www.studiodisa.it

La massima

1. L’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al Comune per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso d’inadempimento. Infatti, il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051 c.c..

2. Il dovere di vigilanza sulla strada pubblica realizzata non grava sul solo appaltatore, che non può ritenersi l’unico responsabile dei danni derivati alla vittima dell’incidente verificatosi nel cantiere dell’opera pubblica commissionata. Infatti, il dovere di custodia da parte dell’ente pubblico non viene meno per la PA nemmeno laddove il bene demaniale-strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi.

3. La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione, dal punto di vista della rado, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. In aderenza all’inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità. In sostanza, il fortuito esclude il nesso eziologico e non già la colpa, così come mutuato dall’insegnamento della più autorevole dottrina penalistica.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 19 febbraio 2013, n.4039

In fatto e in diritto

1. S..C. e R..S. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore A. , convennero, dinanzi al Tribunale di Agrigento, S..P. e il Comune di Campobello di Licata, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per la morte del figlio L. , all’epoca del decesso minorenne, avvenuta il (omissis) , a seguito del violento impatto tra il motociclo condotto da quest’ultimo ed un palo della SIP, ubicato al centro di una strada priva d’illuminazione e chiusa al traffico. All’uopo, dedussero che i mezzi approntati dal P. – titolare dell’impresa esecutrice dei lavori di realizzazione della strada – al fine di impedire l’accesso dei veicoli nella strada in questione (blocchi di cemento) erano stati, in parte, rimossi e che non era stata predisposta, sui luoghi, alcuna segnaletica di pericolo, né verticale, né orizzontale, da parte del Comune convenuto. Costituitosi, il Comune di Campobello di Licata chiese il rigetto della domanda, deducendone l’infondatezza. Si costituì anche il P. , assumendo di avere adempiuto all’obbligo di custodia del cantiere e chiedendo, pertanto, che la domanda fosse respinta. Il giudice di primo grado accolse parzialmente la domanda e ritenne la responsabilità solidale dei convenuti nella complessiva misura del 25%.

2. Con la sentenza oggetto delle presenti impugnazioni, depositata il 14.2.2007, la Corte di Appello di Palermo riduceva al 50% il concorso di colpa della vittima, riconosceva ai genitori anche il danno biologico iure proprio e rideterminava il danno spettante a tutti i danneggiati a titolo di danno morale.

2.1. In particolare la Corte territoriale riteneva, in diritto, la novità della domanda risarcitoria formulata dagli appellanti ai sensi dell’art. 2050 c.c. (cfr. Cass. 23 febbraio 1995, n.2035) e, dunque, l’inammissibilità della stessa, in quanto proposta, per la prima volta in grado di appello; in fatto, escludeva che nella specie, ricorresse l’ipotesi di ‘pericolo occulto’ o ‘insidia’, atteso che la situazione dei luoghi al momento del fatto non incoraggiava, certamente, a percorrere la strada ove si verificò l’incidente, priva com’era di illuminazione e sbarrata, sia pure in parte, dai massi posizionati dall’impresa P. , che risultavano spostati da terzi ignoti.

