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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 giugno 2014, n. 25734

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 853/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 14/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, (inammissibilita’).
RITENUTO IN FATTO
1 – Con ordinanza 14.11.2013, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dal PM in data 1.10.2013 avente ad oggetto una sala con relative postazioni telematiche in relazione all’ipotesi del reato di intermediazione illegale nell’attivita’ di raccolta di scommesse (Legge n. 401 del 1989, articolo 4) contestata a (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore della (OMISSIS) srl, gestore di una sala scommesse in (OMISSIS). I Giudici di merito – per quanto ancora interessa – hanno ritenuto “assolutamente esaustivo l’argomento speso dal PM di Roma quanto alle finalita’ probatorie del sequestro di cose pertinenti al reato ai fini dell’accertamento dei fatti.. al fine della prosecuzione delle indagini (volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato e, specificatamente, l’esame della sala e delle postazioni computer in essa presenti”).

2. Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore della (OMISSIS) deducendo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), l’inosservanza di norme processuali nonche’ la mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione sulle concrete finalita’ probatorie. Secondo il ricorrente, appare ingiustificato il sequestro di un’intera sala di 30 mq ubicata all’interno di un bar-sala giochi e destinata ad una pluralita’ di attivita’, atteso che, secondo l’imputazione provvisoria, il corpo e le pertinenze del reato sono esclusivamente i terminali attraverso i quali e’ possibile accedere alla rete internet e ai siti “(OMISSIS)”: ritiene quindi che l’esame della sala” di cui e’ cenno nella motivazione del provvedimento, costituisce una locuzione generica e astratta, per la vaghezza delle modalita’ di esecuzione e dei risultati cui l’esame dovrebbe tendere, senza considerare che a tale esame potrebbe procedere nell’immediatezza la stessa polizia giudiziaria e la relativa documentazione video fotografica potrebbe essere acquisita al fascicolo delle indagini.

In sostanza la motivazione a sostegno del decreto 1.10.20123 non si discosta da quella posta a base del precedente decreto 1.8.2013 (poi annullato dal Tribunale del Riesame per carenza di motivazione) e contrasta con la ratio dell’istituto del sequestro che e’ finalizzato all’esecuzione di specifiche finalita’ di indagine e non gia’ ad attribuire al PM un potere che potrebbe perdurare a piacimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.

Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, a cui il Collegio intende prestare senz’altro adesione, anche per le cose che costituiscono corpo del reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti (cfr. tra le varie, sez. 3 sentenza n. 42475 del 20.9.2013 cc. dep. 16.10.2013; sez. 3 sentenza n. 13044 del 6.3.2013 cc. dep. 21.3.2013, Rv. 255116; cass. sez. 3 n.15042/2013; Sez. 2, Sentenza n. 39138 del 18/09/2012 Cc. dep. 05/10/2012 Rv. 253444; Sez. 5, Sentenza n. 1769 del 07/10/2010 Cc. dep. 20/01/2011 Rv. 249740; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. dep. 13/02/2004 Rv. 226711). Tale soluzione, infatti, e’ l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle liberta’ fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, quale e’ certamente il diritto alla “protezione della proprieta’” riconosciuto dall’articolo 42 Cost. e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato e’ legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalita’ probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilita’ della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato e’ stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.

E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalita’ della misura sarebbe tanto piu’ grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprieta’ della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa (cfr. cass. s.u. n. 5876/2004 cit.).

Nel caso in esame, il giudice di merito non si e’ attenuto a tale principio di diritto in relazione al sequestro del locale, perche’ il mero “esame della sala” senza alcuna specificazione in ordine alla natura dell’accertamento da compiere sull’immobile e ai tempi tecnici di esso (almeno presumibili), non spiega affatto le finalita’ probatorie che dovrebbero giustificare la privazione della disponibilita’ del bene immobile e finisce col negare di fatto una risposta alle doglianze del titolare di esso.

La giustificazione delle esigenze investigative in concreto perseguite e’ stabilita in funzione dell’effettivo controllo da parte del giudice sovraordinato sulla legittimita’ del sacrificio di una liberta’ fondamentale, subito mediante l’apprensione della res, in relazione alle risposte da dare alle pertinenti censure dell’interessato. Questi, nell’approntare un’adeguata linea difensiva, intende invero smentire la pretesa coessenzialita’ dell’esigenza probatoria con il corpo del reato e sollecitarne la restituzione, evidenziando come, non essendo stata esplicitata alcuna valenza investigativa dell’atto coercitivo, il temporaneo vincolo d’indisponibilita’ sulla cosa – pur rientrante nella suddetta categoria – non sia in realta’ necessario, in concreto, per l’accertamento dei fatti (cfr. cass. s.u. n. 5876/2004 cit.).

Pertanto, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della sala per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della sala rinvia al Tribunale di Roma sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

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