Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 18 maggio 2015, n. 20397
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza di 10/03/2014;
della Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. DELEHAYE Enrico, che ha concluso, chiedendo dichiararsi la prescrizione per l’anno 2006, e applicarsi, per l’anno 2007, l’ipotesi di lieve entita’, con rideterminazione della pena;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) in sost. avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 10/03/2014, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Taranto, resa il 21/12/2011, con la quale (OMISSIS) era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, per il reato di cui all’articolo 81 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, (per avere, quale rappresentante legale della ” (OMISSIS) srl”, al fine di evadere le imposte, indicato nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2005, 2006 e 2007, elementi passivi fittizi, avvalendosi di numerose fatture emesse da ditte “cartiere”), dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto, limitatamente al fatto di cui all’anno di imposta 2005, perche’ estinto per prescrizione e rideterminava la pena in mesi 11 e giorni 10 di reclusione.
Nel disattendere i motivi di appello, rilevava la Corte territoriale che dagli atti emergesse pacificamente la fittizieta’ delle operazioni di cui alle fatture utilizzate nelle dichiarazioni.
Irrilevanti erano, poi, le sentenze adottate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, trattandosi di provvedimenti non irrevocabili e che, comunque, non erano idonei a contrastare quanto accertato dal primo giudice, essendosi la Commissione tributaria limitata a ridurre i costi fittizi portati in detrazione.
In ordine, infine, alla questione della diversa qualificazione giuridica, sollevata con la memoria depositata soltanto all’udienza camerale, le argomentazioni difensive erano fondate su una diversa prospettazione dei fatti, ricavata dalle sentenze della Commissione Tributaria ed introdotta surrettiziamente nel processo.
Si trattava di un motivo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di discussione e con la memoria, per cui doveva essere dichiarato inammissibile.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la inosservanza dell’articolo 597 c.p.p., e la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui alla contestazione.
Con i motivi di appello, si contestava l’affermazione di responsabilita’, e, poi, con la memoria depositata all’udienza camerale del 10/03/2014, si evidenziava che il fatto andava qualificato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 2, comma 3, risultando l’ammontare degli elementi passivi, asseritamente fittizi, inferiore ad euro 154.937,07.
La Corte territoriale riteneva le deduzioni, in ordine alla qualificazione giuridica, inammissibili, in quanto non contenute nei motivi di appello e fondate su una ricostruzione dei fatti ricavata da valutazione effettuate in sede tributaria.
Tale assunto e’ in contrasto, pero’, con le norme del codice di rito, secondo cui il Giudice di Appello anche di ufficio ha il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica.
Peraltro, in relazione all’articolo 597 c.p.c., comma 1, secondo la giurisprudenza di legittimita’, nella locuzione “i punti della decisione” debbono ricomprendersi anche quelli non investiti direttamente dai motivi di appello ma ad essi legati da un vincolo di connessione essenziale.
La Corte territoriale, pur richiamando tale principio, ne ha fatto poi erronea applicazione, ritenendo di non poter valutare il profilo della qualificazione giuridica dei fatti.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Alle stesse conclusioni si perverrebbe, ove si ritenesse l’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 3, una circostanza aggravante.
La Corte, sollecitata dalla difesa, anche se solo all’udienza di discussione, avrebbe dovuto prendere posizione sul punto.
L’articolo 597 c.p.p., comma 5, prevede, infatti, che il Giudice di Appello, anche di ufficio, possa concedere circostanze attenuanti.
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
I Giudici di merito hanno ritenuto configurabile l’ipotesi di cui al comma 1, e non quella di cui al comma 3, in quanto l’importo indicato nelle fatture superava, per le singole annualita’, la soglia di euro 154.937,07.
Non hanno, pero’, tenuto conto che il reato si perfeziona non con l’annotazione in contabilita’, ma al momento della presentazione delle dichiarazioni.
Assume, quindi, rilievo non l’importo indicato nelle singole fatture, ma quello riportato nelle dichiarazioni (potendo in tale sede, per qualsiasi motivo, essere indicato un importo inferiore).
Orbene, dalla stessa sentenza impugnata (nel punto in cui vengono riportate le decisioni della Commissione tributaria), risulta che, per l’anno di imposta 2007, venivano indicati costi per operazioni asseritamente inesistenti, pari ad euro 81.688,90 e quindi inferiori alla soglia.
E la decisione della Commissione Tributaria per l’anno 2007 non aveva ridotto le somme indebitamente portate in detrazione; per cui l’ammontare portato in detrazione per tale anno era desumibile dal processo verbale di constatazione.
In relazione all’anno 2006, la Commissione tributaria riduceva l’ammontare dei costi indebitamente portati in detrazione da euro 139.115,00 ad euro 120.365,00; sicche’ anche a voler tener conto di quanto accertato dalla G.d.F. si e’ al di sotto della soglia.
I fatti relativi agli anni di imposta 2006 e 2007 vanno quindi qualificati Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 2, comma 3, e a tale diversa qualificazione giuridica puo’ procedersi anche in sede di legittimita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito indicati.