Doveva, pertanto ritenersi imprudente il comportamento della vittima la quale, certamente non esperta per la giovane età, in situazione di completa oscurità (erano le ore 20,35 del 12 ottobre 1992) si era avventurata su un tratto di strada che, per la presenza dei massi suddetti, poteva ragionevolmente ritenersi non ancora aperta al traffico, a velocità sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi. Le misure apprestate dall’impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti, incombendo sulla medesima l’obbligo di curare che io sbarramento fosse completo ed impedisse, realmente, l’ingresso a mezzi e persone e spettando al Comune appaltante il compito di controllo sull’effettivo adempimento di tale obbligo. Pertanto, riduceva al 50% il concorso di colpa della vittima nella causazione dell’evento di danno, corrispondentemente elevando al rimanente 50% la misura della responsabilità da attribuirsi al Comune ed all’impresa. Respingeva, di conseguenza, l’appello incidentale proposto dal Comune. Inoltre, riconosceva a S..C. e R..S. il diritto al risarcimento del danno biologico dagli stessi riportato a seguito della morte del figlio, all’epoca quattordicenne, ciò sulla scorta delle, non contestate, risultanze di cui alla consulenza medica d’ufficio espletata nel giudizio di prime cure, secondo cui i predetti avevano, a causa del fatto, subito una lesione permanente alla loro integrità psichica (disturbo ansioso depressivo) quantificabile nella misura del 15%, nessun diritto risarcitorio, a titolo di danno biologico, spettando, viceversa ai fratello della vittima, A. , in assenza di prova sulla esistenza del danno medesimo. Anche l’ammontare del danno morale andava rideterminato, sulla base dei parametri equitativi usualmente applicati dalla Corte palermitana (da un quarto alla metà del ‘danno biologico’ subito dal defunto, calcolato nella misura del 100%). Nessun altro importo poteva essere ulteriormente liquidato in favore degli appellanti per il dedotto danno esistenziale, il quale – pur costituendo, senza dubbio, in astratto, una componente del danno non patrimoniale autonoma rispetto al danno morale e biologico, avrebbe dovuto essere, tempestivamente e non genericamente, allegato dinanzi al primo giudice e, soprattutto, dimostrato – anche con il ricorso a presunzioni – sulla base di elementi obiettivi forniti dagli interessati. Non risultava, viceversa, che tale allegazione fosse stata specificamente corredata di alcun elemento di prova, essendosi gli appellanti limitati, per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata presso il Tribunale di Agrigento, a chiedere la liquidazione di tale danno, senza aggiungere alcunché.

3. Propone ricorso per cassazione il Comune di Campobello sulla base di sei motivi, illustrati con memoria. I prossimi congiunti del C. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di due motivi; l’intimata impresa Salvatore Paci non ha svolto attività difensiva in questa sede.

1 ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

3.1.1. Col primo motivo del ricorso principale, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. censurabili ex art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché motivazione illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c..

3.1.2. Il motivo si rivela privo di pregio. Infatti, il riferimento all’art. 2043 c.c. appare inconferente ed improprio sotto il profilo giuridico. Sulla scia di sempre più convincenti opinioni della dottrina, la giurisprudenza di questa Corte ha iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della PA, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subiti, come nel caso di specie, a seguito dell’utilizzo di strade pubbliche. Si è preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., avrebbe rappresentato un ingiustificato privilegio per l’Amministrazione e, di riflesso, un ingiustificato trattamento deteriore per gli utenti danneggiati; viceversa, l’applicazione dell’art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell’ordinamento giuridico ed al sentire sociale. Alla luce di questa nuova prospettiva, l’orientamento precedente che applicava l’art. 2043 c.c. è stato espressamente definito da questa Corte “obsoleto” e “superato”. Ormai, è stata definitivamente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A. con titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., sostituendosi il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c..

Esemplificativa dell’indicato revirement è Cass. n. 1691 del 2009 (in motivazione), la quale ha stabilito che i giudici di appello avessero in modo aprioristico ritenuto che il referente normativo per l’inquadramento della responsabilità della P.A. fosse costituito non dall’art. 2051 c.c. ma dall’art. 2043 c.c., che imponeva invece, nell’osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integrasse per l’utente una situazione di pericolo occulto. In realtà, la Corte di merito aveva in quel caso fatto proprio un orientamento giurisprudenziale ormai definito da questa stessa Corte “obsoleto” e che non teneva conto dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10 maggio 1999 della Corte costituzionale. Erroneamente, sempre in quel caso, la Corte di merito si era trincerata dietro l’inapplicabilità in via di principio dell’art. 2051 c.c. alla manutenzione delle strade da parte della Pubblica Amministrazione.

Invece, nel caso di specie, il mutamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente condiviso dalla Corte territoriale, che ha fatto buon governo dei principi in tema di responsabilità da sinistri stradali, correttamente sussumendo la vicenda concreta nell’ambito applicativo dell’art. 2051 c.c. Pertanto, le prospettazioni del ricorrente che argomentano la violazione dell’art. 2043 c.c. non meritano accoglimento, né nella parte in cui sono volte a chiedere a questa Corte l’affermazione dell’irresponsabilità dell’ente pubblico, perché non sarebbe ravvisabile una culpa in vigilando da parte del Comune di Campobello (per avere l’impresa esecutrice dei lavori di realizzazione di una strada chiusa al traffico adottato tutte le misure idonee e sufficienti ad evitare danni ai terzi), né nella parte in cui censurano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (per avere la Corte affermato l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale per culpa in vigilando che gli attori non avrebbero mai invocato).

