Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 18 gennaio 2016, n. 1609
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1655 della Corte di appello di Bologna del 15 maggio 2014;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., SELVAGGI Eugenio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ha impugnato di fronte alla Corte di cassazione la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, confermando la decisione emessa dal giudice di prime cure quanto alla dichiarazione di penale responsabilita’, anche con riferimento alla individuazione a carico del ricorrente e della sua complice (OMISSIS) della aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2 ed alla valutazione in ordine alla concedibilita’ delle attenuanti generiche, lo aveva condannato, in tal modo rideterminando in senso piu’ mite la pena gia’ inflitta a suoi carico, ad anni tre e mesi 4 di reclusione.
Nel proporre la sua impugnazione di fronte alla Corte di legittimita’ il (OMISSIS) ha contestato la sentenza della Corte di appello, sotto il profilo del vizio di motivazione, quanto alla individuazione degli elementi costituitivi la aggravante della ingente quantita’ ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2.
Ha, infatti, osservato il ricorrente che, venuto meno il sistema della tabellazione e della dose media singola, non poteva piu’ farsi riferimento, come invece fatto dalla Corte territoriale, alla metodica del multiplo della dose media singola, nella misura di 2000 volte questa, onde pervenire alla qualificazione della quantita’ di sostanza stupefacente detenuta come ingente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato deve essere percio’ accolto.
E’ cosa nota che, ai fini della determinazione della nozione di ingente quantita’ rilevante per la integrazione della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2 la certamente prevalente giurisprudenza di questa Corte si e’ assestata, anche a seguito dell’intervento chiarificatore della Sezioni unite penali, nel senso di ritenere tendenzialmente integrata la predetta fattispecie laddove la quantita’ detenuta sia almeno superiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionalita’ del giudicante nel ravvisare gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie laddove il siffatto limite risulti essere superato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 20 settembre 2012, n. 36258; idem Sezione 4 penale, 17 marzo 2013, n. 10618; idem 20 ottobre 2014, n. 43771).
Tale affermazione e’ stata, pero’, di recente motivatamente messa in discussione da questa stessa Sezione che ha, infatti, rilevato che la riferita impostazione, come sopra evidenziato accolta dalle Sezioni Unite ed in seguito piu’ volte ribadita dalle Sezioni semplici, deve intendersi rapportata al sistema tabellare che il Decreto Legge n. 272 del 2005, convertito con modificazioni nella Legge n. 49 del 2006, aveva introdotto tramite articolo 4-viciester, nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle, che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1 e 3), un’unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti.
Ritiene il Collegio che a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime talune disposizioni della Legge n. 49 del 2006, fra cui quella dianzi richiamata, il legislatore ha modificato il sistema tabellare che ne era conseguito, introducendo con il Decreto Legge n. 36 del 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 79 del 2014, quattro nuove tabelle in ordine a tali sostanze. La determinazione, pertanto, dei presupposti per l’applicazione della aggravante della ingente quantita’ non puo’ prescindere da questa impostazione normativa differente da quanto il giudice di merito ha considerato nel suo vaglio. Non puo’ non rilevarsi che, in un quadro che smentisce la rado della normativa vigente all’epoca dello sviluppo giurisprudenziale di cui sopra – spezzando la sostanziale equiparazione tra il reato attinente a droghe pesanti e il reato relativo a droghe leggere, e per di piu’, non si puo’ non rilevare per completezza, enucleando come reato autonomo, anche sotto il profilo delle modalita’, e non solo dell’entita’, del trattamento sanzionatorio, la fattispecie lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 – tale giurisprudenza dovra’ essere rimeditata, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell’aggravante dell’ingente quantita’ (Corte di cassazione, Sezione 3 penale 4 novembre 2014, n. 45458; idem Sezione 3 penale, 13 giugno 2014, n. 25176).
Deve, peraltro, anche osservarsi che, nel caso ora in questione, la Corte felsinea appare avere desunto gli ulteriori elementi idonei, ferma restando la invalicabilita’ verso il basso del limite della 2000 volte il valore-soglia, alla individuazione della ricorrenza della aggravante della ingente quantita’ da fattori o non congrui (quali la diversa natura delle sostanze rinvenute nella detenzione del ricorrente) – posto che, ai fini della individuazione della ingente quantita’, siffatta diversita’ o e’ irrilevante laddove si tratti di sostanze per le quali vi e’, come nel caso in esame, pur nella loro diversita’ farmacologica un identico trattamento sanzionatorio (si trattava nel caso di hashish e marijuana), ovvero, se si tratta di sostanze il cui possesso e’ oggetto di sanzioni diverse, dovrebbe semmai comportare la autonoma considerazione della quantita’ detenuta di ciascuna di esse – ovvero non significativi (come il possesso ingiustificato di un’ingente somma di danaro da parte del (OMISSIS)) o, infine, non pertinenti oltre che congetturali (l’esistenza di plurimi canali di approvvigionamento dello stupefacente).
Discende dalle le ragioni esposte, che la sentenza impugnata deve essere annullata, ferma restando la affermazione della penale responsabilita’ del prevenuto, per la sola valutazione della sussistenza dell’aggravante de qua e per l’eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna che si atterra’ a quanto precisato da questa Corte.
Tenuto, altresi’, conto che l’impugnazione proposta ed accolta per motivi non esclusivamente personali ad un imputato giova anche agli altri imputati (secondo quanto previsto dall’articolo 587 c.p.p., comma 1) -, riconoscendosi l’effetto estensivo della doglianza appena esaminata anche alla correa del (OMISSIS), la sentenza impugnata deve essere annullata, nei medesimi limiti sopra evidenziati e percio’ definitivamente affermata la penale responsabilita’ di questa, con rinvio alla medesima Sezione sopra indicata della Corte d’appello di Bologna, con riferimento anche alla posizione di (OMISSIS).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente alla applicabilita’ della aggravante di cui all’articolo 80, comma 2, TU Stup., nei confronti di (OMISSIS) e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di (OMISSIS).
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