Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 settembre 2014, n. 37859

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 06/12/2013 del Tribunale della liberta’ di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Di Nicola Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per gli imputati l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della liberta’ di Brindisi, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’appello cautelare proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il rigetto dell’istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale della medesima citta’ in data 5 novembre 2013 e con il quale era stato disposto il sequestro del canile rifugio e del canile sanitario denominato “(OMISSIS)” sito in (OMISSIS) per il reato previsto dall’articolo 727 c.p., comma 2.
Nel pervenire a tale conclusione il Collegio cautelare evidenziava come alcun rilievo la difesa avesse mosso circa il sovraffollamento in cui si trovavano gli animali ricoverati nelle strutture in sequestro in numero di 693 unita’ nel canile rifugio (a fronte di una capienza massima di 200 unita’) e in numero di 194 unita’ nel canile sanitario (a fronte di una capienza massima di 20 unita’),
Venivano dunque rilevate le seguenti violazioni alla normativa di settore: numero di cani per ogni box superiore di gran lunga al numero prescritto in entrambi i reparti; superficie a disposizione di ogni animale notevolmente inferiore rispetto a quella minima di mq 6 (mq 4 per il canile sanitario) prescritta; assenza, nel canile sanitario e nel canile rifugio, di un reparto isolamento.
Tali rilievi, incontestati ed incontestabili da parte dei consulenti della difesa, in quanto fondati su dati oggettivamente rilevabili, erano ritenuti sufficienti a parere del Collegio cautelare a ritenere sussistente il requisito del fumus criminis, nei cui confronti era esclusivamente diretto il gravame.
2. Per l’annullamento dell’ordinanza impugnata ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando le doglianze ad un unico complesso motivo con il quale deducono la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), in relazione agli articolo 321 c.p.p., articolo 325 c.p.p., comma 1 e all’articolo 727 c.p., comma 2.
Sostengono che il Tribunale cautelare avrebbe fatto discendere fumus commissi delicti con specifico riguardo alla contestata violazione dell’articolo 727 c.p., comma 2, ovvero l’aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura esclusivamente dal sovraffollamento della struttura in sequestro, legato non gia’ a considerazioni obiettive e materiali ma al semplice dato formale del superamento della soglia massima di animali detenibili prevista dalla Legge Regionale Puglia n. 26 del 2006, con la conseguenza di aver tramutato l’articolo 727 c.p., comma 2, secondo l’interpretazione datane dal Tribunale di Brindisi, in una sorta di norma penale in bianco da leggersi congiuntamente alla citata legge regionale.
Una tale interpretazione, del tutto illegittima, concretizzerebbe, secondo i ricorrenti, un fatto di reato che al di fuori del territorio regionale pugliese sarebbe penalmente irrilevante, avendo soltanto la regione Puglia indicato tale soglia massima di cani, al di la’ della grandezza e delle risorse della struttura ospitante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.2. Occorre premettere come, da un lato, il Tribunale abbia espressamente chiarito, prendendo precisa posizione circa gli esiti delle consulenze di parte prodotte nel corso dell’incidente cautelare, che alcuna contestazione e’ stata sollevata in ordine alle condizioni igieniche dei luoghi nonche’ alla cura con cui gli animali sono stati seguiti dal punto di vista clinico e nutrizionale e come, dall’altro, l’assunto difensivo, secondo il quale il reato sarebbe stato ritenuto configurabile indipendentemente dalla grandezza e dalle risorse della struttura ospitante, sia ampiamente contraddetto dal testo del provvedimento impugnato che, indicando l’ambito spaziale nel quale gli animali dovevano essere ricoverati, quantunque secondo le disposizioni della legge regionale, ha invero tenuto conto, ai fini dell’ambito di operativita’ della norma incriminatrice, delle condizioni nelle quali gli animali stessi erano custoditi.
3. La fattispecie contravvenzionale di cui all’articolo 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione “vietata” di animali, ossia della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e’ stata interpretata da questa Corte nel senso che “le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non sono dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrita’ fisica” (Sez. 3, n. 2774 del 21/12/2005, dep. 24/01/2006, Noferi, in motivazione).
Ne consegue che la detenzione penalmente rilevante e’ quella attuata in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze sicche’ il parametro normativo della natura degli animali, in base al quale la condotta di detenzione assume valenza illecita, richiede, per le specie piu’ note (come ad esempio ai cani, gatti, cavalli), che ci si riferisca al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.
La normativa regionale (non solo della regione Puglia ma si veda, a titolo esemplificativo, il D.P.G.R. 1 ottobre 2013 n. 53/R della regione Toscana che e’ regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 recante norme per la tutela degli animali) puo’ disciplinare, per la cura del benessere dell’animale, la detenzione e la tenuta degli stessi richiedendo requisiti strutturali che l’etologia consiglia.
Il che non significa, come la difesa fondatamente rileva e come il Tribunale non ha affatto ritenuto, che alla violazione della disciplina regionale corrisponda la violazione del precetto penale cristallizzato nell’articolo 727 c.p., comma 2, il quale non e’ di certo integrato, da tali fonti normative.
Nondimeno, l’eclatante violazione, come nella specie, della tenuta degli animali puo’ costituire un solido indizio per integrare il fumus commissi delicti del reato provvisoriamente contestato, rappresentando un serio elemento di prova della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tale da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza.
Ed infatti la norma incriminatrice e’ configurabile a prescindere dalla questione circa la applicabilita’ dei parametri previsti da una legge regionale e riguarda anche i canili privati.
4. Il Tribunale, essendosi la cognizione innestata nella fase dell’incidente cautelare, si e’ pienamente attenuto agli enunciati principi di diritto e – con congrua e logica motivazione, che percio’ si sottrae al sindacato di legittimita’ consentito nella materia cautelare reale solo per la violazione di legge – ha correttamente ritenuto che il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento (numero di cani per ogni box superiore di gran lunga al numero prescritto in entrambi i reparti; superficie a disposizione di ogni animale notevolmente inferiore rispetto a quella minima di mq 4 e 6 prescritta secondo la tipologia di canile; assenza, nel canile sanitario e nel canile rifugio, di un reparto isolamento) integri il fumus del reato di cui all’articolo 727 c.p., comma 2, avendo, peraltro, rilevato come la presenza presso la struttura in sequestro di animali in sovrannumero, in misura quattro volte superiore a limite indicato, non apparisse il portato della emergenza del randagismo sul territorio, come pure la difesa aveva prospettato, quanto piuttosto di una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto, essendo risultato che, anziche’ adoperarsi per rientrare nel limite prescritto delle 200 unita’, per il canile rifugio, e nelle 20 per il canile sanitario, la struttura continuava a partecipare e ad aggiudicarsi le gare indette dai vari Comuni incrementando ulteriormente il numero degli animali ricoverati.
Ed e’ solo il caso di precisare che la contravvenzione prevista dall’articolo 727 c.p., comma 2, disciplinando la fattispecie della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, configura un reato permanente.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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