Invero, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto ed affermato la responsabilità per custodia del Comune, accanto a quella dell’impresa, atteso che “le misure apprestate dall’impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti, incombendo sulla medesima l’obbligo di curare che lo sbarramento fosse completo ed impedisse, realmente, l’ingresso a mezzi e persone” e “spettando al Comune il compito di controllo sull’effettivo adempimento di tale obbligo”.

Per di più, il riferimento effettuato dal ricorrente ai concetti di ‘insidia’ e ‘trabocchetto’ appare del tutto privo di rilievo, in quanto la teorica del cd. ‘pericolo occulto’ è connessa all’accennato e ormai superato orientamento giurisprudenziale il quale, ponendo un regime estremamente favorevole alla PA, riteneva non sufficiente una colpa generica della PA per attribuire ad essa la responsabilità, ma necessario che il difetto di manutenzione si traducesse in un’insidia, trabocchetto o tranello, cioè un pericolo non visibile, non prevedibile, non controllabile, quindi idoneo a determinare una responsabilità (allora ex art. 2043 c.c.). Tale orientamento giurisprudenziale considerava sussistente la colpa della PA solo quando il difetto di manutenzione si fosse tradotto in uno stato di fatto pericoloso, non visibile ed occulto e quindi per questa ragione maggiormente pericoloso.

Al contrario, nell’ipotesi di specie, la base giuridica dell’art. 2051 c.c. fonda il titolo della responsabilità a carico del Comune di Campobello, nel senso che l’insidia e il trabocchetto non hanno alcuna rilevanza come condizioni necessarie per l’applicabilità della norma medesima, la quale invece risulta applicabile ad ogni tipo di danno cagionato dalla res, indipendentemente dal fatto se il rischio sia visibile o nascosto.

Al più, la presenza di un vizio occulto avrebbe potuto assumere rilievo ai fini della minore o maggiore difficoltà della prova liberatoria che la PA avrebbe dovuto fornire per non incorrere in responsabilità ex art. 2051 c.c..

Infatti, per andare esente da responsabilità, la PA deve provare, con lo sforzo diligente adeguato alla natura delle cose e alle circostanze del caso, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale – strada presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa. Al contrario, nel caso di specie, la PA non è stata in grado di fornire tale prova liberatoria, avendo la Corte territoriale ritenuto insussistente un’ipotesi di pericolo occulto (onere della prova pertanto non assolto, da parte del Comune, nei gradi di merito e non più possibile oggetto di discussione in sede di legittimità) e a fortiori inesistente, dal punto di vista materiale, l’adozione da parte del Comune di ogni misura idonea a prevenire la situazione di rischio invisibile e nascosto.

Inoltre, il primo motivo va rigettato anche sotto il profilo della censura di vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha sufficientemente e coerentemente motivato, nel senso anzidetto, i profili di responsabilità del Comune e dell’impresa, non essendovi alcuna contraddizione logica con la ritenuta assenza di insidia-trabocchetto né con la condotta imprudente della vittima (rilevante sotto il diverso profilo del concorso di colpa). Intatti, il Comune non solo ha omesso l’adozione di misure volte a prevenire il rischio occulto (peraltro nella specie indimostrato e non ritenuto esistente dalla Corte territoriale), ma ha anche omesso il controllo sull’adempimento dell’obbligo, da parte dell’impresa, di adottare misure per evitare danni a terzi (rivelatesi del tutto insufficienti), incombendo prima di tutto sulla medesima l’obbligo di curare che lo sbarramento fosse completo ed impedisse, realmente, l’ingresso a mezzi e persone.

3.2.1. Col secondo motivo, il Comune lamenta ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c..

3.2.2. – Anche questo motivo – che censura nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. – non merita accoglimento. Con esso, in sostanza, il ricorrente afferma che, in materia di appalto di opere, l’unico responsabile dei danni cagionati a terzi sarebbe l’appaltatore e la sola responsabilità che potrebbe ascriversi al committente, in concorso con l’appaltatore, è quella connessa alla sua eventuale culpa in eligendo in ordine all’affidamento dell’opera, ovvero quella che si ha quando il committente abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.

