Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 14 ottobre 2015, n. 20618
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI G. Battista – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16482/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1722/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/12/2011, R.G.N. 1812/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) (OMISSIS), mentre era alla guida d’un motociclo, venne a collisione col veicolo condotto da (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) ed assicurato dalla (OMISSIS) s.p.a..
2. Nel 1994 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del sinistro. (OMISSIS) si costitui’ e, assumendo che la responsabilita’ dell’accaduto fosse da imputare a (OMISSIS), propose domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, e chiamo’ in causa l’assicuratore di costoro, ovvero la (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS)- (OMISSIS) s.p.a.).
3. Dopo dodici anni di giudizio, con sentenza 13.10.2006 n. 3696 il Tribunale di Firenze accolse la domanda principale e rigetto’ la riconvenzionale.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS).
La Corte d’appello di Firenze con sentenza 31.12.2011 n. 1722 rigetto’ il gravame.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, sia da un vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe rigettato immotivata mente le sue richieste istruttorie (aventi ad oggetto prove testimoniali), che invece si sarebbero dovute ritenere ammissibili e rilevanti.
1.2. Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui lamenta l’errar in procedendo, infondato nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione.
Quanto al primo aspetto, va detto che lo stabilire se una richiesta istruttoria sia ammissibile e rilevante e’ un giudizio di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo sotto il profilo del vizio di motivazione (secondo l’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis).
Quanto al secondo aspetto, nel caso di specie la Corte d’appello ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall’attore in base all’assorbente motivo che esse avevano ad oggetto circostanze di fatto contrastanti con quelle risultanti da un rapporto della polizia municipale: motivazione, questa, che non e’ ne’ illogica, ne’ contraddittoria.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Si assume violato l’articolo 2054 c.c., comma 2.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2054 c.c., comma 2, la’ dove ha escluso la responsabilita’ di (OMISSIS), senza accertare se anche essa si fosse attenuta alle regole del codice della strada.
2.1. Il motivo e’ fondato.
L’articolo 2054, comma 2, c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilita’.
Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l’altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l’altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile.
Questa dimostrazione puo’ essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro.
Corollario di queste regole e’ che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d’un sinistro puo’ ritenere superata la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, quando, alternativamente:
(a) uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza; sia che l’altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell’antagonista fu di una gravita’ tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtu’ della massima d’esperienza res ipsa loquitur.
Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, non puo’ mai ritenersi vinta quando:
(a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti;
(b) sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell’altro.
3.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello era chiamata a valutare le responsabilita’ dei conducenti di due veicoli, venuti a collisione nell’area di un crocevia.
La Corte d’appello ha accertato in fatto che (OMISSIS), ai momento del sinistro, procedesse a velocita’ elevata e sulla mezzeria riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.
Ha altresi’, accertato in fatto che (OMISSIS), prima dell’urto, proveniva da una strada che confluisce in quella dalla quale proveniva (OMISSIS), formando un incrocio a “T”, ed aveva svoltato alla propria destra.
Dinanzi a questi elementi obiettivi, la Corte d’appello ha ritenuto (OMISSIS) responsabile esclusivo dell’accaduto, mostrando (implicitamente) di ritenere superata, da parte di (OMISSIS), la presunzione di corresponsabilita’ su essa gravante.
3.3. Questa statuizione e’ infirmata da un vizio di falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, sotto il profilo del c.d. vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.
La Corte d’appello, infatti, non ha applicato l’articolo 2054 c.c., comma 2, (fattispecie astratta), in una ipotesi in cui essa stessa aveva accertato una condotta colposa a carico di (OMISSIS) (fattispecie concreta).
3.4. Infatti, come accennato, il giudice di merito accerto’ in fatto che (OMISSIS) doveva eseguire una svolta alla propria destra, e (OMISSIS) proveniva dalla destra rispetto all’antagonista.
In questa situazione di fatto non si poteva uscire dall’alternativa:
(a) se l’urto avvenne sulla mezzeria riservata a (OMISSIS), (OMISSIS) era in colpa per averla invasa;
(b) se, come accertato dalla Corte d’appello, l’urto avvenne sulla mezzeria riservata a (OMISSIS), questa avrebbe avuto ogni agio di avvistare l’avvicinarsi del motociclo, ed avrebbe dovuto concedergli la prescritta precedenza prima di effettuare la svolta a destra.
E’, infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilita’ del conducente onerato dalla precedenza non puo’ essere esclusa per il solo fatto che l’altro conducente non abbia tenuto la mano destra, invadendo la carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 4046 del 21/09/1977, Rv. 387728, in seguito sempre conforme).
Ne’ rilevava, ai fini di escludere la colpa di (OMISSIS), l’elevata velocita’ tenuta da (OMISSIS); anche in questo caso e’ infatti pacifico che in caso di concorso tra condotte colpose, di cui l’una integri la violazione dell’obbligo di precedenza e l’altra la violazione dell’obbligo di limitare la velocita’, la seconda di tali condotte non e’ idonea, di per se’, ad interrompere il nesso di causalita’ tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l’incidente (ex multis, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15504 del 20/06/2013, Rv. 627008).
La Corte d’appello, in definitiva, ha violato l’articolo 2054 c.c., comma 2, per avere condannato al risarcimento in via esclusiva uno solo dei conducenti coinvolti, sebbene essa stessa avesse accertato in facto che anche l’altro tenne una condotta non esente da responsabilita’.
3.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, la quale nel riesaminare il caso si atterra’ al seguente principio di diritto:
E’ in colpa il conducente che, nell’approssimarsi ad un crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevedere l’approssimarsi dalla propria destra d’un veicolo marciante contromano e ad elevata velocita’. Ne consegue che, una volta accertate in fatto tali circostanze, al giudice di merito non e’ consentito ritenere superata la presunzione di cui all’articolo 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello, nell’affermare la sua responsabilita’ esclusiva, avrebbe malamente valutato le prove.
3.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.
Il ricorrente infatti non denuncia alcun vizio logico della motivazione, ma sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, la Corte d’appello avrebbe ricostruito la condotta di guida di (OMISSIS) senza disporre di valide prove.
4.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile, per le medesime ragioni indicate al 3.2.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
-) accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.
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