Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2013 n. 4018[1]
La natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l’estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali», ma per individuare un comportamento colposo del gestore degli impianti, con conseguente risarcimento del danno, «è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti».
Sul gestore delle piste ricade l’onore della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità – conclude la sentenza – quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato a percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo
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