Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 aprile 2013 n. 9140[1]
Il vizio della motivazione sta nell’aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v’erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di giudizio.
Anche se il giudice di merito avrebbe ben potuto considerare che la qualità di condomina della persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosità del contesto … imponesse una particolare cautela nell’affrontare la discesa delle scale e di ravvisarne per tale via il concorso nell’accadimento del fatto.
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