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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 luglio 2014, n. 16502

 

Svolgimento del processo

 
1. Nel 2002 i sigg.ri L.V. e Gu.Al. convennero dinanzi al Tribunale di Milano le società Giusermari s.r.l. e GDM Costruzioni s.p.a., esponendo che:
– avevano acquistato dalla società Giusermari un appartamento compreso nel fabbricato sito a (omissis);
– l’immobile era stato costruito dalla GDM Costruzioni;
– l’esecuzione dell’opera non era stata eseguita a regola d’arte, e a causa di ciò l’appartamento era soggetto a forti infiltrazioni di acqua e di umidità. Concludevano pertanto chiedendo la condanna tanto del venditore, quanto del costruttore al risarcimento del danno.
2. Il venditore-committente (Giusermari) si difese sostenendo che la responsabilità del vizio andava ascritta all’appaltatore (GDM Costruzioni) ed al direttore dei lavori (sig. Z.G. ), che provvide a chiamare in causa.
L’appaltatore (GDM Costruzioni) si costituì eccependo che i danni erano da ascrivere a vizi progettuali dovuti al progettista ed al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori restò contumace.
Nel giudizio intervennero volontariamente i proprietari di altri appartamenti compresi nel medesimo immobile (g.a. , M.G. , S.M. , D.B.E.C. , La.Lo. , sia per sé che quale rappresentante ex art. 320 c.c. del figlio minore T.R. ; R.E. , M.M.J. , F.L. e V.A. ), nonché il condominio, anch’essi domandando la condanna dei convenuti (e/o del chiamato in causa) al risarcimento del danno.
3. Il Tribunale di Milano con sentenza 14.2.2006 n. 1842 accertò che l’immobile di via Iglesias 35 presentava due tipi di vizi costruttivi:
(a) il difettoso isolamento dei ponti termini e l’inidonea impermeabilizzazione dei lastrici solari;
(b) la difettosa impermeabilizzazione dei giunti dei diaframmi di contenimento dei piani interrati.
I vizi sub (a) vennero dal Tribunale ascritti a responsabilità della GDM Costruzioni e di Z.G. , condannati perciò in solido al risarcimento del danno in favore degli attori, dei condomini intervenuti e del condominio.
I vizi sub (b) vennero dal Tribunale ascritti a responsabilità della Giusermari e di Z.G. , condannati perciò in solido al risarcimento del danno in favore degli attori, dei condomini intervenuti e del condominio.
4. La sentenza, impugnata da Z.G. e dalla GDM Costruzioni (che nelle more aveva mutato la propria ragione sociale in GDM Holding s.p.a., e come tale d’ora innanzi sarà indicata) venne integralmente confermata dalla Corte d’appello di Milano, con la sentenza 17.6.2008 n. 1765.
5. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione in via principale dai sig. Z.G. , con sette motivi di ricorso; ed in via incidentale dalla GDM Holding (con quattro motivi) e dalla Giusermari (con due motivi).
I condomini ed il condominio hanno resistito con controricorso.
 

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso il sig. Z.G. lamenta che la sentenza impugnata sia viziata da violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone che l’atto di chiamata in causa notificatogli dalla Giusermari era nullo, per mancanza dell’avvertimento che in caso di mancata costituzione sarebbe incorso nelle decadenze di legge, avvertimento prescritto dall’art. 163, n. 7, c.p.c..
La nullità della citazione aveva comportato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo concluse: la Corte d’appello, tuttavia, aveva omesso di rilevare tale nullità, e di conseguenza non aveva provveduto a rinnovare l’istruttoria.
1.2. Il motivo è fondato.
Che l’atto di chiamata in causa notificato al sig. Z.G. ad istanza dalla Giusermari s.r.l. fosse privo dell’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c., è incontroverso.
Tale omissione è causa di nullità (art. 164 c.p.c.).
La nullità dell’atto di chiamata in causa del sig. Z.G. ha comportato la illegittimità della dichiarazione di contumacia.
L’illegittima dichiarazione di contumacia di Z.G. in primo grado ha comportato:
(a) il diritto dell’appellante a compiere, in appello, le attività dalle quali era incolpevolmente decaduto, quali la chiamata in causa di terzi o la formulazione di domande riconvenzionali (tanto nei confronti dell’attore, quanto nei confronti di altri convenuti);
(b) l’inopponibilità a Z.G. di tutte le prove raccolte nel corso dell’istruttoria di primo grado.
