SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 17 gennaio 2012, n. 1376
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22 ottobre 2010 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di F.A. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma deducendo, con un unico motivo di ricorso, la omessa comminatoria delle pene accessorie di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, comma 1 da parte del giudice.
Rilevava altresì che l’omissione denunciata riguardava anche la pena accessoria di cui al comma secondo del menzionato art. 12 non ricorrendo, nella fattispecie la circostanza di cui al comma terzo del menzionato art. 8, quantomeno con riferimento alle annualità 2004, 2005 e 2006, in relazione alle quali risultavano superate le soglie indicate in considerazione degli importi delle fatture emesse per operazioni inesistenti (rispettivamente, Euro 195.312,32, Euro 278.444,54 ed Euro 233.745,55).
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Come correttamente osservato dal PG ricorrente, il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, comma 1 prevede, per i delitti contemplati dal medesimo decreto, applicazione delle seguenti pene accessorie: a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 c.p..
Erroneamente, pertanto, il G.I.P. ha omesso di comminare le previste sanzioni accessorie.
A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto riguarda la pena accessoria di cui al comma 2 del menzionato art. 12.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che la condanna per taluno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3 e 8 importa anche l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo nel caso in cui ricorrano le circostanze previste dall’art. 2, comma 3, ed art. 8, comma 3.
Anche in questi caso le considerazioni del PG ricorrente appaiono condivisibili in considerazione del fatto che gli importi indicati nell’imputazione evidenziano la non applicabilità delle menzionate eccezioni e, segnatamente, di quella indicata all’art. 8, comma 3.
E’ appena il caso di aggiungere che, sebbene il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, abbia abrogato il comma 3 del menzionato art. 8, la circostanza non assume comunque alcun rilievo nel caso in esame, atteso che lo stesso D.L., nell’art. 2, comma 36vicies-bis, ha cronologicamente limitato l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Va infine osservato che, trattandosi, nella fattispecie, di sanzioni la cui applicazione, pur conseguendo ex lege, presuppone una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulle pene accessorie e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto.
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