SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 18 giugno 2015, n.12598
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 106, 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonché omessa o, quanto meno, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c..
Sostiene la Alberti Coperture di Alberti Daniele e Lidia s.n.c. che il Condominio (…) avrebbe inequivocabilmente proposto un’azione di garanzia, nella specie c.d. impropria, chiamando in causa l’attuale ricorrente, la Alberti Aldo s.n.c. e l’ing. B.T. quali soggetti tenuti a manlevarlo dagli esiti dell’eventuale condanna pronunciata nei suoi confronti e che, a fronte di siffatta domanda, la Corte di merito avrebbe deciso extra petita e, comunque, con un grave difetto di motivazione, avendo immotivatamente ritenuto che la chiamata operata dal convenuto non fosse avvenuta a titolo di garanzia impropria bensì per indicare e individuare altri soggetti corresponsabili dell’evento dannoso occorso agli attori. Ad avviso della ricorrente, l’impostazione della Corte territoriale avrebbe comportato l’ingiustificata estensione automatica della pretesa degli attori ai terzi chiamati, nonostante non fosse stata proposta, nei confronti di questi ultimi, alcuna espressa e autonoma domanda risarcitoria da parte degli attori.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell’evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. 3 marzo 2010, n. 5057; v. anche Cass. 7 ottobre 2011, n. 20610, pur riferendosi quest’ultima pronunzia all’ipotesi in cui nei confronti del terzo chiamato non sussista alcun rapporto contrattuale, il che non rileva ai fini dell’applicazione del predetto principio al caso di specie, per quanto sopra evidenziato; v. inoltre Cass. 29 luglio 2009, n. 17688).
1.1.2. A quanto precede deve aggiungersi che la Corte di merito ha correttamente interpretato e qualificato la domanda proposta dal condominio nei confronti dei chiamati in causa quali corresponsabili del fatto generatore del danno e quindi coobbligati alla prestazione pretesa dalla parte attrice ed ha argomentato sul punto con motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici.
1.2. Le censure proposte, sotto entrambi i profili prospettati, non meritano, quindi accoglimento.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, primo comma, c.c. e 116 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) nonché omessa o, quanto meno, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Assume la ricorrente che la Corte di merito avrebbe accolto la domanda del M. relativa all’asserito danno per mancato guadagno per non aver potuto concedere in locazione a terzi la p.m. 27 recependo acriticamente il mero dato contabile della c.t.u., senza acquisire alcuna prova -certa circa l’effettiva volontà dei comproprietari di locare il bene e il rapporto causale tra i danni in questione e l’impossibilità della locazione, e non motivando comunque per quale ragione possa ritenersi superabile tale carenza probatoria.
2.1. Il motivo va disatteso, evidenziandosi che con lo stesso vengono poste questioni di fatto non prospettabili in questa sede e osservandosi comunque che la ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato censure all’elaborato del C.T.U. nel giudizio di merito in relazione alle questioni proposte con il motivo all’esame. Inoltre, la Corte di merito ha evidenziato che il C.T.U. ha precisato essere stata ritenuta corretta dalle parti l’esposizione dei fatti come riportati a p. 17 della sentenza impugnata, in ordine ai lavori eseguiti, alla loro tempistica e ai danni all’abitazione. Tale affermazione della Corte territoriale non risulta contestata dalla ricorrente, la quale neppure ha censurato l’ulteriore affermazione della medesima Corte secondo cui anche le conclusioni alle quali è pervenuto l’ausiliare del giudice non sono state specificamente contestate dalle parti in causa.
Neppure sussistono i lamentati vizi motivazionali.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
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