La Corte d’appello di Milano, pertanto, al cospetto della nullità dell’atto di chiamata in causa avrebbe dovuto provvedere:
(a) ad esaminare la domanda di chiamata in causa del terzo, formulata da Z.G. ;
(b) esaminare e decidere le istanze istruttorie di Z.G. ;
(c) rinnovare l’istruttoria ed in particolare le indagini di consulenza, alle quali il contumace non aveva preso parte.
1.3. La Corte d’appello di Milano non ha provveduto a nessuno dei suddetti incombenti.
In merito all’istanza di chiamata in causa del terzo, formulata da Z.G. , il giudice d’appello ha adottato una motivazione – prima ancora che erronea – addirittura incomprensibile: e cioè che essendo stata dal Tribunale rigettata per tardività analoga istanza di chiamata in causa formulata dalla convenuta Giusermari s.r.l., le motivazioni adottate per rigettare tale istanza “siano ancora di più applicabilità [sic] allo Z. “.
Come a dire che dati due convenuti, uno costituito e l’altro (illegittimamente) dichiarato contumace, la tardività dell’istanza istruttoria formulata dal primo comporta ex se l’inammissibilità dell’analoga istanza, formulata dai secondo in grado di appello.
E sebbene tale vizio basti di per sé a cassare sul punto la sentenza impugnata, questa Corte non può astenersi dal rilevare come il giudice d’appello, alla pagina 16 della propria sentenza, mostri di ritenere che la chiamata in causa del terzo nel processo civile possa avvenire solo se il chiamante dimostri l’esistenza “di un valido ed efficace contratto” stipulato tra lui ed il chiamato: affermazione destituita di ogni fondamento, posto che nulla vieta al terzo danneggiato dalla mala esecuzione del contratto stipulato inter alios di chiamarne in causa una delle parti.
1.4. Quanto agli altri due provvedimenti che l’accertata nullità avrebbe imposto al giudice d’appello (l’esame delle istanze istruttorie dell’appellante ingiustamente dichiarato contumace e l’inopponibilità a questi delle prove raccolte) sono stati dalla Corte d’appello di Milano semplicemente ignorati.
S’impone dunque la cassazione della sentenza d’appello, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, la quale:
(a) esaminerà le istanze istruttorie di Z.G. ;
(b) disporrà la chiamata in causa del terzo da questi richiesta;
(c) rinnoverà l’attività istruttoria svolta in sua contumacia.
2. Gli altri motivi di ricorso.
2.1. I restanti motivi di ricorso proposti da Z.G. restano assorbiti dall’accoglimento del primo: con essi, infatti, il ricorrente censura la sentenza impugnata sia nella parte in cui avrebbe omesso di provvedere sulla sua domanda di manleva nei confronti dell’appaltatore, sia nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del direttore dei lavori, sia nella parte in cui ha stimato il danno. Tutte le questioni appena indicate sono logicamente subordinate alla rinnovazione dell’istruttoria, e restano quindi assorbite dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale GDM.
3.1. Col primo motivo del ricorso principale la GDM Holding s.p.a. lamenta che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, ai riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe motivato il rigetto (implicito) della domanda di manleva, formulata da essa GDM nei confronti del direttore dei lavori, Z.G. .
3.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale. È infatti evidente che l’accertamento d’un obbligo di manleva di Z.G. nei confronti di GDM presuppone l’accertamento in facto d’una condotta colposa della prima: ma dovendo il giudice di rinvio rinnovare l’istruttoria in merito a tale circostanza, solo all’esito di essa si potrà stabilire se Z.G. abbia eseguito la propria prestazione in modo diligente e, di conseguenza, se debba o meno tenere indenne la GDM.
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale GDM.
4.1. Col secondo motivo di ricorso incidentale la GDM Holding lamenta che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, ai riguardo, che la Corte d’appello ha condannato l’appaltatore (GDM) a risarcire agli acquirenti, tra gli altri, il danno consistito nell’avere acquistato e pagato un immobile di valore inferiore a quello effettivo. Tuttavia al momento della condanna gli acquirenti avevano già pagato al committente (Giusermari) il prezzo d’acquisto. La società Giusermari pertanto aveva incassato un prezzo superiore al valore degli immobili venduti, e tale eccedenza avrebbe dovuto restituire alla GDM, che aveva risarcito gli acquirenti del relativo pregiudizio.
Conclude dunque la ricorrente osservando che la Corte d’appello non ha “assolutamente preso in considerazione” queste motivazioni, escludendo perciò erroneamente che la Giusermari avesse qualsiasi obbligo di manleva nei confronti della GDM.