A parte il rilievo, già svolto (punto 3.1.2.) sull’inesattezza del richiamo alla responsabilità ex art. 2043 c.c., in relazione al primo dei due quesiti formulati dal ricorrente, si deve affermare che il dovere di vigilanza sulla strada pubblica realizzata non grava sul solo appaltatore, che non può ritenersi l’unico responsabile dei danni derivati alla vittima dell’incidente verificatosi nel cantiere dell’opera pubblica commissionata. Infatti, il dovere di custodia da parte dell’ente pubblico non viene meno per la PA nemmeno laddove il bene demaniale – strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi. Infatti, questa Corte (Cass. n. 1691 del 2009 cit.) ha sostenuto che “l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d’inadempimento: infatti, il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.

Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato, come è consentito desumere nel caso di specie, il totale (ma soltanto parziale) trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla res, l’ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che deve continuare ad esercitare sull’opera l’opportuna vigilanza e i necessari controlli (Cass. n. 20825 del 2006, Cass. n. 16670 del 2006, Cass. n. 15383 del 2006, Cass. n. 6515 del 2004, Cass. n. 13266 del 2000). Dalle risultanze processuali non si evince, infatti, che l’area di cantiere fosse stata completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale e pertanto si deduce come l’ente titolare ne avesse conservato la custodia, sia pure insieme all’appaltatore. (Cass. nn. 15383 e 20825 del 2006).

Infatti, come la stessa Corte d’Appello riconosce, la vittima avrebbe potuto accorgersi ragionevolmente che la stessa strada non fosse ancora aperta al traffico dalla presenza dei massi posizionati dall’impresa e parzialmente spostati da terzi, non essendovi però una netta delimitazione e chiusura che facesse ritenere agli utenti della strada il venir meno della responsabilità custodiale da parte del Comune.

Le considerazioni che precedono non consentono di dare rilievo alcuno alla prospettazione contenuta nel secondo quesito del ricorrente, secondo cui non vi sarebbe una violazione della regola generale del neminem laedere, non essendo riferibile l’evento del danno al Comune per culpa in eligendo nell’affidamento dell’opera e non essendo l’appaltatore stato un mero esecutore degli ordini del committente. Infatti, ciò che rileva per ascrivere la responsabilità all’ente pubblico è soltanto il persistere dell’obbligo di vigilanza, sorveglianza e controllo sulla strada da parte del medesimo, come riflesso del persistente potere di fatto sulla res.

3.3.1. – Col terzo motivo, il Comune deduce motivazione illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c.; nonché violazione per mancata applicazione dell’ari. 1227 c.c. censurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c..

3.3.2. La censura appare del tutto priva di pregio.

La Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie la regola posta dall’art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all’incidenza causale di tale colpa sull’evento dannoso (ex plurìbus Cass. nn. 21328 del 2010, 9546 del 2010, 1002 del 2010).

Se il comportamento (omissivo o commissivo) colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, parimenti il medesimo, qualora sia da solo sufficiente a determinare l’evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti: l’interruzione del nesso di causalità, astrattamente, può essere anche l’effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, ad esempio in caso di uso del tutto improprio del bene demaniale o al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell’efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell’autore dell’illecito (per tutte, cfr. Cass. n. 9546 del 2010).

In quest’ottica, la diligenza del comportamento dell’utente della strada demaniale va valutata in relazione all’affidamento che era ragionevole porre nell’utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio di regolarità causale (o causalità adeguata) ai fini del nesso causale, escludendo o configurando un apporto concorrente.

La Corte territoriale ha fatto buon governo degli anzidetti principi in tema di concorso colposo del danneggiato e nesso di causalità ex art. 1227 comma 1 c.c., riconoscendo un apporto concorsuale del comportamento colposo del danneggiato nella causazione dell’evento, affermando che “doveva, pertanto, ritenersi imprudente il comportamento della vittima la quale, certamente non esperta per la giovane età, in situazione di completa oscurità si era avventurata su un tratto di strada che. per la presenza dei massi suddetti, poteva ragionevolmente ritenersi non ancora aperta al traffico, a velocità sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi”, non ritenendo affatto, però, che l’apporto del danneggiato alla causazione dell’evento fosse stato tale da far venir meno la corresponsabilità ex art. 2051 c.c. dell’impresa e del Comune, anzi rideterminando la percentuale di concorso della vittima, riducendola al 50%, e riliquidando l’importo dei danni risarcibili.