2. Ai sensi dell’articolo 597 c.p.p., comma 1, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Risulta, quindi, codificato il principio del “tantum devolutum, quantum appellatum”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i punti della decisione ai quali fa espresso riferimento l’articolo 597, comma 1, coincidono con le parti delle sentenze relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e segnano un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione. Per un principio desumibile dall’articolo 624 c.p.p., riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimita’, ma insito nella natura e nella logica dell’appello, nella locuzione “punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti”, vanno ricomprese non soltanto le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione direttamente investite dai motivi di appello, ma anche quelle ulteriori statuizioni che siano legate alle prime da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10251 del 9/3/2007).
E’ pacifico, poi, che il concetto di punto non vada “confuso” con quello di “questione”. La preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’appello riguarda, infatti, esclusivamente i “punti” della sentenza che non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorita’ di giudicato, non riguarda, invece, nell’ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del petitum che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben puo’ – senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell’impugnazione – accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell’appellante (Cass. Sez. Un. n. 1 del 4/1/1996).
3. La Corte territoriale ha ritenuto che non potesse intendersi legata da vincolo di connessione essenziale logico-giuridico al motivo di appello, con cui si contestava l’affermazione di responsabilita’ in ordine al fatto cosi’ come contestato (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 1), la diversa qualificazione dello stesso nella ipotesi attenuata di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 3.
La giurisprudenza di questa Corte non e’ univoca nella definizione della ipotesi di cui al comma 3 cit. Per Cass. sez. 3 n. 23064 del 6/3/2008, Rv. 239919, si tratta non di un’attenuante ad effetto speciale, ma di una ipotesi autonoma di reato rispetto alla fattispecie di cui al comma 1. Per Cass. sez. 3 n. 20529 del 20/4/2011, Rv. 250339, si e’ in presenza, invece di una circostanza attenuante del reato di cui al primo comma dello stesso articolo e non di fattispecie autonoma di reato.
Sotto il profilo che ci occupa, tale diversa connotazione non muta, pero’, i termini del problema.
L’ipotesi attenuata, invero, “ripropone” tutti gli elementi indicati nel comma 1 (“…al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”) e se ne “differenzia” solo in relazione all’ammontare degli elementi passivi fittizi (se inferiori ad euro 154.937,07 si applica la reclusione da sei mesi a due anni).
Se dagli atti risulti un ammontare inferiore alla soglia (altra questione e’ se tale accertamento emerga solo a seguito di produzione di ulteriore documentazione, trattandosi ovviamente di problema attinente alla rinnovazione parziale del dibattimento secondo le previsioni dell’articolo 603 c.p.p.), non si vede come possa il Giudice di appello, investito della cognizione in ordine alla sussistenza stessa del reato, declinare ogni accertamento circa la configurabilita’ dell’ipotesi attenuata.
La contestazione radicale della responsabilita’ non puo’ che contenere in se’ (il piu’ comprende il meno), stante le “caratteristiche”, come si e’ visto, della fattispecie, la devoluzione dell’accertamento non solo della insussistenza di ogni evasione di imposta, ma anche di una “minore” rispetto a quella contestata.
Per affermare la responsabilita’ il Giudice deve accertare che vi sia stata evasione di imposta e l’ammontare di tale evasione; sicche’, se dagli atti emerga che l’evasione vi sia stata, ma che l’imposta evasa sia inferiore a quella risultante dalla contestazione, non potra’ che dare atto di tanto; ed in particolare, se essa risultera’ inferiore alla soglia indicata nel comma 3, non potra’ che ritenere configurabile l’ipotesi attenuata.
4.Tanto premesso, a prescindere dalla documentazione prodotta (che pure la Corte territoriale prende in esame, ritenendo evidentemente di acquisirla in parziale rinnovazione del dibattimento), la stessa Corte di merito da atto che, per i fatti relativi all’annualita’ 2007, erano stati portati in detrazione costi fittizi per euro 81.668,90, tanto che la Commissione tributaria aveva respinto il ricorso (pag. 11).
Si e’ quindi al di sotto della soglia prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 3.
Va ritenuta, conseguentemente, per tale annualita’ l’ipotesi attenuata di cui alla predetta norma.
Per quanto riguarda, invece, l’annualita’ 2006 il reato e’ prescritto, per cui, a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 1, va emessa immediata declaratoria di estinzione del reato. Il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, e’ invero maturato (tenendo conto degli stessi parametri presi in considerazione dalla Corte territoriale in relazione alla violazione relativa all’anno 2005, gia’ dichiarata prescritta – pag. 11 sent.).
In relazione a tale reato non ricorrono, poi, certamente le condizioni per un proscioglimento nel merito ex articolo 129 cpv. c.p.p., per i motivi gia’ evidenziati dalla Corte territoriale (peraltro con lo stesso ricorso non viene dedotta piu’ alcuna doglianza in tema di responsabilita’).
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al fatto di cui all’anno di imposta 2006 perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Per l’anno di imposta 2007 la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, per la determinazione della pena.
Ferma restando l’irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’ per tale annualita’, la configurabilita’, come si e’ visto, della ipotesi attenuata, non consente di provvedere, in questa sede, alla rideterminazione della sanzione, rientrando essa nei poteri discrezionali dei Giudici di merito (la pena era stata rideterminata dalla Corte di Appello con riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, ed all’annualita’ 2006).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione limitatamente al fatto di cui all’anno di imposta 2006; ritenuto, quanto all’anno di imposta 2007, l’ipotesi attenuata di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 3, rinvia per la determinazione della pena alla Corte di Appello di Lecce.
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