4.2. Il motivo è inammissibile.
La GDM infatti, pur prospettando un vizio di motivazione, nella sostanza lamenta una omessa pronuncia, e dunque una nullità processuale, derivante dalla circostanza che la Corte d’appello non si sia pronunciata sulla domanda di manleva da essa proposta nei confronti della Giusermari s.r.l..
Da ciò discende che la ricorrente avrebbe dovuto:
(a) da un lato, precisare dove, quando ed in che termini aveva nei gradi di merito formulato la domanda di manleva, in ossequio al principio di autosufficienza [precisazione tanto più necessaria, ove si consideri che dalla sentenza di primo grado (pag. 14) parrebbe che la questione del minor valore degli appartamenti venduti a terzi venne prospettata dalla GDM in termini di compensatici lucri cum damno al fine di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti degli acquirenti danneggiati, e non al fine di invocare una “manleva” (rectius, un ingiustificato arricchimento) nei confronti della Giusermari];
(b) dall’altro lato, concludere il motivo di ricorso con un quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), e non con l’indicazione del “fatto controverso”.
5. Il terzo motivo del ricorso incidentate GDM.
5.1. Col terzo motivo del ricorso incidentale la GDM Holding lamenta che la sentenza impugnata sia affetta tanto da una violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., quanto da una motivazione contraddittoria.
Sostiene, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel rivalutare il credito liquidato a favore dei danneggiati. Al contrario tale credito, in quanto oggetto di un’obbligazione di valore, non si sarebbe dovuto rivalutare.
5.2. Il motivo mostra di ignorare un principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità: e cioè che il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore (quale è l’obbligo di risarcire il danno aquiliano) deve essere liquidato in moneta esprimente il potere d’acquisto dell’epoca della liquidazione, non dell’epoca dell’illecito. Poiché, infatti, il risarcimento deve mettere il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, tale risultato non potrebbe mai essere raggiunto se nelle more tra l’illecito e la aestimatio del danno il denaro si fosse deprezzato (per tutti, in tal senso, basterà ricordare il fondamentale decisum di Cass. sez. un., 17.2.1995 n. 1712).
6. Il quarto motivo del ricorso incidentale GDM.
6.1. Col quarto motivo del suo ricorso incidentale la GDM Holding lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata tanto da violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., quanto da vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare il danno da deprezzamento dell’immobile senza tener conto che i lavori di restauro avrebbero conferito all’immobile un maggior pregio.
6.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è inammissibile a causa della insufficienza del “quesito di diritto” prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio.
Col quesito formulato a pag. 39-40 del ricorso, infatti, la GDM chiede in sostanza alla Corte di stabilire che “per liquidare il danno ex art. 2056 c.c. il giudice debba prima accertarne resistenza”: si tratta dunque di un quesito tautologico, privo di qualsiasi aggancio alla fattispecie concreta, col quale si chiede in sostanza alla Corte se vi sia stata o meno violazione d’una norma di legge: formulazione, come ognun sa, ripetutamente ritenuta non idonea da questa Corte (ex multis, cfr. Sez. U, Sentenza n. 28536 del 02/12/2008, Rv. 605848, secondo cui “è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice”).
7. Il primo motivo del ricorso incidentale Giusermari.
7.1. Col primo motivo del suo ricorso incidentale la Giusermari lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., sia da vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato il rigetto dell’istanza, proposta da essa Giusermari, di chiamare in causa la società “Compagnia Milanese Diaframmi”, appaltatrice dei lavori eseguite nei piani interrati (box), dalla quale la Giusermari pretendeva di essere garantita.
Tale istanza, prosegue la ricorrente, era stata ritenuta tardiva dal Tribunale, senza considerare che la responsabilità della “Compagnia Milanese Diaframmi”, e quindi la necessità della sua chiamata in causa, era sorta solo in seguito al deposito della consulenza tecnica d’ufficio.
7.2. Il motivo è manifestamente infondato in tutti e due i suoi profili. Nel procedimento civile ordinario un terzo può essere chiamato in causa:
(a) dal convenuto, se tale necessità sorga dalle pretese dell’attore, nel termine d cui all’art. 269, comma 2, c.p.c.;
(b) dall’attore, se tale necessità sorga dalle difese del convenuto, nel termine di cui all’art. 269, comma 3, c.p.c..
In nessun caso, dunque, è consentita la chiamata del terzo in corso di causa, nemmeno se l’esigenza o l’interesse dovesse sorgere dall’esito delle prove raccolte: principio, quest’ultimo, tanto pacifico quanto risalente (Sez. 3, Sentenza n. 10682 del 24/04/2008, Rv. 603121; Sez. 2, Sentenza n. 6092 del 12/05/2000, Rv. 536442; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 17/05/1994, Rv. 486644; Sez. 3, Sentenza n. 6800 del 15/06/1991, Rv. 472702).
8. Il secondo motivo del ricorso incidentale Giusermari.
8.1. Col secondo motivo di ricorso la Giusermari lamenta che la sentenza impugnata sia affetta sia da violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sia da vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe errato nel condividere la consulenza tecnica d’ufficio eseguita in corso di causa, sotto due profili:
(-) sia nella parte in cui ha affermato la responsabilità della committente;
(-) sia nella parte in cui non ha percentualizzato le colpe concorrenti del committente e del direttore dei lavori.
8.2. Il motivo è infondato in ambedue i profili in cui si articola.
Sotto il primo aspetto, è sin troppo noto come il committente possa essere chiamato a rispondere, ex art. 2049 c.c, dell’operato imperito o negligente del direttore dei lavori, quando da tale condotta siano derivati danni a terzi (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 4697 del 25/08/1984, Rv. 436594 e Rv. 436596; Sez. 3, Sentenza n. 3288 del 29/05/1984, Rv. 435322).
Stabilire, poi, se nella specie la condotta del direttore dei lavori sia stata o meno negligente è questione di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Sotto il secondo aspetto, il motivo lamenta nella sostanza un vizio di omessa pronuncia (art. 360, n. 4, c.p.c.), ed è pertanto inammissibile per mancanza totale del quesito di diritto su tale preciso aspetto.
9. Ricognizione delle questioni ancora sub iudice.
9.1. Per effetto delle decisioni che precedono:
(a) passa in giudicato la condanna della GDM Holding s.p.a. e della Giusermari s.r.l. nei confronti del condominio e dei condomini, come disposta dal Tribunale e confermata in appello;
(b) non è più ulteriormente esaminabile la domanda di manleva della Giusermari s.r.l. nei confronti di Z.G. , posto che tale domanda non è stata esaminata dal giudice d’appello, e tale omissione non ha formato oggetto di ricorso per cassazione da parte della Giusermari s.r.l..
9.2. Il giudice del rinvio dovrà invece:
(a) rinnovare l’istruttoria delle domande proposte dalla GDM Holding s.p.a., dai condomini e dal condominio nei confronti di Z.G. , previa se ammissibile e rilevante autorizzazione di quest’ultimo alla chiamata in causa del terzo;
(b) decidere nel merito, alla luce della rinnovata istruttoria, la domanda di condanna formulata dal condominio e dai condomini nei confronti di Z.G. ;
(c) decidere nel merito, alla luce della rinnovata istruttoria, la domanda di garanzia (impropria) formulata dalla GDM Holding s.p.a. nei confronti di Z.G. .
10. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno così regolate:
(a) tra Z.G. e tutte le altre parti del giudizio di legittimità, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), non apparendo equo addossare ai soccombenti le spese di un grado di giudizio reso necessario dalla distrazione del giudice che dichiarò illegittimamente la contumacia;
(b) la GDM Holding s.p.a. e la Giusermari s.r.l. vanno condannate in solido, ex art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese sostenute dal condominio e dai condomini nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.

ia Corte di cassazione, visto l’art. 383, comma primo, c.p.c.:
-) accoglie il primo motivo del ricorso di Z.G. ;
-) cassa la sentenza impugnata – e indivia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano;
-) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra Z.G. da un lato, la GDM Holding s.p.a., la Giusermari s.r.l., L.V. , Gu.Al. , g.a. , M.G. , S.M. , D.B.E.C. , La.Lo. , sia per sé che quale rappresentante ex art. 320 c.c. del figlio minore T.R. ; R.E. , M.M.J. , F.L. , V.A. ed il Condominio dell’immobile sito in (OMISSIS) , dall’altro;
-) condanna la GDM Holding s.p.a. e la Giusermari s.r.l. in solido alla rifusione in favore di L.V. , Gu.Al. , g.a. , M.G. , S.M. , D.B.E.C. , La.Lo. , sia per sé che quale rappresentante ex art. 320 c.c. del figlio minore T.R. ; R.E. , M.M.J. , F.L. , V.A. ed il Condominio dell’immobile sito in (OMISSIS) , in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 11.200, di cui 200 per spese vive, oltre IVA ed accessori.

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