In altri termini, la Corte territoriale ha valutato il comportamento colposo della vittima danneggiata non determinante perché non idoneo ad interrompere tout court il nesso causale tra il comportamento omissivo colposo dell’ente pubblico e l’evento dannoso, valutando in concreto in sede di giudizio di merito l’entità di tale apporto causale nella misura del 50%. Tale valutazione è del tutto insindacabile in sede di legittimità, in quanto logicamente e congruamente motivata rispetto al comportamento della vittima, in relazione all’affidamento che sarebbe stato ragionevole attendersi nell’utilizzo della strada in quelle concrete circostanze di luogo e di tempo.

Pertanto, nessuna contraddizione logica può ravvisarsi tra il concorso di colpa ed il comportamento imprudente della vittima, che anzi è alla base della ripartizione concorsuale degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato; inoltre, nessuna rilevanza può essere ascritta alle prospettazioni del ricorrente, laddove si lamentano circostanze asseritamente non prese in considerazione nella sentenza d’appello ai fini di un maggiore concorso di colpa della vittima, quali l’eccesso di velocità (già valutato dalla Corte) e il mancato uso del casco protettivo obbligatorio (non desumibile dalle risultanze processuali).

3.4.3. – Con il quarto motivo, il Comune denuncia violazione per mancata applicazione dell’art. 2697 c.c. ccnsurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché motivazione illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c..

3.4.2. – Anche questa censura non coglie nel segno.

La Corte d’Appello ha logicamente e congruamente motivato come vada riconosciuto a S..C. e R..S. il diritto al risarcimento dei danno biologico da essi riportato a seguito della morte del figlio, all’epoca quattordicenne, “sulla scorta delle non contestate risultanze di cui alla consulenza medica d’ufficio espletata nel giudizio di prime cure, secondo cui i predetti avevano, a causa del fatto, subito una lesione permanente alla loro integrità psichica (disturbo ansioso depressivo)”.

Rispetto a tali argomentazioni, il motivo è inammissibile, perché non si limita ad investire questa Corte di un giudizio di legittimità, ma entra nel merito della valutazione effettuata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del danno-conseguenza ed all’assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere della prova. Il giudice del merito ha dato adeguata ragione del suo convincimento, indicando quali aspetti del concreto episodio al suo esame abbia ritenuto di valorizzare in proposito. Peraltro, la valutazione delle istanze istruttorie e la scelta di quelle idonee a sorreggere la decisione è riservata – salvo le ipotesi di prova legale – al giudice di merito, con il solo limite di fornire motivazione adeguata.

3.5.1. Con il quinto motivo, il Comune lamenta motivazione illogica, erronea ed insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c..

3.5.2. Il motivo incentrato sull’asserito vizio motivazionale, per non aver il giudice di seconde cure spiegato le ragioni per le quali aveva inteso aumentare la misura del danno morale originariamente disposta dal Tribunale – è chiaramente privo di pregio.

La Corte d’Appello ha proceduto a rideterminare, richiamando i parametri equitativi usualmente applicati dalla medesima, il danno morale (da un quarto alla metà del danno biologico subito dal defunto). Anche tale motivo è inammissibile, perché la valutazione in ordine al quantum risarcitorio, in materia di danno morale, è basata su parametri equitativi discrezionali ed insindacabili in sede di legittimità, non prestandosi per definizione ad una precisa determinazione del suo ammontare mediante criteri obiettivi.

3.6.1. Con il sesto motivo, l’ente locale lamenta motivazione illogica, erronea ed insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. e chiede che la Corte accerti e dichiari se vi sia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. censurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere il Giudice di merito posto le spese di lite di 1^ e 2^ a carico della parte che doveva essere dichiarata soccombente.

3.6.2. Anche questo motivo – il quale lamenta, sia sotto il profilo della violazione egli artt. 91-92 c.p.c. sia sotto il profilo del vizio motivazionale, l’aver posto le spese di lite di primo e secondo grado a carico dell’ente pubblico – appare manifestamente privo di pregio.

Infatti, la Corte territoriale ha fatto chiara e pacifica applicazione del principio secondo cui le spese seguono la soccombenza, essendo state rigettate le domande degli appellati (Comune ed impresa appaltatrice) ed avendo trovato accoglimento le domande degli appellanti in via principale.

4. Passando all’esame del ricorso incidentale, i prossimi congiunti del C. deducono:

4.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) e chiedono alla Corte se possa ipotizzarsi violazione per erronea o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nell’ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, non è stato alterato nessun presupposto della domanda iniziale, né introdotto un petitum diverso e/o più ampio, né una diversa causa petendi, ed essendo le domande degli attori fondate su situazioni giuridiche già prospettate in primo grado. Di conseguenza chiedono che la Corte dichiari che non è configurabile una ‘nuova domanda’, in ordine alla responsabilità ex art. 2050 c.c. evocata dai coniugi C. nel giudizio di appello, dal momento che in tale giudizio gli stessi hanno riproposto i medesimi fatti esposti dinanzi al giudice prime cure.

4.2. Violazione e falsa applicazione degli arti. 2043, 2050, 2051 e 1227 c.c. e chiede alla Corte:

4.2.a. Accerti e dichiari la Corte, enunciando il relativo principio di diritto, se possa ipotizzarsi violazione per erronea o falsa applicazione dell’art. 2051 e 1227 c.c. nell’ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa non è stata riconosciuta l’esclusiva responsabilità degli appellati nel giudizio di secondo grado, pur in assenza di prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa in custodia, conseguente a caso fortuito;

4.2.b. Accerti e dichiari la Corte, enunciando il relativo principio di diritto, se possa ipotizzarsi violazione per erronea o falsa applicazione dell’art. 2043 e 1227 c.c. nell’ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, non è stata riconosciuta l’esclusiva responsabilità degli appellati nel giudizio di secondo grado, pur in assenza di prova liberatoria a carico di questi ultimi, circa l’adozione di tutte le misure idonee a prevenire e ad impedire che la strada teatro del sinistro presentasse per l’utente una situazione di pericolo occulto idoneo a produrre danni a terzi;

4.2.c. Accerti e dichiari la Corte, enunciando il relativo principio di diritto, se possa ipotizzarsi violazione per erronea o falsa applicazione dell’art. 2050 e 1227 c.c. nell’ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, non è stata riconosciuta l’esclusiva responsabilità degli appellati nel giudizio di secondo grado, pur in assenza di prova liberatoria a carico di questi ultimi, circa l’adozione di tutte le misure idonee e necessarie ad evitare il danno.

4.3. Anzitutto, il ricorso incidentale si rivela inammissibile, per inidonea formulazione dei quesiti di diritto.

Infatti, il motivi medesimi, anziché essere conclusi con idonei quesiti, terminano con la formulazione dei principi di diritto che i ricorrenti vorrebbero vedere affermati.

Deve ribadirsi che, nel caso di violazioni denunciate – come nella specie – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il motivo deve concludersi con una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità; non può, pertanto, ritenersi sufficiente che esso possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, né che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perché anche una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica, che la modifica di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass., Sez. III, 5 giugno 2012 n. 8987, in motivazione; Cass., Sez. III, 6 dicembre 2011 n. 26211, in motivazione; Cass., Sez. II, 20 giugno 2008 n. 16941). Del resto, consistendo solo nell’indicazione del principio che si vorrebbero affermati, essi non contengono gli altri requisiti ritenuti indispensabili per la formulazione di idonei quesiti di diritto, rappresentati dalla sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice (Cass., Sez. III, ord. n. 19769 del 17/07/2008; Sez. III, sent. n. 24339 del 30 settembre 2008).

All’esito dei motivi, i ricorrenti incidentali non formulano un valido quesito di diritto, che contenga la sintesi logico-giuridica degli elementi di fatto e della regola di diritto applicata dal giudice del merito, ma si limitano ad enunciare i principi di diritto che si vorrebbero vedere dichiarati da questa Corte ed applicati al caso di specie (quale, nel primo motivo, l’affermazione che la responsabilità ex art. 2050 c.c., invocata per la prima volta in appello, non rappresenterebbe domanda nuova in quanto fondata sugli stessi elementi di fatto e di diritto proposti dai C. innanzi al giudice di prime cure).

4.4. Il secondo motivo – con cui i ricorrenti incidentali fanno valere la violazione degli artt. 1227, 2043, 2050, 2051 c.c., in quanto non sarebbe stata riconosciuta l’esclusiva responsabilità del Comune e dell’impresa appaltatrice, pur in difetto di assolvimento da parte loro dell’onere della prova liberatoria prevista dagli artt. 2043, 2050, 2051 c.c. – si rivela anche manifestamente infondato.

Richiamando le considerazioni su esposte al punto 3.1.2., si ribadisce che il caso in esame non è inquadrabile nella generale fattispecie astratta di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. La fattispecie concreta sottoposta all’esame di questa Corte non può, tantomeno, rientrare nell’ambito di applicabilità della responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c.. Infatti, come risulta dalla lettera e dalla ratio nel confronto tra le due norme, è evidente che requisito imprescindibile per l’operatività dell’art. 2051 c.c., che lo differenzia dall’art. 2050 c.c., è che il danno sia cagionato dalla cosa in sé (dall’agente dannoso insito nella cosa), e non a causa dell’utilizzo improprio di essa da parte del soggetto danneggiante (che la usi in modo da cagionare un danno). In altri termini, vanno ricondotti al campo applicativo dell’art. 2050 c.c. i danni cagionati da chi utilizza la cosa e all’alveo dell’art. 2051 c.c. i danni cagionati dalla cosa in quanto tale (per effetto cioè delle potenzialità pericolose intrinseche o degli agenti dannosi insiti in essa); ai fini dell’applicabilità dell’art. 2050 c.c., l’utilizzo improprio della cosa avviene ad opera dell’autore dell’illecito, mentre ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. la res viene utilizzata dalla vittima dell’illecito.

In concreto, è stato il giovane C. (vittima dell’illecito) a subire danni per effetto del suo utilizzo del bene demaniale – strada, dovendosi qualificare senz’altro il titolo di responsabilità dell’impresa appaltatrice e del Comune ai sensi dell’art. 2051 e non dell’art. 2050 c.c..

In ogni caso, non si può ritenere che vi sia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1227 e 2050 c.c. in quanto – pur non essendo stati i danneggianti in grado di provare, con effetti liberatori, il caso fortuito per vincere la presunzione di responsabilità – non è stata riconosciuta dalla Corte territoriale la loro integrale responsabilità per i danni cagionati.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione, dal punto di vista della rado, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (Cass. n. 8229 del 2010; Cass. n. 20943 del 2009; Cass. n. 20415 del 2009). In aderenza all’inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità. (ex multis e tra le più recenti, Cass. nn. 26051, 24755, 20427 e 4279 del 2008). In sostanza, il fortuito esclude il nesso eziologico e non già la colpa, così come mutuato dall’insegnamento della più autorevole dottrina penalistica.

Tuttavia, pur se i danneggianti non sono stati in grado di provare l’esclusione del nesso causale (per effetto del caso fortuito) ai fini della dimostrazione della loro sostanziale irresponsabilità, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto, nel contempo, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall’art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato proporzionalmente all’incidenza causale di tale colpa sull’evento dannoso, riconoscendo una quota percentuale di apporto concorsuale del comportamento colposo del danneggiato nella causazione dell’evento. In particolare, la Corte territoriale ha statuito che “doveva, pertanto, ritenersi imprudente il comportamento della vittima la quale, certamente non esperta per la giovane età, in situazione di completa oscurità si era avventurata su un tratto di strada che, per la presenza dei massi suddetti, poteva ragionevolmente ritenersi non ancora aperta al traffico, a velocità sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi”.

In sintesi, pur essendo mancata la prova liberatoria da parte dei danneggianti, volta ad escludere la causalità tra comportamento colposo e danno, ben può rilevare contemporaneamente sotto il versante causale l’apporto del concorso colposo del danneggiato, ai fini della diminuzione della percentuale di rilevanza causale da ascrivere ai danneggianti medesimi. Pertanto, non vi è stata violazione del combinato disposto degli artt. 1227 comma 1 e 2051 c.c. ed il motivo va rigettato.

8. Pertanto, s’impone il rigetto dei ricorsi riuniti. Le spese del presente giudizio vanno compensate integralmente tra le parti costituite, stante la reciproca soccombenza; nulla per le spese nei confronti dell’intimata impresa Paci, la quale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *