proposte, restando esente da ogni responsabilita’ circa l’esito del contratto di scommessa); b) dall’altro, perche’ non apparivano fondate le deduzioni secondo cui l’attivita’ sarebbe lecita a prescindere dal possesso delle prescritte autorizzazioni (si tratterebbe, sul punto, di conclusioni diametralmente opposte a quella avanzate nell’atto di riesame, in cui si rilevava come la CGUE avesse definitivamente chiarito che contrasterebbe con le richiamate norme del Trattato una normativa, quale quella italiana, volta ad impedire di fatto qualsiasi attivita’ transfrontaliera nel settore del gioco, in particolare nel caso in cui sia possibile un controllo fisico per finalita’ di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio); in altri termini, sostiene la ricorrente, la CGUE avrebbe legittimato definitivamente l’attivita’ dei CED/CTD operanti nel rispetto della pronuncia Biasci, ossia, per quanto d’interesse, condizionando la legittimazione, da un lato, all’esistenza di un contatto diretto tra scommettitore ed operatore (ossia quando, come nel caso di specie, il contratto di scommessa intercorre tra bookmaker e giocatore) e, dall’altro, alla condizione che vi sia un controllo fisico per finalita’ di pubblica sicurezza degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio, ossia che i CED/CTD si sottopongano alle verifiche delle autorita’ di PS (come sarebbe stato per la ricorrente); infine, si censura l’affermazione del tribunale del riesame secondo cui quanto affermato dalla CGUE avrebbe portata tutt’altro che generale, laddove, diversamente, sostiene la ricorrente, il principio affermato da tale decisione avrebbe portata generale nel senso che tutte le norme interne che non si conformino ad esso dovrebbero essere dichiarate contrarie agli articoli 49 e 56 TFUE, anche in relazione all’interpretazione della CGUE; ne conseguirebbe, conclusivamente, che anche l’articolo 1, comma 644 citato, stante il rinvio ad un divieto penalmente sanzionato (Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis), solo per ragioni di natura fiscale, si porrebbe in contrasto con le liberta’ previste dagli articoli 49 e 56 TFUE.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 codice procedura penale, lettera c) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione alla Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis, nonche’ della circolare direttoriale AAMS prot. 2013/491/DAR/UD del giugno 2013, nonche’ dell’articolo 125 codice procedura penale, comma 3 e articolo 253 codice procedura penale, comma 1, sotto il profilo della contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in punto di sussistenza del reato di svolgimento di attivita’ organizzata di accettazione o raccolta di scommesse accettate in Italia o all’estero, senza concessione, autorizzazione o licenza di P.S., essendo insussistente sia il fumus che l’elemento soggettivo del reato.

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene la ricorrente, la stessa ritiene la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto ipotizzato escludendo che il disposto della richiamata circolare possa trovare applicazione nel caso in esame; rileva la ricorrente come il tribunale del riesame, in sostanza, ritenga che un atto amministrativo non possa avere effetti in campo penale, laddove, invece, dovrebbe considerarsi come l’autorizzazione ex articolo 88 TULPS altro non e’ che un atto amministrativo e che, pertanto, nella materia in esame, detto atto funge da presupposto per l’applicazione della sanzione penale, come del resto si evince dalla stessa fattispecie penale della Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis, che prevede la sanzione nei confronti di chiunque svolge l’attivita’, privo di concessione, autorizzazione o licenza ex articolo 88 Tulps; cio’ significa, in altri termini, che un soggetto potrebbe essere eventualmente sottoposto alla disposizione in esame solo se sprovvisto dell’autorizzazione ex articolo 88 Tulps; la circolare richiamata, sul punto, ritiene che solo ove l’interessato abbia impugnato il diniego dell’autorita’ di P.S., solo a seguito della pronuncia del competente giudice amministrativo potra’ dirsi realizzata l’ipotesi di luogo aperto al pubblico non munito della prescritta autorizzazione ove prevista, cosi’ dunque dettando un principio ad hoc in materia di autorizzazione ex articolo 88 Tulps; ne discenderebbe, quindi, che il principio espresso nel corpo della circolare elaborato proprio in materia di CTD ed autorizzazione ex articolo 88 Tulps non permetterebbe neppure astrattamente la configurabilita’ dell’esistenza del reato ipotizzato con conseguente venir meno del fumus.

Infine, la ricorrente contesta l’impugnata ordinanza per aver ritenuto sussistente il fumus non essendo stato rinvenuto alcunche’ che consentisse, nemmeno presuntivamente, che l’attivita’ svolta nell’esercizio gestito dalla ricorrente potesse essere ricondotto ad un’attivita’ di raccolta di scommesse; non sarebbero stati individuati ne’ scommettitori impegnati in attivita’ di gioco ne’ terminali eventualmente bloccati sul sito riconducibili al bookmaker maltese, essendo invece stato rinvenuto un solo coupon di giocata con codice utente intestato alla societa’ della ricorrente; ne’, infine, potrebbero ricondursi ad una presunta attivita’ di raccolta scommesse le dotazioni informatiche reperite, in quanto la societa’ e’ autorizzata all’attivita’ di internet point.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, con cui si chiede, in via principale l’annullamento dell’impugnata ordinanza e, in via subordinata, la rimessione di questione pregiudiziale alla CGUE (sul duplice quesito se l’articolo 1, comma 644 citato, contenendo un richiamo alla Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis, solo per la mancata partecipazione ad una procedura di regolarizzazione fiscale, si ponga in contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE; se ragioni di natura fiscale possono determinare una restrizione alla liberta’ di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi ex articoli 49 e 56, TFUE), e’ infondato.

4. Quanto al primo motivo, con il medesimo la ricorrente svolge censure sul decreto di convalida del sequestro probatorio del P.M., il quale non avrebbe motivato sulle ragioni poste a sostegno del sequestro probatorio, censurando altresi’ anche il provvedimento del tribunale che si sarebbe limitato a sostenere che le esigenze probatorie sono state illustrate adeguatamente nel decreto di sequestro, ritenendo il PM necessario compiere sui beni “tutti gli accertamenti indispensabili per esercitare validamente l’azione penale supportata da un materiale probatorio esaustivo e completo di tutti i riscontri obiettivi che dalla cosa in sequestro sia possibile ricavare”.

Premesso che oggetto del sequestro probatorio sono state, come emerge dall’impugnata ordinanza, tutto il materiale ritenuto riconducibile alla raccolta di scommesse – ovvero i due computer, le due stampanti, due monitor utilizzati per pubblicizzare eventi sportivi oltre che la documentazione rinvenuta – nell’ambito di un’indagine per il reato di cui alla Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis, (unica fattispecie penale per la quale il tribunale del riesame ha ritenuto sussistere il fumus), la doglianza appena sintetizzata, per cosi’ dire contraddice se’ stessa, in quanto in seguito e’ lo stesso motivo che riconosce che nel decreto di sequestro probatorio, all’indicazione delle norme violate e al richiamo al paradigma precettuale dettato dalla disposizione contestata, la motivazione del tribunale valorizza alcuni elementi (ossia non solo osservando come le esigenze probatorie sono state illustrate adeguatamente nel decreto di sequestro, ritenendo il PM necessario compiere sui beni “tutti gli accertamenti indispensabili per esercitare validamente l’azione penale supportata da un materiale probatorio esaustivo e completo di tutti i riscontri obiettivi che dalla cosa in sequestro sia possibile ricavare”, in base a quanto evidenziato in atti ed in particolare dal sequestro d’urgenza di p.g., ma anche correttamente interpretando quanto motivato nel predetto decreto di sequestro in quanto funzionale a “riscontrare l’esercizio effettivo dell’attivita’ di scommesse abusiva contestata, grazie ai terminali e agli altri strumenti a cio’ preposti, oltre che all’analisi della documentazione relativa all’attivita’ svolta”: v. pag. 3), donde emergevano seri indizi del delitto di cui in premessa ed appariva necessario acquisire agli atti del procedimento quanto ivi descritto.

Ad avviso della ricorrente, una siffatta motivazione sarebbe stata erroneamente ritenuta sufficiente nell’ordinanza impugnata.

Orbene, osserva il Collegio come non e’ contestabile, sul piano astratto, la necessita’ di adeguata motivazione ex articolo 253 codice procedura penale, pur dovendosi dare atto, si nota incidente, che riguardo al contenuto di tale motivazione sussiste una apparente discrasia nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, affiancandosi all’orientamento che esige motivazione anche sulla finalita’ perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti (tra gli arresti piu’ recenti: Cass. sez. 5A, 15 marzo 2013 n. 46788; Cass. sez. 3A, 6 marzo 2013 n. 13044; Cass. sez. 2 – 13 luglio 2012 n. 32941; Cass. sez. 5A, 7 ottobre 2010-20 gennaio 2011 n. 1769; Cass. sez. 6A, 12 febbraio 2008 n. 21736; v. altresi’ Cass. sez. 2A, 9 giugno 2004 n. 35615 e Cass. sez. 2A, 25 febbraio 2004 n. 9556), un ulteriore orientamento che reputa sufficiente motivare sulla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non occorrendo invece farlo sulla necessita’ di acquisire la suddetta res per accertare i fatti, dal momento che l’esigenza probatoria del corpus delicti risiede in re ipsa nella qualita’ della res (Cass. sez. 2A, 3 luglio 2013 n. 31950; Cass. sez. 2A, 2 luglio 2013 n. 43444; Cass. sez. 4A, 2 marzo 2010 n. 11843; Cass. sez. 4A, 15 gennaio 2010 n. 8662). A ben guardare, pero’ non vi e’ affatto una contrapposizione reale tra i suddetti orientamenti, poiche’ il secondo, con un approccio evidentemente conservativo rispetto al provvedimento di sequestro, valorizza appieno l’istituto motivazionale, considerando il suo contenuto logicamente implicito, dal momento che la relazione che connette il bene sequestrato con la fattispecie criminosa non puo’ non implicare anche un effetto probatorio del suo sequestro, ovvero quel che il primo orientamento, osservandolo soltanto da un punto di vista diverso e, per cosi’ dire, preventivo, intende come finalita’ per l’accertamento dei fatti.

Sul piano concreto, poi, non e’ fondata la censura sulla considerazione come insufficiente della motivazione del decreto di sequestro da parte dell’ordinanza impugnata. Osserva infatti la Corte come, dalla stessa impugnata ordinanza, emerge non solo come il PM abbia indicato sulla base di quali elementi sussistessero seri indizi del delitto contestato (richiamando specificamente il verbale di sequestro d’urgenza eseguito dalla P.G.), ma anche come lo stesso tribunale del riesame (v. pag. 3) ritenga che la qualificazione di quanto in sequestro corpus delicti e’ certamente esatta con riguardo alle apparecchiature informatiche “in quanto mezzi attraverso cui l’attivita’ veniva esercitata essendo evidente il rapporto di immediatezza tra i beni in sequestro e la fattispecie contestata” laddove, per la documentazione sequestrata la stessa e’ stata correttamente qualificata come cosa pertinente al reato, essendo logicamente implicito – osserva questa Corte – che la necessita’ probatoria dell’acquisizione della documentazione su supporto cartaceo ed informatico discende direttamente dalla conformazione della condotta criminosa contestata all’attuale ricorrente, ovvero dall’esercizio in forma abusiva dell’attivita’ di intermediazione nella raccolta di scommesse per conto di un allibratore straniero, mediante le predette apparecchiature informatiche stante la necessita’ di un collegamento via internet per lo svolgimento di tale attivita’.

Non va del resto dimenticato, e di cio’ i giudici del riesame ne danno puntualmente atto, che in tema di sequestro probatorio del corpo di reato, la motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto e dovra’, in particolare, essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potra’ farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza, come nel caso in esame (v., da ultimo: Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015 – dep. 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130).

5. Puo’ quindi procedersi all’esame del secondo, del terzo motivo e del quarto che, attesa l’omogeneita’ dei profili di doglianza ad essi sottesi, possono essere congiuntamente trattati.

Come anticipato, con i predetti motivi, la ricorrente censura i giudici del riesame, da un lato, osservando come il rinvio operato dalla Legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 644 alla Legge n. 401 del 1989 non avrebbe le finalita’ indicate dalla norma ma solo quella di comportare restrizioni alla liberta’ di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi ex articoli 49 e 56 TFUE, solo ed esclusivamente per ragioni fiscali (sicche’ cio’ violerebbe la costante interpretazione della CGUE che ha dichiarato come la normativa italiana contenente il divieto penalmente sanzionato di esercitare attivita’ nel settore dei giochi in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia comporta restrizioni alla liberta’ di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, restrizioni che, pur essendo ammissibili, devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non da motivazioni di ordine fiscale, come nel caso di specie), e, dall’altro, per aver escluso l’applicabilita’ di quanto affermato dalla CGUE con la c.d. sentenza Biasci, nel senso che la CGUE avrebbe invece legittimato definitivamente l’attivita’ dei CED/CTD operanti nel rispetto della predetta pronuncia, sicche’ il principio affermato da tale decisione avrebbe portata generale nel senso che tutte le norme interne che non si conformino ad esso dovrebbero essere dichiarate contrarie agli articoli 49 e 56 TFUE, anche in relazione all’interpretazione della CGUE (ne conseguirebbe, conclusivamente, che anche l’articolo 1, comma 644 citato, stante il rinvio ad un divieto penalmente sanzionato – Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis, solo per ragioni di natura fiscale, si porrebbe in contrasto con le liberta’ previste dagli articoli 49 e 56 TFUE). Le censure, pur suggestive, sono prive di pregio.

Sul punto, il tribunale del riesame esclude la fondatezza della interpretazione difensiva volta ad escludere il fumus del reato contestato alla luce della circolare richiamata in ricorso del 13 giugno 2013, secondo cui nell’ipotesi come quella attuale di centri trasmissione dati che abbiano chiesto alla Questura l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 citato, ottenendo un diniego impugnato davanti al Tar “prima della irrogazione delle sanzioni e’ opportuno attendere l’esito dell’eventuale contenzioso amministrativo”, per cui il locale potra’ considerarsi privo della licenza di pubblica sicurezza solo a seguito della pronuncia giurisdizionale; secondo il tribunale del riesame il disposto della predetta circolare non potrebbe essere invocato nel caso in esame, cio’ in quanto e’ lo stesso atto amministrativo ad esplicitare che il chiarimento riguarda la possibilita’ da parte dell’amministrazione di irrogare sanzioni amministrative, e non potrebbe mai riferirsi alla fattispecie penale ipotizzata, posto che nel procedimento penale non esistono pregiudiziali obbligatorie, per cui ne’ una pronuncia del giudice amministrativo, ne’ tantomeno un atto amministrativo quale la circolare, potrebbero paralizzare l’esercizio dell’azione penale o incidere sulla qualificazione delle fattispecie incriminatrici; nemmeno l’esistenza della predetta circolare potrebbe assumere per il giudice del riesame alcun rilievo in punto di elemento psicologico del reato, in quanto la sua evidente riferibilita’ a profili esclusivamente amministrativi escluderebbe che la stessa abbia potuto ingenerare un errore di diritto scusabile.

6. L’interpretazione offerta dai giudici del riesame non merita censura. Ed infatti, L’A.A.M.S., con la circolare in questione, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, comma 9, lettera f bis), relativo alle sanzioni, lettera in particolare inerente l’inserimento di una nuova fattispecie di illecito e la fissazione della corrispondente sanzione amministrativa (2013/491/DAR/UD). La condotta sanzionatoria prevista dal comma 9, lettera f bis) – introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 475, – ha modificato l’articolo 110 T.U.L.P.S. nelle diverse declinazioni indicate (chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa (…) o comunque ne consente l’uso) ed ha come oggetto gli apparecchi di cui all’articolo 110 TULPS ove questi siano collocati in: a) luoghi pubblici; b) luoghi aperti al pubblico; c) circoli e associazioni di qualunque specie, nell’ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni.

Viene cosi’ a completarsi il panorama sanzionatorio delineato dal comma 9 che gia’ punisce la distribuzione, l’installazione o, comunque, il consenso all’uso di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni di legge (lett. c) e di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori (lett. d). Pertanto, in presenza di gioco effettuato mediante apparecchi: a) irregolari, troveranno applicazione le disposizioni gia’ vigenti, a prescindere dal luogo in cui tali apparecchi siano posizionati; b) regolari, ma in luoghi (pubblici, aperti al pubblico ovvero in circoli e associazioni di qualunque specie) non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste (escluse altre autorizzazioni inerenti gli esercizi pubblici (quali, ad esempio, quelle rilasciate da ASL o VVF, fermo restando l’obbligo di segnalare le eventuali irregolarita’ riscontrate ai competenti uffici, qualora nel corso dell’attivita’ di controllo si accerti la mancanza di tali autorizzazione)) troveranno applicazione le nuove disposizioni.

La ratio della lettera f bis) e’ quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia (di cui agli articoli 86 ed 88, qualora prescritte, TULPS) tenuto conto della pericolosita’ sociale di tali congegni e dall’esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l’esercizio delle attivita’ in esse effettuate.

A tal proposito, va ricordato che l’articolo 86 TULPS prevede – relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo articolo 110 – l’obbligatorieta’ della licenza per l’installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia’ in possesso di altre licenze di cui all’articolo 88, commi 1 e 2 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilita’ di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all’articolo 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano gia’ soggetti all’autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88, come appunto previsto da tale norma “per l’esercizio delle scommesse”.

L’articolo 88 TULPS prescrive che “la licenza per l’esercizio delle scommesse puo’ essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta’ di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche’ a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. La predetta licenza, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e’ da intendersi efficace solo a seguito del rilascio, ai titolari dei medesimi esercizi, di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. La licenza e’, altresi’, richiesta per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS. Da quanto sopra emerge che i soggetti che effettuano l’esercizio delle scommesse (compresi i c.d. “corner”) possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex articolo 88 TULPS. Infatti, l’articolo 86 TULPS, nel richiedere l’obbligo della licenza ivi prevista per l’installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali e’ previsto l’obbligo della licenza di cui all’articolo 88.

In buona sostanza, dal combinato disposto degli articoli 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l’attivita’ di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l’imprenditore e’ in possesso della licenza di polizia di cui all’articolo 88 TULPS.

La norma in commento, dunque, ha inteso prevedere una sanzione espressa anche per l’eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di Amusement With Prizes, tipologia di slot machine) in locali in cui si esercitano scommesse, privi dell’autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88 TULPS ovvero nell’ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attivita’ soggette all’obbligo della licenza di polizia di cui all’articolo 86 (ad esempio corner) poiche’ l’autorizzazione di polizia ex articolo 88 e’ comunque obbligatoria. La ratio della disposizione prevista dalla lettera f bis), infatti, e’ quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosita’ sociale di tali congegni e dell’esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l’esercizio delle attivita’ in esse effettuate. Pertanto, i centri che operano in mancanza dell’autorizzazione di polizia (perche’ non richiesta o perche’ sia divenuto definitivo il provvedimento di diniego della Questura) subiranno la sanzione prevista dalla lettera f bis) laddove consentano l’uso degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, TULPS, realizzandosi la fattispecie di “luoghi (…) aperti al pubblico (…) non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste”.

E’, quindi, corretta l’esegesi offerta dal tribunale del riesame, ed infondata quella della difesa, laddove dalla stessa ordinanza impugnata emerge inequivocabilmente che la ricorrente aveva esibito agli organi accertatori in sede di accesso ispettivo la sola richiesta di autorizzazione per l’esercizio delle scommesse ex articolo 88 Tulps indirizzata alla Questura di Messina con la conseguente comunicazione di avvio del procedimento da parte del Commissariato P.S. di Milazzo, senza tuttavia essere la stessa in possesso, per quanto di interesse, della licenza di PS prescritta dal predetto articolo 88 Tulps, al momento dell’accertamento.

Correttamente, pertanto, e’ stata ritenuta sussistente la violazione ipotizzata, avendo fatto i giudici del riesame buon governo del principio, gia’ affermato da questa Sezione, secondo cui integra il reato previsto dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 4 l’esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un “bookmaker” straniero senza avere ottenuto l’autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88 T.U.L.P.S. (essendo evidente che la mera richiesta di autorizzazione con la comunicazione dell’avvio del procedimento non hanno valenza equipollente al rilascio del titolo autorizzatorio), anche se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese (Sez. 3, n. 7695 del 12/01/2012 – dep. 28/02/2012, Scerra, Rv. 252096), ed, in ogni caso, essendo pacifico – come del resto ben ricordato dagli stessi giudici del riesame – che una circolare ministeriale e’ atto interno alla P.A., che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiche’ non puo’ comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (v., ex multi’ s: Sez. 3, n. 6619 del 07/02/2012 – dep. 17/02/2012, Zampano, Rv. 252541).

7. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto alla questione della c.d. illegittimita’ eurounitaria del sistema concessorio italiano, avendo infatti ben chiarito i giudici del riesame che il principio della disapplicazione della normativa interna per contrasto con i richiamati principi fissati dal Trattato U.E., nell’interpretazione della CGUE e in quella di questa Corte, e’ limitata nel senso che la norma prevista dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 4, comma 4 bis, contrasta i principi comunitari della liberta’ di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea ex articoli 43 e 49 del Trattato CE, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause riunite C – 338/04, C -3S9/04 e C – 360/04 e sentenza Costa e Cifone, in cause riunite C -72/10 e C- 77/10 del 16 febbraio 2002), soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attivita’ organizzata di intermediazione per l’accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario (Sez. 3, n. 18767 del 08/02/2012 – dep. 16/05/2012, Ferraro, Rv. 252634; Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012 – dep. 16/07/2012, Cifone, Rv. 253241).

E’ stato, infatti, affermato da questa Corte che in tema di raccolta non autorizzata di scommesse, non puo’ invocarsi, per escludere il reato di cui alla Legge n. 401 del 1989, articolo 4, la contrarieta’ del sistema interno delle concessioni con le liberta’ eurounitarie di stabilimento e di prestazione di servizi, allorquando non ricorrono le condizioni per ritenere che nei confronti del soggetto per conto del quale opera l’agente, sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo di una arbitraria esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni ovvero di un impedimento a parteciparvi in condizioni di parita’ con gli altri concorrenti (Sez. 3, n. 19462 del 27/03/2014 – dep. 12/05/2014, P.M. in proc. Ianetti e altro, Rv. 259756). Sul punto, come correttamente rilevano i giudici del riesame, i predetti elementi non risultano ricorrenti nel caso di specie, in quanto la (OMISSIS) non risulta aver comprovato ne’ addotto di aver patito una discriminazione, non risultando che la societa’ (OMISSIS) Ltd. – munita di titolo concessionario in Malta e per la quale la ricorrente effettua attivita’ di raccolta scommesse, abbia mai partecipato ad una gara per l’assegnazione di una concessione in Italia ne’ che la stessa sia stata esclusa illegittimamente. Trattasi, del resto, di orientamento giurisprudenziale ribadito, anche di recente, da questa stessa Sezione, che sul punto, ha infatti sottolineato come integra il reato previsto dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 4, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attivita’ di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015 – dep. 13/04/2015, Arcieri, Rv. 263115).

8. Quanto precisato nel paragrafo che precede incide, poi, sulle deduzioni difensive secondo cui la (OMISSIS) svolgerebbe mera attivita’ transfrontaliera di trasmissione dati, che sarebbe lecita a prescindere dal possesso delle prescritte autorizzazioni, sulla base del disposto della richiamata sentenza Biasci secondo cui “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attivita’ transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attivita’ e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed e’ possibile un controllo fisico, per finalita’ di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio.

Spetta al giudice del rinvio verificare se cio’ avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto schema di convenzione”.

Come infatti, correttamente evidenziato dal tribunale del riesame, detto principio deve esser letto nel contesto della parte motiva della sentenza (p. 37) in cui e’ stato formulato; ed invero, dalla lettura complessiva puo’ evincersi come lo stesso si riferisce esclusivamente alle ipotesi di societa’ concessionarie estere decadute dalla concessione di cui al c.d. bando Bersani, in applicazione della disposizione, ritenuta dalla CGUE discriminatoria, di cui all’articolo 23 del predetto schema di convenzione. E’ quindi corretto affermare, come fa il tribunale del riesame, che il principio dianzi affermato non ha portata generale, atteso che risulta che la (OMISSIS) Ltd. non e’ soggetto giuridico decaduto dalla concessione, bensi’ una societa’ che non risulta nemmeno aver partecipato al c.d. bando Bersani. Trattasi, quindi, di principio del resto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, gia’ richiamata, secondo cui integra il reato previsto dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 4, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attivita’ di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014 – dep. 16/09/2014, Parrelli, Rv. 260944).

9. I giudici del riesame, inoltre, si soffermano sulla legittimita’ del sistema di diritto interno, svolgendo alcune significative e puntuali riflessioni con riferimento al c.d. bando Monti del 2012, richiamando la recente decisione della CGUE (sentenza 22 gennaio 2015, in causa C-463/13 Stanley International Betting Ltd e a./Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.), in cui la CGUE ha dichiarato che il diritto dell’Unione non osta a che l’Italia indichi, ai fini di un allineamento temporale delle scadenze delle varie concessioni, una nuova gara volta all’attribuzione di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. La CGUE ricorda che le restrizioni alle attivita’ dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale (la tutela dei consumatori od anche la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco), nonche’ dall’obiettivo della lotta contro la criminalita’.

I giochi d’azzardo rientrano peraltro fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, il singolo Stato membro puo’, alla luce della propria scala di valori, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di siffatti interessi comporta. La CGUE ha dichiarato pertanto che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle loro scadenze puo’ contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalita’ collegata a detti giochi e non va al di la’ di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

L’affermazione difensiva, dunque, secondo cui vi sarebbe una persistente illegittimita’ dell’intero sistema concessorio italiano viene ad essere correttamente definita fuorviante dai giudici del riesame, non potendo sostenersi che la procedura di emersione introdotta dalla Legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 644, dimostri che il legislatore italiano non ha inteso ridurre le occasioni di gioco, ma le avrebbe al contrario incrementate a fini fiscali, con cio’ facendo venire meno la condizione legittimante secondo la pronuncia CGUE, il sistema concessorio italiano; sul punto, secondo il tribunale, ritenere – come fatto dalla difesa – che aderire o meno alla procedura di emersione sia indifferente al fine di legittimare l’attivita’ svolta sarebbe una conclusione del tutto fuorviante.

Convincente e giuridicamente corretta e’ invero la spiegazione fornita dal tribunale, il quale ben chiarisce come la procedura prevista dall’articolo 1, comma 644 della legge di stabilita’ 2014, lungi dal sancire la sopravvenuta inutilita’ dei titoli concessori, consente, nel rispetto delle perviste condizioni disciplinate dalla legge, alle societa’ estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l’attribuzione di licenze temporanee per l’esercizio di attivita’ che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa, potendo, tra l’altro, l’attivita’ di scommesse essere esercitata solo in determinati punti di raccolta, i cui dati identificativi vanno allegati al provvedimento concessorio stesso; la nuova normativa temporanea, proseguono correttamente i giudici del riesame, lungi dal sancire la non necessita’ di titoli concessori, attribuisce a date condizioni titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti e controlli da parte della competente autorita’ amministrativa, sicche’ i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell’emersione non esercitano la propria attivita’ a prescindere dall’autorizzazione di P.S., ma la ottengono all’esito del procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge. Sotto tale profilo, dunque, aggiungono i giudici del riesame, il fumus del reato ascritto dev’essere ritenuto configurabile non rilevando, al fine di escluderlo, la semplice circostanza dell’asserito possesso in capo alla (OMISSIS) dei requisiti soggettivi che escluderebbero il pericolo per l’ordine pubblico, a prescindere da ogni controllo e rilascio di titoli da parte dell’amministrazione competente, cio’ in quanto il sistema autorizzatorio – concessorio e’ tutt’ora in vigore e la liceita’ del medesimo e’ stata anche riconosciuta dalla stessa CGUE con la sentenza Biasci, avendo infatti i giudici eurounitari affermato, da un lato, che “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle societa’ interessate a esercitare attivita’ collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attivita’, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che gia’ sono in possesso di una simile concessione”, e, dall’altro, che i medesimi articoli “devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui e’ stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorita’ la possibilita’, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio” (CGUE, Sez. 3, sentenza 12 settembre 2013, in cause riunite CD660/11 e CD8/12, Biasci ed altri).

10. Ne’, del resto, come correttamente affermato dalla stessa ordinanza, appare possibile ritenere che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilita’ 2015 ponga restrizioni alle liberta’ sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la Legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all’esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all’adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell’ordine pubblico, non essendo quindi parso necessario al tribunale – vertendosi ex articolo 267 TFUE in ipotesi di rinvio facoltativo – adire la CGUE in sede di rinvio pregiudiziale, posto che la questione di legittimita’ comunitaria si appaleserebbe infondata.

10.1. Detta conclusione, si noti, e’ del resto avvalorata anche dalla recente proroga alla disciplina dettata dal predetto articolo 1, commi 643 e 644, per effetto dell’entrata in vigore in data 1/01/2016 del disposto dell’articolo 1, comma 926 della legge di stabilita’ 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”, in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 70) che, appunto, prevede espressamente che “Ai soggetti indicati dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 643, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonche’ a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore e’ l’offerente e che il contratto di gioco e’ pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, e’ consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui alla Legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 643, 644 e 645”, secondo una cronologia ben precisa, facendo slittare il termine per la presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (che riconosce il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza nel 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari), al 31 gennaio p.v. e cio’ consentira’ nei confronti dei soggetti che non abbiano presentato la domanda di regolarizzazione o che da essa siano decaduti – per effetto del disposto della citata Legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 644, richiamata dalla nuova disposizione della legge di stabilita’ 2016 – l’applicazione “di quanto previsto dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 4, comma 4 bis, e successive modificazioni”, ossia delle sanzioni penali previste nei confronti dei bookmakers sprovvisti di autorizzazione ex articolo 88 TULPS e/o di concessione rilasciata dall’Agenzia dei Monopoli di Stato.

Non consta che la ricorrente ne’ il concessionario maltese abbiano, ne’ attualmente ne’ sotto la vigenza della legge di stabilita’ 2015, proposto istanza di regolarizzazione usufruendo della procedura prorogata, quindi, in difetto di tale elemento, allo stato l’attivita’ svolta dalla ricorrente deve considerarsi come illecita e, dunque, sussistente il fumus del reato contestato.

10.2. Parimenti, non si ravvisano gli estremi per sollevare questione pregiudiziale davanti alla CGUE nei termini indicati dalla ricorrente, atteso che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilita’ 2015 non pone restrizioni alle liberta’ sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la Legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all’esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all’adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell’ordine pubblico.

Come infatti esplicitato nella Relazione tecnica di accompagnamento della Legge di Stabilita’ (all’emendamento alla Legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 643), la “sanatoria” dei CTD (ovvero: la regolarizzazione fiscale per emersione dei centri non autorizzati), si muove sulla linea di intervento del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela delle scommesse che, prive di regole, giacche’ i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto-sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia costituisce ormai una vera piaga sia per la mancata tutela dei giocatori – dal momento che e’ ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete e’ in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato – sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie (che in Italia hanno investito su sollecitazione dello Stato), per i loro margini di ricavo oltre che (anche se non in ultima analisi) per il gettito erariale. Emerge pertanto in modo piuttosto evidente l’urgenza per lo Stato di porre rimedio al fenomeno definito di “raccolta irregolare di scommesse”, con il dichiarato fine di fornire “una opportunita’ di redenzione, nella direzione del circuito ufficiale e legale di raccolta di scommesse, a quegli operatori non regolari ai quali, allo stato non si presenta altro che una delle seguenti alternative: chiudere definitivamente le proprie attivita’, con dismissione di investimenti e posti lavoro, ovvero rimanere in un regime di non regolarita’, sfidando la capacita’ dello Stato di costringerli alla prima alternativa.

In questo quadro valutativo, la proposta emendativa, allora, ha il principale obiettivo di offrire a tali soggetti una nuova, terza possibilita’: quella di una procedura di emersione e regolarizzazione (…)”.

Alla stregua di quanto sopra, dunque, non sussistono le condizioni per l’attivazione del meccanismo di cui all’articolo 267 TFUE, essendo chiara la finalita’ della normativa transitoria di cui viene chiesto il rinvio rispetto alle norme del Trattato evocate, ossia quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma “transitoria” ai presunti effetti discriminatori del c.d. bando Monti, ampliando cioe’ il numero dei soggetti cui e’ consentito esercitare l’attivita’ di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata dalla legge di stabilita’.

Invero, puo’ parlarsi di “questione” da rinviare alla Corte di giustizia se il giudice nazionale, ex officio o su sollecitazione delle parti, avverta difficolta’ nella individuazione del senso e della portata da assegnare alla normativa comunitaria di cui deve fare applicazione. Secondo la giurisprudenza eurounitaria e di quella degli Stati Membri, infatti, non puo’ parlarsi di “questione” (e la lettura della norma resta, percio’, affidata non alla Corte del Lussemburgo ma al giudice nazionale investito della controversia) tutte le volte in cui la normativa comunitaria da applicare risulti chiara ed univoca e percio’, incapace di suscitare ragionevoli dubbi (Corte cost, sentenze n. 283/89 e n. 168/91), come nel caso in esame, grazie anche all’esegesi della c.d. sentenza Biasci e della c.d. sentenza Stanley del 22 gennaio 2015, dianzi richiamate.

11. Nessun dubbio, infine, che il fatto sia inquadrabile nella fattispecie penale di cui alla Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis.

L’operatore del c.d. Ctd non si vede riconosciuta dall’ordinamento la propria posizione professionale, in quanto l’attivita’ di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui alla Legge n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis) – anche quando e’ posta in essere per conto di un concessionario autorizzato – e’ chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui al Decreto Ministeriale n. 111 del 2006).

La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, puo’ avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non e’, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti (come ribadito dal richiamato Decreto Ministeriale 1 marzo 2006, n. 111 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente Decreto Ministeriale n. 174 del 1998), a tutt’oggi, “e’ vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse” (articolo 2, comma 5).

Il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (Legge 7 luglio 2009, n. 88), “al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonche’ di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalita’ organizzata nel settore dei giochi”, ha dettato (all’articolo 24, dal comma 11 al comma 26) un’organica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico a distanza. In particolare, la raccolta di gioco da remoto e’ incentrata sull’adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di alcune condizioni minime e che in alcun modo puo’ essere utilizzato “per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui” (comma 19, lettera e).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la prova dell’illecita attivita’ di intermediazione svolta dal gestore del CTD per conto dell’allibratore straniero risulta pacificamente dall’ordinanza impugnata laddove si da atto che il personale di vigilanza, all’atto del controllo presso l’esercizio della ricorrente, accertava che al suo interno non veniva svolta solo attivita’ di internet point ma anche attivita’ di raccolta scommesse, avendo il personale notato la presenza all’interno del locale di due raccoglitori contenenti palinsesti di eventi sportivi ed un bancone adibito a raccolta scommesse con due personal computer e relative stampanti; gli stessi giudici del riesame poi danno atto (pag. 8 ordinanza) che la (OMISSIS) non si era limitata a fornire il collegamento internet al sito (OMISSIS) per l’esercizio delle scommesse, come emergeva dalle ricevute delle giocate in sequestro, che comprovavano lo svolgimento di attivita’ di riscossione quote e pubblicizzazione degli eventi sportivi.

Trattasi di affermazione giuridicamente corretta in quanto conforme al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui e’ penalmente rilevante l’attivita’ di intermediazione consistente nella raccolta delle somme corrispondenti agli importi delle scommesse, poi trasferite all’allibratore straniero (v. la gia’ citata sentenza Parrelli), nonche’ nella pubblicizzazione degli eventi sportivi, essendo quindi legittimo il sequestro preventivo delle apparecchiature informatiche abusivamente impiegate nella raccolta di scommesse relative allo svolgimento di manifestazioni sportive, poste in essere mediante una condotta di intermediazione vietata dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 4, comma 4 bis, che non sia limitata alla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti (Sez. 3, n. 19248 del 08/03/2012 – dep. 21/05/2012, De Rosa e altro, Rv. 252623).

12. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex articolo 616 codice procedura penale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *